Buongiorno
Nel nostro comune stanno aumentando gli operatori che non pagano la tassa presso il mercato settimanale;
L'amministrazione vuole contrastare questo tardivo/mancato introito;
Può essere inserito nel regolamento di occupazione suolo pubblico la decadenza della concessione, fatta precedere da una sospensione e contemporaneo avvio del procedimento di decadenza della concessione per mancato pagamento della tassa?
Successivamente dovrebbe essere revocata l'autorizzazione di esercizio di tipo A?
Non riesco a temporizzare la prima fase di decadenza della concessione con la successiva revoca dell'autorizzazione di esercizio.
Può indicarmi, se possibile un regolamento comunale di occupazione che prevede la decadenza della concessione per mancato pagamento della tassa?
Grazie
La cosa è possibile. Meglio disciplinare il tutto in un regolamento comunale (regolamento del commercio su aree pubbliche e/o regolamento per l’occupazione delle aree pubbliche). La giurisprudenza riconosce il potere dell’amministrazione di revocare la concessione
Ti riporto un passaggio del TAR Toscana n. 272/2015
[i]… Il pagamento del canone costituisce la controprestazione rispetto alla concessione dell'occupazione di suolo pubblico e le modalità e i termini previsti per l'adempimento di tale obbligazione non risultano affatto vessatori. In caso di inadempimento, poi, il Comune è tenuto a inviare una diffida all'interessato prima di avviare la procedura di decadenza e, come è agevole rilevare nel caso in esame, i tempi dell'azione amministrativa sono tutt'altro che accelerati. In tale quadro non si ravvisano i profili di sproporzione e illogicità denunciati nel ricorso, tenuto anche conto che la previsione della decadenza in caso di mancato pagamento del canone costituisce un deterrente volto a garantire l'adempimento dell'obbligazione, altrimenti rimesso - in assenza di sanzioni efficaci - alla discrezione dei concessionari, con evidenti conseguenze negative per le entrate dell'Ente pubblico. [/i]
Posso citarti anche una sentenza del TAR Aosta (n. 8/2013) secondo la quale l’amministrazione avrebbe dovuto prima sospendere e poi dichiarare la decadenza in caso di mancata regolarizzazione nel periodo di sospensione. La decadenza diretta non è stata reputata legittima.
Quindi puoi prevedere una cosa del genere: in caso di mancato pagamento parziale o totale della cosap/tosap entro il termine stabilito (quindi in caso di un debito verso la PA), il comune dispone la sospensione dell’efficacia della concessione per 90 gg (con avvio procedimento). In caso di mancata regolarizzazione entro il termine di sospensione il comune dichiara la decadenza della concessione della contestuale autorizzazione.