Data: 2018-10-19 07:13:25

Institore DM 37/2008

Buongiorno, avrei bisogno di sapere nel caso in cui un'azienda già impiantista a cui però manca la lettera c, voglia nominare un institore per la certificazione di impianti lettera c, la nomina può essere un semplice atto tra le parti oppure occorre che sia registrato all'agenzia delle entrate o addirittura deve essere fatto con procura notarile ? Inoltre, siccome ci deve essere il rapporto di immedesimazione con l'azienda, il contratto che lega le due parti che tipo di forma può avere ?
Grazie, Francesca Fulceri (CNA Firenze)

riferimento id:47200

Data: 2018-10-21 07:35:04

Re:Institore DM 37/2008


Buongiorno, avrei bisogno di sapere nel caso in cui un'azienda già impiantista a cui però manca la lettera c, voglia nominare un institore per la certificazione di impianti lettera c, la nomina può essere un semplice atto tra le parti oppure occorre che sia registrato all'agenzia delle entrate o addirittura deve essere fatto con procura notarile ? Inoltre, siccome ci deve essere il rapporto di immedesimazione con l'azienda, il contratto che lega le due parti che tipo di forma può avere ?
Grazie, Francesca Fulceri (CNA Firenze)
[/quote]

L’articolo 3 comma 1 del D.m. 37/2008 reca “…le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all’art. 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali”. A tal fine il preposto responsabile tecnico deve avere un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa il c.d. rapporto di "[b]immedesimazione[/b]".
Sono considerati immedesimati con l’impresa:
• il titolare
• legale rappresentante di società
• il lavoratore dipendente (rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato/indeterminato, a tempo pieno/part-time; contratto di “Somministrazione di lavoro”)
• il socio prestatore d’opera (chi conferisce nella società la propria prestazione lavorativa anche in società di capitali ed indipendentemente dal possesso di poteri di amministrazione);
• il familiare collaboratore o coadiuvante familiare
[color=red][b]• l’institore –procuratore
[/b][/color]• il socio amministratore.

****************
Pareri a CCIAA di Terni del 1-3-2010, a CCIAA di Modena del 9-11-2009 e
a privato del 31-5-2011
institore
Il Mi.S.E. ha rappresentato che la figura di “institore” possa essere ritenuta idonea a
far considerare rispettato il principio di immedesimazione nell’impresa, che costituisce
il presupposto fondamentale alla nomina a responsabile tecnico ai sensi dell’art.3 del
d.m. 37/2008.
Peraltro l’argomento è già stato oggetto di apposito pronunciamento da parte del
Mi.S.E. con circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006 laddove è stato previsto che
17
“considerato che, ai sensi degli artt.2203 e ss del codice civile, l’institore può
rappresentare l’imprenditore nell’esercizio dell’impresa, e può compiere tutti gli atti
pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto, impegnando la responsabilità
dell’imprenditore e costituendo, sostanzialmente, un alter ego dell’imprenditore
stesso, nulla osta alla sua indicazione come preposto alla gestione tecnica, ove in
possesso dei requisiti di legge”.
La predetta circolare concerne le imprese di facchinaggio ma tenuto conto delle
similitudini degli argomenti trattati, il Mi.S.E. l’ha considerata idonea a disciplinare
anche il caso in esame, concernente il d.m.37/2008.
*****************
Parere a privato del 31-5-2011
institore
Il Mi.S.E. ha rappresentato che l’institore, qualora abilitasse un’impresa di installazione
impianti (la cui figura rispetta il principio dell’immedesimazione, come peraltro stabilito
con circolare Mi.S.E. n. 3597/C del 27 gennaio 2006) - non incorre nelle cause ostative
di cui all’art.3, comma 2 del d.m. 37/2008.
28
Infatti, costituendo – sostanzialmente - ai sensi degli artt.2203 e ss del codice civile,
un alter ego dell’imprenditore, non possono essergli fatte valere le limitazioni
sopracitate tenuto conto che le medesime concernono unicamente la figura di
“responsabile tecnico preposto con atto formale dal legale rappresentante o
proprietario individuale” e non anche coloro che abilitano le imprese “in quanto legali
rappresentanti o proprietari individuali”, al di là quindi, anche di qualsivoglia
valutazione di questa Amministrazione sulla continuità o meno dell’attività esercitata
dall’institore al di fuori dell’impresa medesima.
****************
L'INSTITORE è un soggetto che ha un ruolo formale nell'azienda (a prescindere dal fatto che sia anche nominato responsabile tecnico).
In quanto institore occorre l'atto notarile: https://www.rm.camcom.it/pagina631_nomina-e-modifica-di-procuratori-ed-institori.html

Per la successiva nomina a responsabile tecnico impiantista vengono utilizzati modelli specifici: https://www.pi.camcom.it/uploads/Impiantisti%20%20Nomina%20Responsabile%20Tecnico.pdf
Pwr questi non occorre alcuna ulteriore formalità se non la sottoscrizione del legale rappresentante.

***************
Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm

riferimento id:47200

Data: 2018-10-23 05:58:29

Re:Institore DM 37/2008



Buongiorno, avrei bisogno di sapere nel caso in cui un'azienda già impiantista a cui però manca la lettera c, voglia nominare un institore per la certificazione di impianti lettera c, la nomina può essere un semplice atto tra le parti oppure occorre che sia registrato all'agenzia delle entrate o addirittura deve essere fatto con procura notarile ? Inoltre, siccome ci deve essere il rapporto di immedesimazione con l'azienda, il contratto che lega le due parti che tipo di forma può avere ?
Grazie, Francesca Fulceri (CNA Firenze)
[/quote]

L’articolo 3 comma 1 del D.m. 37/2008 reca “…le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all’art. 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali”. A tal fine il preposto responsabile tecnico deve avere un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa il c.d. rapporto di "[b]immedesimazione[/b]".
Sono considerati immedesimati con l’impresa:
• il titolare
• legale rappresentante di società
• il lavoratore dipendente (rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato/indeterminato, a tempo pieno/part-time; contratto di “Somministrazione di lavoro”)
• il socio prestatore d’opera (chi conferisce nella società la propria prestazione lavorativa anche in società di capitali ed indipendentemente dal possesso di poteri di amministrazione);
• il familiare collaboratore o coadiuvante familiare
[color=red][b]• l’institore –procuratore
[/b][/color]• il socio amministratore.

****************
Pareri a CCIAA di Terni del 1-3-2010, a CCIAA di Modena del 9-11-2009 e
a privato del 31-5-2011
institore
Il Mi.S.E. ha rappresentato che la figura di “institore” possa essere ritenuta idonea a
far considerare rispettato il principio di immedesimazione nell’impresa, che costituisce
il presupposto fondamentale alla nomina a responsabile tecnico ai sensi dell’art.3 del
d.m. 37/2008.
Peraltro l’argomento è già stato oggetto di apposito pronunciamento da parte del
Mi.S.E. con circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006 laddove è stato previsto che
17
“considerato che, ai sensi degli artt.2203 e ss del codice civile, l’institore può
rappresentare l’imprenditore nell’esercizio dell’impresa, e può compiere tutti gli atti
pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto, impegnando la responsabilità
dell’imprenditore e costituendo, sostanzialmente, un alter ego dell’imprenditore
stesso, nulla osta alla sua indicazione come preposto alla gestione tecnica, ove in
possesso dei requisiti di legge”.
La predetta circolare concerne le imprese di facchinaggio ma tenuto conto delle
similitudini degli argomenti trattati, il Mi.S.E. l’ha considerata idonea a disciplinare
anche il caso in esame, concernente il d.m.37/2008.
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Parere a privato del 31-5-2011
institore
Il Mi.S.E. ha rappresentato che l’institore, qualora abilitasse un’impresa di installazione
impianti (la cui figura rispetta il principio dell’immedesimazione, come peraltro stabilito
con circolare Mi.S.E. n. 3597/C del 27 gennaio 2006) - non incorre nelle cause ostative
di cui all’art.3, comma 2 del d.m. 37/2008.
28
Infatti, costituendo – sostanzialmente - ai sensi degli artt.2203 e ss del codice civile,
un alter ego dell’imprenditore, non possono essergli fatte valere le limitazioni
sopracitate tenuto conto che le medesime concernono unicamente la figura di
“responsabile tecnico preposto con atto formale dal legale rappresentante o
proprietario individuale” e non anche coloro che abilitano le imprese “in quanto legali
rappresentanti o proprietari individuali”, al di là quindi, anche di qualsivoglia
valutazione di questa Amministrazione sulla continuità o meno dell’attività esercitata
dall’institore al di fuori dell’impresa medesima.
****************
L'INSTITORE è un soggetto che ha un ruolo formale nell'azienda (a prescindere dal fatto che sia anche nominato responsabile tecnico).
In quanto institore occorre l'atto notarile: https://www.rm.camcom.it/pagina631_nomina-e-modifica-di-procuratori-ed-institori.html

Per la successiva nomina a responsabile tecnico impiantista vengono utilizzati modelli specifici: https://www.pi.camcom.it/uploads/Impiantisti%20%20Nomina%20Responsabile%20Tecnico.pdf
Pwr questi non occorre alcuna ulteriore formalità se non la sottoscrizione del legale rappresentante.

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Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm
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In Lombardia è stato redatto un Prontuario che disciplina il DM 37/08, compresa la nomina del Responsabile Tecnico diverso dal titolare/legale rappresentante (link: http://www.milomb.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=aee2fe0f-856c-4d37-b5e2-4dcdd1a363ab&groupId=10157)
Nel caso descritto, se l'impresa possiede i requisiti artigiani, deve essere valutato anche questo aspetto (in base ai diversi ordinamenti regionali).

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