Data: 2018-10-14 17:57:36

Attività Piscina


Buona sera,
vorrei sapere quale che sia il giusto procedimento amministrativo per l'apertura di una nuova piscina al chiuso, adibita esclusivamente ad uso natatorio da parte degli utenti e che non prevede in nessun modo, al suo interno, lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti pubblici (Cioè nella sezione adibita a nuoto non potrà accedervi altri che i nuotatori). La piscina è pubblica, nel senso che vi può accedere chiunque pagando il relativo corrispettivo, fatto salvo il numero massimo di capienza che è stato, a cura della s.r.l. che la gestirebbe, determinato in 46 utenti contemporanei. 
Io ritengo che la disciplina sia quella recata nell'art. 86 del TULPS e trattandosi di impianto sito in Piemonte, trovi applicazione la D.G.R  28 aprile 2003, n. 119-9199 che recepisce l’ “[i]Accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio[/i]
Non ritengo che possano trovare applicazione gli art. 68 e 80 TULPS (con necessità della CCVLPS) proprio perché al suo interno non vi saranno spettacoli anche in considerazione che strutturalmente non è stato predisposto alcuno spazio per il pubblico.
Inoltre, la D.G.R. Piemonte predetta, mi pare non dica che è necessario acquisire, ai fini dell'esercizio dell'impianto, qualche nulla - osta e/o autorizzazione igienico - sanitaria, talché presumo che l'ASL dovrà intervenire solo successivamente in fase di controllo e quindi non dovrebbe trovare applicazione l'art. 194 del T.U.LL.SS.
Il mio pensiero è corretto?
Inoltre, chiederei una grandissima cortesia a qualche collega del Piemonte che abbia già trattato la materia, cioè se fosse possibile [b]avere una copia di quanto
rilasciato [/b]riportante anche le relative prescrizioni ai fini dell'esercizio dell'attività  e ciò poiché non so cosa inserire e come strutturare il titolo abilitativo non avendone mai visti. :(
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti a tutti.   

riferimento id:47114

Data: 2018-10-15 13:17:59

Re:Attività Piscina

Nel DM 18/03/1996 si evince (art. 3) che l'applicazione dell'art. 80 TULPS è necessaria per impianti con un numero di SPETTATORI maggiore di 100. Per gli altri impianti si applica l'art. 20 dello stesso DM, che non prevede l'agibilità TULPS.
Tralascio l'aspetto che riguarda l'applicazione della complessa normativa CONI.

Aggiungo che se non ci sono spettatori nemmeno si applica l'art. 68/69 TULPS. Non ne vedrei la ragione.
Rammenta, poi, che nel 2012 è stato abrogato l’art. 123, comma 2 del Regolamento al TULPS:
[i][b]Art. 123
Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.
[color=red]L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore  [/b][/i][/color]

Anche questo dà una mano nel dimostrare che l’attività sportiva di per sé non sia soggetta agli artt. 68/69 TULPS.


Sull’applicabilità dell’art. 86 la giurisprudenza dice sì. Vedi, ad esempio, il TAR Umbria n. 304/2014:

[i]Infatti, come la giurisprudenza non ha mancato di rilevare, una piscina, ancorché compresa in un più vasto complesso (albergo, villaggio turistico ecc.), ha natura di stabilimento di bagni e costituisce autonomo esercizio pubblico secondo la nozione dell'art. 86 t.u.l.p.s. perché aperta ad un numero indiscriminato e sempre mutevole di persone (Cassazione penale sez. IV, 6 giugno 1980).
Ne deriva che la gestione di un siffatto impianto è tutt’ora subordinata ad autonoma licenza da parte dell'autorità amministrativa.
[/i]
Potrei citarti anche i seguenti articoli del Regolamento al TULPS applicabili ai pubblici esercizi

[i]Art. 153 del RD n. 635/1940
La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.

Art. 155 del RD n. 635/1940 (comma 3)
Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria la concessione della licenza, da parte del Questore, è subordinata all'accertamento delle condizioni di solidità e di sicurezza dell'edificio, da farsi, a spese dell'interessato, da persona tecnica incaricata dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo l'accertamento delle buone condizioni igieniche, da farsi dall'autorità sanitaria competente.

Art. 156 del RD n. 635/1940
L'esercente di stabilimenti di bagni pubblici ha obbligo di provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che saranno prescritte, nei singoli casi, dall'autorità di pubblica sicurezza di concerto con l'autorità sanitaria.
[/i]
Un’interpretazione  attuale potrebbe essere che le condizioni tecniche di esercizio (al netto di eventuali obblighi procedimentali regionali) siano asseverate da un tecnico nell'ambito della SCIA ex art. 86 TULPS e la ASL sia informata per conoscenza ai fini della eventuale attività di controllo.

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