Data: 2012-04-19 14:15:11

noleggio camper

Mi viene chiesto se è possibile effettuare il noleggio di un camper utilizzando come deposito del mezzo un garage di proprietà o uno spazio messo a disposizione da un soggetto che non ha niente a che fare con l'attività. Io ho pensato alla dia di noleggio senza conducente, ma in essa occorre dichiarare una sede, è possibile che lo sia uno dei suddetti luoghi, garage privato o spazio messo a disposizione? Faccio presente che il soggetto che vuole noleggiare il camper sta aprendo un'attività di commercio al dettaglio di articoli da campeggio, potrebbe essere indicata questa come sede dell'attività di noleggio senza conducente, anche se il camper viene tenuto in un altro luogo?

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Data: 2012-04-19 19:46:26

Re:noleggio camper


Mi viene chiesto se è possibile effettuare il noleggio di un camper utilizzando come deposito del mezzo un garage di proprietà o uno spazio messo a disposizione da un soggetto che non ha niente a che fare con l'attività. Io ho pensato alla dia di noleggio senza conducente, ma in essa occorre dichiarare una sede, è possibile che lo sia uno dei suddetti luoghi, garage privato o spazio messo a disposizione? Faccio presente che il soggetto che vuole noleggiare il camper sta aprendo un'attività di commercio al dettaglio di articoli da campeggio, potrebbe essere indicata questa come sede dell'attività di noleggio senza conducente, anche se il camper viene tenuto in un altro luogo?
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Allora:
1) la normativa non richiede alcun deposito dei mezzi (che potrebbe anche non esserci)
2) la norma prevede la SCIA da presentare SIA al Comune di sede legale CHE al Comune dove si trova ogni articolazione commerciale (cioè il luogo dove si stipulano i contratti)
3) il mezzo può stare parcheggiato ovunque (ovviamente nel rispetto del codice della strada).


**************

D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 (1).

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000: «Analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto della regolamentazione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000, come integrata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001: «Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati, IX commissione, e del Senato della Repubblica, 1a commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 20 novembre 2001 e del 14 novembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana il seguente regolamento:



1.  1. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia.



2.  1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.



3.  1. È abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento anziché alla licenza.

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