Data: 2012-04-19 13:54:20

Attività agrituristica

Una società agricola S.a.s. ha presentato una scia per inizio di attività agrituristica. Durante l'istruttoria detta scia è risultata carente dei seguenti documenti:
1) certificato di agibilità con destinazione d'uso;
2) parere sanitario della struttura;
3) autorizzazione allo scarico.
Come procedo? :-\

riferimento id:4712

Data: 2012-04-21 09:34:46

Re:Attività agrituristica

A prescindere da eventuali e specifiche disposizione della normativa laziale, nella SCIA non devono essere allegati tali certificati.
L'agibilità della struttura è dichiarata nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.
Il parere sanitario non è obbligatorio.
La mancanza di autorizzazione allo scarico di per sé non rende inefficacie la SCIA. Sarà una condizione ostativa all'effettivo esercizio dell'attività se l'attività ha come conseguenza anche indiretta l'uso di uno scarico.
Anche il regime sanzionatorio sugli scarichi non si sovrappone quello agrituristico.

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Data: 2012-04-23 07:09:25

Re:Attività agrituristica

A mio avviso dal momento che hai eseguito il controllo sul procedimento presentato che, ai sensi del Art. 5  del DPR 160/2010, dovrebbe concludersi per le SCIA entro il 30° giorno, potresti chiedere al tizio di presentare i documenti che mancano.
In tal modo verifichi se si è solo dimenticato le autocertificazioni o se è sprovvisto di detti documenti!!!!!
Infatti, la SCIA al momento della presentazione deve essere corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti.
E’ importante la verifica entro il 30° giorno altrimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

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Data: 2012-04-23 11:05:10

Re:Attività agrituristica

:o
Da accertamenti è  emerso che la società agricola non è  proprio in possesso dei documenti sopracitati.

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