Data: 2018-10-19 12:14:01

Toscana - PISCINE USO COLLETTIVO: esistenti non soggette a SCIA (L.R. 57/2018)

Toscana - PISCINE USO COLLETTIVO: esistenti non soggette a SCIA (L.R. 57/2018)

[color=red][b]LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 57
Disposizioni in merito alle piscine private ad uso
collettivo. Interpretazione autentica dell’articolo 14,
comma 1, e dell’articolo 19, comma 1, della legge regionale
9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti
igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).
[/b][/color]Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme
in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad
uso natatorio);
Considerato quanto segue:
1. La l.r. 8/2006, recante le norme in materia di requisiti
igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, ha defi
nito i requisiti per la costruzione, la manutenzione e per
le specifi che attività di vigilanza delle piscine, al fi ne di tutelare
la sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e la
sicurezza dei bagnanti, disciplinando anche, con l’articolo
14, la presentazione della segnalazione certifi cata di inizio
attività (SCIA) per le piscine private ad uso collettivo;
2. In particolare, l’articolo 14 della l.r. 8/2006 ha inteso
disporre che, per avviare l’attività delle piscine private ad
uso collettivo, il titolare è tenuto a presentare allo sportello
unico per le attività produttive (SUAP) una SCIA, non prevedendo
invece la necessità di inviare la medesima segnalazione
per le piscine già in esercizio, ai sensi dell’articolo
19, comma 1, alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all’articolo 5 della stessa l.r. 8/2006;
3. Tuttavia, in fase applicativa, sono emerse delle
criticità in relazione all’interpretazione delle predette
disposizioni: in taluni casi sono state infatti irrogate, da
parte delle autorità competenti, le sanzioni previste per
l’assenza della SCIA di cui all’articolo 14, anche nei
confronti delle piscine private ad uso collettivo, già in
esercizio alla data di entrata in vigore del sopracitato regolamento;
4. Appare pertanto opportuno, al fi ne di tutelare le attività
già in esercizio avviate in conformità alla normativa
vigente prima dell’entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari conseguenti alla citata l.r. 8/2006, confermare
in via di interpretazione autentica che, per le piscine
già in esercizio, il titolare non è soggetto alla presentazione
della SCIA di cui all’articolo 14, comma 1;
Approva la presente legge
[color=red][b]Art. 1
Segnalazione certificata di inizio attività.
Interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 1,
e dell’articolo 19, comma 1, della l.r. 8/2006.[/b][/color]
1. In via di interpretazione autentica del combinato disposto
dell’articolo 14, comma 1, e dell’articolo 19, comma
1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in
materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso
natatorio), [color=red][b]i titolari delle piscine private ad uso collettivo
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2),
della l.r. 8/2006 in esercizio alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all’articolo 5 della medesima l.r.
8/2006[/b][/color],[b] non sono soggetti all’obbligo di presentazione
della segnalazione certifi cata di inizio attività (SCIA).[/b]
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi ciale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 16 ottobre 2018
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 09.10.2018.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge del Consiglio regionale 7 settembre
2018, n. 305
Proponenti:
Consiglieri Marras, Scaramelli, Anselmi, Sostegni, Baldi,
Bugliani, Bezzini, Capirossi, De Robertis, Bugetti
Assegnata alla 3^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 3 ottobre 2018
Approvata in data 9 ottobre 2018
Divenuta legge regionale 41/2018 (atti del Consiglio)

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2018-10-16;57&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

riferimento id:47209

Data: 2018-10-19 13:07:25

Re:Toscana - PISCINE USO COLLETTIVO: esistenti non soggette a SCIA (L.R. 57/2018)

La Regione Toscana affronta l'annoso problema dell'adeguamento normativo delle piscine private ad uso collettivo (piscine delle strutture ricettive e simili).
Con la LR n. 57/2018 (BURT n. 47 del 19/10/2018) [b]la Regione fornisce l'interpretazione autentica[/b] dell’articolo 14, comma 1, e dell’articolo 19, comma 1, della l.r. 8/2006.

[b]La questione affrontata dalla LR 57/2018 si può così riassumere[/b]: [color=red][b]fra gli adeguamenti obbligatori per i gestori delle piscine private ad uso collettivo in esercizio alla data di entrata in vigore del pacchetto normativo toscano (ndr. 20/03/2010), c'è anche la presentazione della SCIA?
La Regione risponde NO: NON OCCORRE LA SCIA.[/b][/color]

Quindi, anche se con una tempistica non troppo adeguata (ormai, i comuni che hanno imposto l'obbligo hanno già determinato gli effetti), la Regione Toscana, con la LR n. 57/2018 dispone:
[b][i]In via di interpretazione autentica del combinato disposto dell’articolo 14, comma 1, e dell’articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8,  i  titolari  delle  piscine  private  ad  uso  collettivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), della l.r. 8/2006 in esercizio alla data di entrata in vigore[/i][/b] (ndr. 20/03/2010) [b][i]del regolamento di cui all’articolo 5 della medesima l.r. 8/2006,  non  sono  soggetti  all’obbligo  di  presentazione  della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).[/i][/b]

La questione viene da lontano. La LR 8/2006, nella prima stesura, prevedeva all'art. 19, comma 2 che (testualmente) [i]le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge s[b]ono tenute a comunicare al comune[/b], nei termini indicati al comma 1 (ndr da ultimo 31/12/2016), l'avvenuto adeguamento alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale[/i].
Quindi, in prima stesura le cose erano abbastanza chiare. Le strutture in esercizio dovevano comunicare l'adeguamento e ciò portava a ritenere che tale comunicazione fosse sostitutiva/alternativa della SCIA.

Nel 2011 il comma 2 (citato) è stato abrogato. Da quel momento si sono succedute varie interpretazioni e fra queste, quella che voleva un adeguamento totale delle piscine in esercizio a norma dell'art. 19, comma 1 della LR 8/2006: [i]Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale (ndr. 20/03/2010) ..., si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 marzo 2016. [/i]In sintesi: adeguarsi a (tutte) le disposizioni della legge e del regolamento vuol dire adeguarsi anche a quelle che prevedono la SCIA o l'AUTORIZZAZIONE (rispettivamente: piscine private ad uso collettivo e piscine aperte al pubblico).

A supporto di tale interpretazione omnicomprensiva si possono (ormai "si potevano") annoverare le seguenti osservazioni:

• L'abrogazione del vecchio comma 2 citato può essere visto proprio nel senso di eliminare la mera comunicazione di adeguamento in funzione della vera e propria SCIA.
• L’art. 13, comma 4 della legge dispone: Il comune comunica tempestivamente all'azienda USL competente tutti i dati relativi alle autorizzazioni emesse, indicandone eventuali deroghe, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza. In sintesi, siccome le deroghe si applicano solo alle piscine esistenti e devono essere indicate unitamente all’autorizzazione allora l’autorizzazione si applica anche alle piscine in esercizio (il discorso si può traslare alla SCIA per ragioni di equità e ragionevolezza in funzione dell'esigenza di vigilanza sanitaria).
• le piscine in esercizio che non hanno presentato la deroga, senza una comunicazione di adeguamento né una SCIA sfuggirebbero ai controlli ASL a meno che la ASL non faccia una ricerca complessa incrociando vari dati (permesso di costruire, abilitazioni alberghiere dove viene citata la presenza della piscina, ecc.)
• La SCIA è una sorta di abilitazione all'esercizio dell'attività  (non una mera conformità) che nasce con la LR 8/2006. Le piscine in esercizio non potevano comunque vantare un precedente titolo abilitativo regionale (non c'era). In altre parole, il conseguimento di un titolo abilitativo sopravvenuto non è necessario quando un’attività è già abilitata ai sensi di una precedente normativa, ad esempio: chi aveva la licenza di pubblico esercizio per la somministrazione non ha dovuto presentare la SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande quando è entrata in vigore la legge regionale. In questo caso la Regione Toscana ha stabilito un nuovo onere che, per imparzialità, dovrebbe essere applicato a tutte le strutture (vedi allegati obbligatori alla SCIA che consentano la vigilanza sanitaria).
• In ogni caso, nel dubbio, meglio evitare la sanzione prevista dalla stessa LR 8/2006: [i]I titolari delle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che esercitano l'attività senza l'autorizzazione di cui all' articolo 13 , o senza la SCIA di cui all' articolo 14 , sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 6.000,00. La sanzione comporta l'immediata chiusura dell'impianto[/i]. Pensiamo anche al caso dei subingressi in attività "in esercizio" che nel corso degli anni futuri si possono verificare e alla difficoltà, per i VVUU, di riconoscerne la NON sanzionabilità di una piscina senza SCIA.

Tornando alla LR n. 57/2018, in una prima analisi si può rilevare che l'interpretazione autentica riguarda le piscine "[color=red][b]in esercizio[/b][/color]" e non anche le piscine "[color=red][b]esistenti[/b][/color]". A questo proposito riporto parte dell'art. 19 della LR 8/2006:
[i]1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 dicembre 2016.
1-bis. Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all'entrata in vigore del regolamento regionale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.[/i]

L'interpretazione potrebbe essere: se la piscina era in esercizio al 20/03/2010 niente SCIA; se la piscina era solo "esistente" ma non ancora funzionante a quella data allora, prima di entrare in esercizio, occorre la SCIA (la questione pare logica).
Un'altra osservazione può essere effettuata circa il fatto che l'interpretazione autentica riguarda le piscine private ad uso collettivo (sottoposte a SCIA) e non anche le piscine aperte al pubblico (sottoposte ad autorizzazione). Che dire... è vero che la Regione poteva esprimersi anche sull'altra tipologia ma, da un punto di vista sostanziale, non vedo perché non estenderne la ratio anche alle piscine aperte al pubblico? I termini della questione sono gli stessi.

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