Data: 2012-04-19 07:33:43

vendita cose usate

una ditta mi ha comunicato la vendita di cose usate.... nel corso dei controlli di routine è venuto fuori che il legale rappresentante nel 1995 ha riportato una condanna  (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - 1 reato furto in concorso artt .110, 624 CP - circostanze:art.62 bis C.P., art.69 comma 3 CP, art.625 n.2 C.P.. art 625 n.5 CP - Dispositivo reclusione mesi due, multa lire 200.000 - pari a euro 103,29 - benefici sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 CP), ....  sono venuti meno i requisiti? che cosa devo fare? come sempre grazie

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Data: 2012-04-19 18:49:31

Re:vendita cose usate


una ditta mi ha comunicato la vendita di cose usate.... nel corso dei controlli di routine è venuto fuori che il legale rappresentante nel 1995 ha riportato una condanna  (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - 1 reato furto in concorso artt .110, 624 CP - circostanze:art.62 bis C.P., art.69 comma 3 CP, art.625 n.2 C.P.. art 625 n.5 CP - Dispositivo reclusione mesi due, multa lire 200.000 - pari a euro 103,29 - benefici sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 CP), ....  sono venuti meno i requisiti? che cosa devo fare? come sempre grazie
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Direi che non vi sono problemi. Come detto altre volte su questo forum LIMITEREI la verifica dei requisiti, in analogia con il dlgs 114/1998, ai soli 5 anni precedenti. Se è vero che il tulps non pone limitazioni temporali appare CONTRARIO AI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA' la verifica di requisiti di 17 anni prima soprattutto per "reati minori" o comunque a cui è seguita una condanna non detentiva e non vi siano altri precedenti.

Quindi la regola diviene:
1) sono rilevanti i reati con condanne negli ultimi 5 anni
2) sono rilevanti anche i reati precedenti ma solo se:
- GRAVI
- PLURIMI

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Data: 2012-04-23 15:14:12

Re:vendita cose usate

Se a carico di quella persona non vi sono altri fatti, direi che la risposta è nell'art.166 c.2 c.p. e nell'art.71 Dlgs 59/2010.
;)

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Data: 2012-04-24 04:16:23

Re:vendita cose usate


Se a carico di quella persona non vi sono altri fatti, direi che la risposta è nell'art.166 c.2 c.p. e nell'art.71 Dlgs 59/2010.
;)
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Non ho fatto riferimento all'art. 166 in quanto non è pacifico che, ai fini amministrativi, la sospensione condizionale abbia sempre l'effetto citato. Contro tale tesi potrebbe obiettarsi che il legislatore, quando ha voluto prevedere tale effetto (come nell'art. 71 del Dlgs 59/2010), lo ha fatto espressamente. Mentre nel TULPS non se ne fa menzione.

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Articolo 166. Effetti della sospensione.
La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sè sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione, nè d’impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, nè per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.
Articolo così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.


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Art. 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
    a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
    b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
    c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
    d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
    e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
    f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

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