Buongiorno,
il R.D. 30/09/1938, n. 1706 - Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico.(Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 1938, n. 259), riporta all'art. 45. "Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi e non debbono avere alcuna comunicazione interna con le stesse".
Questa norma secondo voi si applica alle parafarmacie?
In ogni caso tenere chiusa a chiave una porta comunicante può essere sufficiente per ritenersi rispettata la norma di cui sopra?
Grazie
A parere mio no. Le parafarmacie sono esercizi commerciali con un reparto dedicato alla vendita di determinate categorie di farmaci. Ai sensi della norma originaria (DL 223/2006), infatti, è bene tenere presente che la parafarmacia deve essere, prima di tutto, una GSV o una MSV o un esercizio di vicinato all’interno dei quali si vendono al pubblico farmaci da banco o di automedicazione o prodotti non soggetti a prescrizione medica.
Quindi, differentemente dalla farmacia, nella parafarmacia i farmaci sono confinati un reparto a sé stante che (in teoria) può essere dato in gestione a terzi ed avere orari diversi di vendita rispetto all’esercizio di commercio.
In virtù di questo, è stato adottato il D.M. 09/03/2012 - [i]Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza, relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.[/i]
Gli allegati A e B di tale decreto rappresentano l’unica norma applicabile in materia di requisiti obbligatori per tali reparti.
L’eventuale presenza di attività congiunte/connesse sarebbe tale in riferimento all’esercizio commerciale e non al reparto della vendita di farmaci che resta disciplinato dagli allegati citati