Data: 2018-10-12 11:49:26

modifiche societarie farmacia

Ho una farmacia in cui il soggetto giuridico rimane lo stesso però di fatto quello che resta uguale è solo la partita IVa e il direttore tecnico, perché i soci sono tutti cambiati e con esso anche  il leg.le rapp.te, la denominazione e la ragione sociale, che passa da sas a snc.
Ho visto che molti comuni hanno modelli in cui questo caso è considerato variazione non soggetta ad autorizzazione ma parlano di presa d'atto. Io ho mandato la comunicazione alla usl per la verifica dei requisiti soggettivi, ma volevo sapere se  devo emettere un'autorizzazione aggiornata o basta una lettera in cui si dice di prendere atto delle modifiche su cui la usl ha espresso parere favorevole.
grazie.

riferimento id:47095

Data: 2018-10-15 06:29:41

Re:modifiche societarie farmacia

Dopo la riforma di cui alla legge 124/2017, a maggior ragione, si pone il problema di come gestire le variazioni societarie dell'impresa che gestisce la farmacia. Come già hai sottolineato tu, si tratta di quei casi in cui l'impresa resta la stessa, quindi non c'è un cambio di gestione né una re-intestazione del titolo abilitativo

Non esiste una prassi univoca. Alcuni comuni si accontentano della comunicazione di variazione, altri rilasciano una presa d'atto, altri riscrivono e rilasciano la vera e propria autorizzazione.

Reputo eccessivo adottare un nuovo titolo abilitativo dato che il titolo originario resta vivo senza che si determini una causa per il suo venir meno. Anche se se ne potrebbe fare a meno (la comunicazione è sufficiente) vedo ragionevole la presa d'atto che nel complicato sistema giuridico che regola le farmacie può far comodo dare certezza in merito ai soggetti e ai tempi di gestione.

Qua uno dei tanti modelli che si trovo sul web:
http://servizi.comune.fi.it/cmis/browser?id=473f571b-12cf-4478-bc63-c2a188c5f95d%3B1.0

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