Buongiorno.
Vista la materia complessa, vi chiediamo se è possibile fare un subingresso da parte di una società in un'attività di sala giochi esistente senza andare a fare modifiche .
Grazie.
Saluti
Buongiorno.
Vista la materia complessa, vi chiediamo se è possibile fare un subingresso da parte di una società in un'attività di sala giochi esistente senza andare a fare modifiche .
Grazie.
Saluti
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Per la TOSCANA, qualora si tratti di SALA GIOCHI art. 86 TULPS (e non sala scommesse art. 88) il subentro senza variazioni non va ad interferire con le distanze dai luoghi sensibili.
la giurisprudenza ha iniziato a reputare il subingresso come un momento in cui comune è chiamato a verificare l'applicazione degli eventuali limiti di distanza. Vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=45497.0
A me convince poco dato che il subingresso, quindi il trasferimento dell'azienda, trasla in capo all'avente causa quella stessa azienda senza soluzione di continuità.
La Lombardia, ad esempio, ne dà esplicita informazione nelle sue FAQ in materia (la legge regionale toscana somiglia molto a quella lombarda):
http://www.noslot.regione.lombardia.it/wps/portal/site/noslot/DettaglioRedazionale/enti-locali-ed-esercenti/linee-guida-polizia-locale-comuni-esercenti
vi è una sentenza del CdS ultima (non ricordo gli estremi) che stabilisce che anche in caso di subentro vi è la necessità di rispettare le distanze.
riferimento id:47123
vi è una sentenza del CdS ultima (non ricordo gli estremi) che stabilisce che anche in caso di subentro vi è la necessità di rispettare le distanze.
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Penso ti riferisci a questa: https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/informare/documenti-tematici/gioco-dazzardo/il-tar-lecce-respinge-il-ricorso-di-una-sala-giochi-per-mancato-rispetto-del-distanziometro/
Ma è un caso particolare ... in Puglia la disciplina si applica anche alle attività esistenti.