Buongiorno, sono subentrato nel SUAP del nostro Comune nel 2012 circa.
Ora, un altro Comune mi chiede la validità di una Licenza spettacoli viaggianti rilasciata dal nostro Comune nel lontano 1998. Presumo che, al tempo (da quanto vedo osservando le vecchie licenze), il rinnovo delle licenze fosse annuale.
Nella fattispecie, questa licenza, dopo essere stata rilasciata nel 1998, ha indicati rinnovi annuali fino al 2004 compreso. Sulla licenza sono indicate diverse attrazioni; per nessuna di queste è indicato un codice identificativo, che oggi sarebbe obbligatorio.
Ora, come mi dovrei comportare con queste licenze? Dovrei ritenerle valide o non valide? Dovrei invitare gli intestatari a rinnovarle indicando codice identificativo di ogni attrazione ecc?
Probabilmente (presumo) gli intestatari delle suddette licenze non hanno provveduto ai necessari adempimenti, ma non capisco se sia stata magari anche una mancanza del Comune il fatto di non averglielo eventualmente comunicato.
Grazie
A parere mio le abilitazioni TULPS di cui parli sono valide.
Dal 2001 questo tipo di abilitazione TULPS non è più soggetta al rinnovo, il fatto che la procedura sia continuata fino al 2004 significa poco.
Il DM 18/05/2007 non prevede espressamente che la licenza debba indicare il nome di ogni attrazione con il relativo codice identificativo. L'obbligo al quale ti riferisci si evince da prassi operative derivanti da mere circolari.
Proprio una fra le tante circolari "suggerisce":
[i]In caso di aggiornamento di una licenza relativa a più attrazioni si può verificare che la stessa licenza riguardi anche attrazioni prive di codice.
Per le vigenti disposizioni, la licenza delle attrazioni con codice non ha scadenza, mentre per quelle senza codice la stessa licenza perde di efficacia dal 1 gennaio 2011[/i] (ndr poi andata al 2013)
[i]Pertanto, ai fini della necessaria unificazione dei procedimenti di rilascio delle licenze ex art. 69 TULPS da parte dei Comuni, si suggerisce, a decorrere dal 1° gennaio 2011, di ritirare la licenza in essere rilasciandone contestualmente una nuova relativa alle sole attrazioni registrate.[/i]
Se il comune non ha adempiuto al "suggerimento" richiamando gli intestatari non ritengo che ciò implichi una invalidità del titolo. Il gestore può dimostrare il possesso dell'attrazione tramite il libretto e gli atti di registrazione presso il comune registrante.
Grazie mille.
Ho un dubbio però.
Premettiamo che, come confermi tu nell'ultima tua frase, il gestore può dimostrare il possesso dell'attrazione anche in altri modi; e, se non dovesse utilizzare l'attrazione, può tranquillamente lasciarla "esclusa" dalla licenza.
Il mio dubbio riguarda però l'UTILIZZO dell'attrazione stessa, perché la licenza è una cosa, il possesso dell'attrazione è un'altra.
Nella fattispecie, la circolare dice che qualsiasi licenza con attrazioni prive di codice ha perso efficacia nel 2011 (poi 2013) per le VIGENTI DISPOSIZIONI, quindi a norma di legge (e non solo di circolare, che può essere ritenuta solo un semplice consiglio diciamo così) non dovrebbe essere più valida e le attrazioni in essa contenute non dovrebbero più essere utilizzabili.
E' vero che il Comune avrebbe dovuto ritirare le licenze vecchie e rilasciare quelle nuove. Ma è vero anche che, da quanto leggo, in quelle nuove non sarebbero state comunque inserite le attrazioni non registrate (ergo, prive di codice identificativo).
Quindi ti chiedo:
se ora io dovessi ritirare la licenza vecchia, viste le citate "disposizioni vigenti", rilasciandone una nuova, potrei inserirci anche le attrazioni non registrate? A quanto leggo non sembrerebbe, ma magari interpreto male.
Grazie