Prima di spiegare quando avere la proroga del permesso di costruire ricordiamo che la legge stabilisce, nell’ambito dell’edilizia, dei termini perentori per iniziare i lavori e per ultimarli. In particolare il proprietario della casa deve avviare i lavori entro un anno e completarli entro tre. Se non rispetta tali scadenze, l’autorizzazione del Comune decade per quella parte di lavori non completati, mentre resta valida per quelli già ultimati, non importa se insufficienti alla utilizzazione dell’opera. Questo significa che permessi, Scia e Cil sono utilizzabili solo se tempestivamente attivati e non scaduti.
Il titolare che rimane inerte perde il diritto a fare i lavori.
Domande:
Nel caso in cui il soggetto entro i termini abbia richiesto la proroga e il comune sia rimasto in silenzio il permesso è comunque scaduto o può essere invocato in silenzio assenso?
Puo' a distanza di un anno dalla scadenza naturale del permesso, concedersi proroga per poter dare inizio ai lavori?
La parte residua degli oneri di urbanizzazione dovuti entro l'anno, che fine fanno? Sono dovuti per intero o parziali?
Nel caso in cui il soggetto entro i termini abbia richiesto la proroga e il comune sia rimasto in silenzio il permesso è comunque scaduto o può essere invocato in silenzio assenso?
[color=red]L'art. 15 comma 2 del DPR 380/2001 dispone
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
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Qiundi la norma prescrive che la RICHIESTA sia preventiva alla scadenza.
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Il comma 3 dispone "3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22."
Questi significa che alla scadenza dei 3 anni i lavori non possono essere proseguiti e vanno sospesi in attesa del rilascio o diniego di proroga.
Vedi: CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/08/2016 (ud. 12/07/2016) Sentenza n.35243
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Puo' a distanza di un anno dalla scadenza naturale del permesso, concedersi proroga per poter dare inizio ai lavori?
[color=red]INIZIO? Se i lavori non sono mai iniziati a mio avviso non si può concedere una proroga. Il titolo decade e va richiesto ex novo in quanto è chiara l'assenza di una volontà dell'interessato e quasi sicuramente il mancato inizio non è imputabile all'Amministrazione.[/color]
La parte residua degli oneri di urbanizzazione dovuti entro l'anno, che fine fanno? Sono dovuti per intero o parziali?
[color=red]Vedi la giurisprudenza
https://www.ediltecnico.it/52324/oneri-urbanizzazione-quando-possono-essere-restituiti/.[/color]