Salve,
volevo sapere se un produttore agricolo che vende i propri prodotti in forma itinerante su aree pubbliche è soggetto alla verifica del durc di cui all'art. 40 bis. della 28/2005.
Se è vero che vendono su area pubblica, è altrettanto vero che non svolgono attività di commercio (anche alla CCIAA sono registrate come imprese agricole).
Grazie
Nella circolare regionale di qualche giorno fa (in allegato) si evince che anche le imprese agricole che partecipano a menifestazioni commerciali su area pubblica sono sottoposte a verifica.
Io mi ero espresso in maniera diversa già quando uscì la legge regionale in merito al fatto che l'imprenditore agricolo non ricadeva nel campo di applicazione delle verifiche annuali.
Queto è un pezzo di un'altra risposta che avevo messo nel forum tempo fa:
[i]Sui produttori agricoli.[/i]
Penso che i Comuni non faranno distinzioni ma a parere mio le disposizioni sul DURC non si applicano ai produttori agricoli neanche se questi effettuano la vendita diretta su posteggio dato in concessione.
Dall’art. 11 della legge 28/05 si evince che le disposizioni della stessa legge non si applicano “agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 39”.
Questa locuzione cita l’applicazione solo di precise disposizioni di legge tra le quali non ci sono quelle sul DURC.
Da altra angolazione si può notare come il d.lgs. 228/01 sottoponga a semplice comunicazione la tipologia di vendita di cui parliamo. Art. 4, comma 4 del d.lgs. 228/2001:
Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Fra l’altro il MISE, a su tempo, ha chiarito che questa comunicazione non era da considerarsi una DIA ma una semplice comunicazione/notifica dato che l’attività non necessita di procedura abilitativa essendo libera.
In pratica, il produttore agricolo, se effettua la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda, non necessita mai di autorizzazione al commercio su aree pubbliche. L’unica cosa di cui ha bisogno ai sensi della legge 28/05 è una “concessione di suolo pubblico” quando esercita la vendita su posteggio (la cosa è avvalorata anche da una vecchia sentenza). Ritornando all’art. 11 citato all’inizio, si nota ora con maggiore cognizione come venga citata la concessione ma non l’autorizzazione.
Analizzando le nuove disposizioni sul DURC si vede che si applicano solo alle fattispecie commerciali (autorizzazione e SCIA) e non anche alla vendita diretta dei prodotti agricoli su area pubblica. Il nuovo art. 40 bis, infatti, dispone:
I comuni svolgono in via telematica l’attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 31 e nell’ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del medesimo articolo.
Sulle imprese diverse dai commercianti su area pubblica che partecipano a manifestazioni commerciali su area pubblica.
Le imprese non abilitate al commercio su area pubblica possono vendere su area pubblica nell’ambito delle ferie promozionali. Esse, in quanto non abilitate al commercio su area pubblica, non sono sottoposte agli obblighi transitori di presentazione del DURC degli articoli 15 e 17 della LR 63/11.
L’art. 40 bis, comma 5 della LR 28/05 sembra comunque rivolgersi anche a questo tipo di vendite (su questo approfondiremo):
La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario è subordinata alla verifica di regolarità contributiva.
Alla luce di questo sarà il Comune, quando dovuto, a verificare la regolarità contributiva senza che le imprese debbano presentare alcunché.
Colgo l’occasione per affermare ancora una volta che per la vendita delle opere dell’ingegno da parte operatori non professionali non occorre nessuna SCIA, autorizzazione o altro.
Ora la cosa apparirebbe ancora più assurda dato che la presentazione di una SCIA potrebbe far venir voglia della verifica anche della relativa posizione contributiva (spesso quelli che espongono sono pensionati).[/i]