Buonasera,
un imprenditore agricolo intende avviare un'attività di coltivazione di canapa all'internno di un capannone.
Deve presentare qualche pratica amministrativa di avvio o è sufficente che si attenga a quanto indicato nella Legge 242/2016?
Buonasera,
un imprenditore agricolo intende avviare un'attività di coltivazione di canapa all'internno di un capannone.
Deve presentare qualche pratica amministrativa di avvio o è sufficente che si attenga a quanto indicato nella Legge 242/2016?
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Se imprenditore agricolo soggiace al dlgs 228/2001 relativamente alla vendita dei prodotti di canapa che sono del tutto equiparati agli altri prodotti agricoli
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[color=red][b]Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228
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Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
(comma così modificato dall'art. 2-quinquies, comma 1, legge n. 81 del 2006, poi dall'art. 27, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione";
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati".
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.
(comma introdotto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160 mila euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1064, legge n. 296 del 2006)
8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
(comma aggiunto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)
8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
(comma aggiunto dall'art. 30-bis della legge n. 98 del 2013)
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[color=red][b]LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242
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Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera
agroindustriale della canapa. (16G00258)
(GU n.304 del 30-12-2016)
Vigente al: 14-1-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione
della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.),
quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto
ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e
della desertificazione e alla perdita di biodiversita', nonche' come
coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture
eccedentarie e come coltura da rotazione.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle
varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varieta' delle
specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano
nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa
finalizzata:
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di
semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente
locali;
c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che
valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione
locale e la reale sostenibilita' economica e ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime
biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi
settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei
terreni, attivita' didattiche e di ricerca.
Art. 2
Liceita' della coltivazione
1. La coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo 1,
comma 2, e' consentita senza necessita' di autorizzazione.
2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e' possibile
ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto
delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o
carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali
di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o
prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di
siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative
nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo.
3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla
lettera b) del comma 2 e' consentito esclusivamente per
l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni
previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Art. 3
Obblighi del coltivatore
1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini
della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi.
Ha altresi' l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della
semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.
Art. 4
Controlli e sanzioni
1. Il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato a effettuare i
necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di
laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro
tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria
eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attivita'
giudiziarie.
2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione
secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea
e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto
individuato dal soggetto di cui al comma 1, le modalita' di
prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da
colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del
contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle varieta' di canapa,
sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione
europea e nazionale.
4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1 reputino
necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura,
sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un
campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per
eventuali controverifiche.
5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC
della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il
limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilita' e' posta a carico
dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla
presente legge.
6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle
coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante,
prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo
prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di
recepimento.
7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa
impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente
legge possono essere disposti dall'autorita' giudiziaria solo
qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di
cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione e'
superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma e'
esclusa la responsabilita' dell'agricoltore.
Art. 5
Limiti di THC negli alimenti
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.
Art. 6
Incentivi per la filiera della canapa
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di
Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a
valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel
limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle
condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.
2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge
23 dicembre 1999, n. 499, puo' essere destinata, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al
finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i
processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati
prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e
all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.
Art. 7
Riproduzione della semente
1. Gli enti di ricerca pubblici, le universita', le agenzie
regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando
protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi
dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre per un
anno la semente acquistata certificata nell'anno precedente,
utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere
dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 8
Sostegno delle attivita' di formazione, di divulgazione e di
innovazione
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere
azioni di formazione in favore di coloro che operano nella filiera
della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi,
la conoscenza delle proprieta' della canapa e dei suoi utilizzi nel
campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia,
della biocomponentistica e del confezionamento.
Art. 9
Tutela del consumatore
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
promuove il riconoscimento di un sistema di qualita' alimentare per i
prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo 16, paragrafo
1, lettere b) o c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando