[color=red][size=18pt][b]DEBITI FUORI BILANCIO – per la Corte dei Conti l’imputazione pluriennale della spesa è ammessa solo in caso di accordo con il creditore preventivo al riconoscimento.[/b][/size][/color]
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La [b]Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione 21/SEZAUT/2018/QMIG pubblicata il 23 ottobre scorso[/b] ha circoscritto, con una specifica pronuncia che riprende, dettagliandoli, i contenuti dell’articolo 194 del TUEL, le fattispecie in cui è ammessa l’imputazione su più esercizi della spesa per copertura di debiti fuori bilancio riconosciuti in sede consiliare a quelle di esplicito accordo con il creditore.
La richiesta di parere era stata posta dall’ANCI con riferimento all’imputazione contabile di tale spesa, in funzione della scadenza (esigibilità) dell’obbligazione giuridica, che non risulterebbe di immediata individuazione, tenuto conto delle regole dettate dall’armonizzazione contabile.
La Sezione Autonomie, ripercorsa la definizione stessa di debito fuori bilancio, sia nel TUEL, sia nella [b]circolare 21/1993 del Ministero dell’Interno, Finanza Locale[/b], come obbligazione che grava sull’Ente assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa (ossia della determinazione dirigenziale di impegno, prevista dall’art. 183 del TUEL), analizza la prospettazione dell’ANCI rispetto alla sentenza n. 11/2018/EL delle Sezioni Riunite in speciale composizione, che sembra contraddire il principio contabile applicato della competenza finanziaria “rafforzata”, cardine dell’armonizzazione. Rispetto alla possibilità di imputare la spesa connessa ai debiti oggetto di accordi con i creditori, in funzione dei tempi di pagamento concordati, la Corte aveva infatti puntualizzato che “tali accordi riguardano i soli tempi di pagamento ed hanno effetto esclusivamente sulla cassa”. Tale – molto stringente – precisazione viene riferita dai giudici a quanto stabilito dal principio contabile 9.1 della contabilità finanziaria, che prevede l’impegno della spesa nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto, invertendo l’ordinaria successione tra registrazione contabile ed esigibilità, in quanto i debiti fuori bilancio sono obbligazioni perfezionate e già scadute, ma non registrate in bilancio tempestivamente, rispetto a quanto richiesto dall’art. 183 del TUEL.
[b]Secondo l’ANCI la portata della sentenza 11/2018/EL sarebbe circoscritta ai soli casi di rilevazione di debiti fuori bilancio successiva alla data ultima per approvare variazioni di bilancio (30 novembre), mentre ove sia possibile adottare la variazione, la facoltà di rateizzazione concordata con i creditori prevista dall’art. 193 comma 3 del TUEL riguarderebbe non solo il pagamento, ma anche l’imputazione contabile dell’impegno di spesa a più esercizi successivi, fino al secondo, in base alla scadenza delle singole rate.[/b]
Le Sezioni riunite confermano tale puntualizzazione, a condizione che il consenso del creditore sia acquisito prima della delibera di riconoscimento, che deve essere adottata con tempestività. L’accordo espresso interviene sull’esigibilità della spesa. Nel caso in cui il creditore acconsenta alla stipula di un piano di rateizzazione, permettendo all’ente di allineare disponibilità di risorse e obblighi di pagamento, il debito deve comunque essere registrato per intero e iscritto integralmente nella contabilità patrimoniale dell’ente, mentre la copertura sarà riferita alla scadenza di ogni singola rata.
Sia la tempestività di riconoscimento, sia la finalità non meramente dilatoria della rateizzazione garantiscono il rispetto dei “principi di copertura delle spese, di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di veridicità dei documenti contabili”.
Nella [color=red][b]delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio[/b][/color] – puntualizza ulteriormente la Sezione Autonomie – dovranno essere individuate con precisione le risorse specificamente destinate alla copertura di tali spese, esigibili negli esercizi successivi, a pena del venir meno del presupposto giuridico per dare valore ed efficacia all’accordo, con la conseguenza dell’obbligo di integrale imputazione al singolo esercizio di riconoscimento “non potendosi escludere che la prospettiva di poter spalmare, comunque in più anni, un debito, potrebbe alimentare un maggior livello di approssimazione nella programmazione delle spese.”
[b]Quanto alla costituzione dell’obbligazione, la pronuncia non è però altrettanto chiara e univoca: cita ampia giurisprudenza (ad esempio, Cass. Civ., Sez. II, n. 15050/2018) che individua nel riconoscimento il momento in cui essa ha luogo, ma il riconoscimento riguarda nella masssima parte dei casi però obbligazioni “scadute”.[/b]
[i][commento alla deliberazione 21/SEZAUT/2018/QMIG postata su http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=47338.0][/i]