Cass. Sez. III n. 39677 del 4 settembre 2018 (Ud 6 apr 2018)
Pres. Cavallo Est. Reynaud Ric. Dallamotta
Urbanistica.Opere stagionali e mancata rimozione
Integra il reato di cui all'art. 44, comma primo, lett. b) o c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la mancata rimozione, alla scadenza del termine previsto nell'autorizzazione "in precario", di un manufatto installato per soddisfare esigenze stagionali . Per altro verso – con riguardo al giudizio sulla correlazione tra accusa e sentenza - vi è piena equivalenza ai fini della contestazione dei reati previsti dagli artt. 44, lett. c), d.P.R. 380 del 2001 e 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, tra la condotta di colui che edifica un manufatto in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche e colui che, realizzando un'opera di tipo precario compatibile con il territorio per un limitato periodo di tempo, non la rimuove in spregio delle indicazioni dell'autorità amministrativa .
http://www.lexambiente.com/materie/urbanistica/160-cassazione-penale160/13962-urbanistica-opere-stagionali-e-mancata-rimozione.html
Proprio ieri mi capitò questa sentenza, che ho commentato in questo articolo:
[url=https://www.studiotecnicopagliai.it/manufatti-stagionali-mancata-rimozione-conseguenze-e-sanzioni/]https://www.studiotecnicopagliai.it/manufatti-stagionali-mancata-rimozione-conseguenze-e-sanzioni/[/url]