Data: 2012-04-20 04:34:44

Noleggio con conducente - sentenza TAR sui requisiti per l'autorizzazione

Noleggio con conducente - sentenza TAR sui requisiti per l'autorizzazione

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 29 marzo 2012, n. 556


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S. Srl, rappresentata e difesa dagli avv. M. Gabriella Spata e Federica Guariglia, con domicilio eletto presso la prima di
esse in Lecce, via Zanardelli n. 60;
contro
Comune di C. , rappresentato e difeso dall'avv. Deborah Calavita, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in
Lecce, via Zanardelli 7;
per l'annullamento
della determina 1/9/2010 n. 208, notificata il 28/1/2011, con cui il Responsabile del Suap - Commercio del Comune di
C. , ha disposto la revoca dell'autorizzazione amministrativa 5/11/2008 n. 13 per l'esercizio dell'attività di noleggio
veicoli con conducente, la restituzione della stessa e delle targhe identificatrici; di ogni altro atto presupposto, connesso,
collegato e consequenziale ivi compresa la nota 9/6/2010 n. 17941;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di C. ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori Spata
M. Gabriella e Calavita Deborah;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 5 novembre 2008 la società ricorrente ha ottenuto l’autorizzazione, da parte del Comune di C. , per l’esercizio
dell’attività di autonoleggio con conducente.
In data 9 giugno 2010 la stessa amministrazione comunale comunicava l’avvio del procedimento di revoca data
l’assenza dei requisiti concernenti rimessa e sede le quali, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, non
sarebbero rinvenibili o comunque non sarebbero situate nel territorio del Comune di C. .
A seguito di osservazioni presentate oralmente seguiva provvedimento definitivo di revoca della suddetta licenza in
quanto, come già anticipato, “non è stato possibile individuare l’autorimessa nella strada indicata né tanto meno la sede
del vettore”.
Tale provvedimento veniva impugnato: a) per violazione di legge, atteso che la disposizione che impone la ubicazione
di sede e rimessa esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza sarebbe entrata in vigore
successivamente all’adozione dell’autorizzazione in esame, essendo stata introdotta, la norma di cui all’art. 3, comma 3,
della legge n. 21 del 1992, con il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207. Inoltre per la violazione di tali disposizioni
sarebbero comminate sanzioni amministrative diverse dalla revoca, ossia la sospensione dal ruolo, e non
necessariamente la revoca della licenza; b) per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, dato che il
locale ove è situata la rimessa sarebbe ben visibile alla via M. n. … in C.. La sede della società è invece situata in L.
alla via P. n. …
Venivano inoltre proposti motivi aggiunti avverso il regolamento comunale di cui alla delibera n. 24 del 2002,
riproponendo nella sostanza le stesse ragioni di gravame sopra evidenziate.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale intimata per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate
controdeduzioni che formeranno più avanti oggetto di specifica trattazione.
Con ordinanza n. 312 del 14 aprile 2011 veniva rigettata l’istanza di tutela cautelare.
Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2012 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso il ricorso è infondato sotto l’assorbente profilo dell’assenza del requisito della ubicazione della sede
nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza. Ed infatti:
a) l’art. 8, comma 3, della legge n. 21 del 1992, come introdotto dall’art. 29 del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre
2008, prevede che “per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è
obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco
situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione”;
b) come è evidente, la disposizione si riferisce non solo alle autorizzazioni che debbono essere ancora conseguite alla
data di entrata in vigore della medesima, ma anche a quelle che a tale stesso momento erano già state rilasciate e che,
per essere conservate (o meglio mantenute), dovevano adeguarsi ai requisiti prescritti in ordine a sede e rimessa, pena il
ritiro delle medesime;
c) ai sensi dell’art. 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, tale disposizione è entrata in vigore il 1° aprile 2010;
d) il provvedimento di revoca è intervenuto il 1° settembre 2010, ossia nella fase in cui la società ricorrente avrebbe
dovuto adeguarsi ai suddetti requisiti;
e) requisiti che, almeno per quanto riguarda la sede, senz’altro non risultano soddisfatti, dato che la sede della società si
trova pacificamente, ossia per stessa ammissione di parte ricorrente, in L. e non in C., come richiesto dalla citata
normativa di settore;
f) pertanto, correttamente l’amministrazione ha provveduto alla revoca, non potendo più essere mantenuta le relativa
licenza, e ciò a prescindere dalla presenza o meno della rimessa nel territorio del Comune di C. , dato che i due requisiti
(sede legale e rimessa) debbono sussistere in via cumulativa e non in via alternativa.
In ulteriore analisi, non risultano applicabili al caso di specie, in alternativa alla revoca della licenza, le sanzioni di cui
all’art. 11-bis della richiamata legge n. 21 del 1992 (sospensioni del ruolo fino alla cancellazione), dato che esse si
riferiscono per lo più alle modalità di esercizio dell’attività di noleggio con conducente (concernenti nella sostanza la
circolazione, lo stazionamento e il posteggio dei mezzi, nonché i rapporti con l’utenza) e non ai requisiti richiesti per il
rilascio della licenza, la cui mancanza può dare luogo al diniego di autorizzazione oppure alla sua revoca, qualora essa
sia già stata rilasciata nei termini di cui si è detto, ossia prima della entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 8,
comma 3, della legge stessa.
Né al riguardo si poteva addivenire all’annullamento della autorizzazione, come sostenuto in via subordinata da parte
ricorrente, non trattandosi di illegittimità originaria ma sopravvenuta, emersa ossia a seguito della entrata in vigore del
decreto-legge n. 207 del 2008, che ha esteso i requisiti della sede e della rimessa anche alle autorizzazioni già rilasciate
in quanto requisiti da mantenere, cioè da possedere dopo l’entrata in vigore della disposizione, anche se in precedenza
non esistenti.
Per le ragioni suddette il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite,
stante la complessità della fattispecie esaminata anche sotto il profilo normativo e stante la evidente novità della
questione sottesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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