Data: 2018-10-11 13:53:01

Art.8 TULPS; brevi riflessioni

E noto che l'art. 8 del TULPS prevede:
“Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.

Premesso ciò ho visto che è prassi consolidata di diversi Comuni, rilasciare sempre le Autorizzazioni di PS (vedi ad es. art. 68 TULPS) ad una persona fisica e mai direttamente ad una società.

In altre parole ho visto diverse volte autorizzazioni rilasciate al “sig. Tizio, nato a etc.etc. Legale  rappresentante della “Tizio & Caio SNC (o SRL)” e più raramente autorizzazioni rilasciate direttamente alla “Tizio & Caio SNC (o SRL)”.

Ho sempre avuto l'impressione che ciò sia dovuto ad una erronea interpretazione dell'art. 8 cit.;  mi sembra che la personalità delle autorizzazioni di polizia talvolta sia stata erroneamente interpretata nel senso che esse possano essere direttamente rilasciate solo a persone fisiche ma mai a società sia di capitali (SRL, SPA, SRLS,) che di persone (SNC e SAS).

Ciò a mio avviso non è corretto perchè è universalmente riconosciuto che sia le società di persone che le società di capitali (che oltretutto sono persone giuridiche) sono soggetti di diritto al pari delle persone fisiche.
Inoltre poi, il fatto che le società sono rappresentate dai propri soci e/o amministratori, ciò non da luogo ai rapporti di rapprentanza di regola non consentiti dall'art. 8 cit., perche detti rappresentanti sono rappresentanti “necessari” (si parla infatti di rappresentanti legali) ossia rappresentanti appositamente creati dall'ordinamento giuridico per consentire alle società di obbligarsi e di operare nei rapporti con gli altri soggetti di diritto.
Il rilascio della autorizzazione di polizia alla persona, quale legale rappresentante di una società, e non direttamente alla società medesima comporta la conseguenza che il semplice cambio della persona fisica dell'amministratore comporta il rilascio di una nuova autorizzazione di polizia ad un'altra persona.
Se invece l'autorizzazione di polizia fosse rilasciata direttamente alla società, in caso di mutamento della persona del legale rappresentante, ci si dovrebbe:
1) far comunicare le variazione del legale rappresentante (e non farsi fare istanza per rilascio nuova autorizzazione alla nuova persona del legale rappresentante, oltrettutto in bollo !!!)
2) procedere alla verifica, in capo al nuovo rappresentante, della sussistenza dei requisiti art. 11 TULPS e D.lgs 159/2011 (antimafia);
3) trasmettere alla società interessata semplice comunicazione con la quale si prende atto della variazione (e non adozione di altro provvedimento di atorizzazione oltretutto in bollo !!)

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Data: 2018-10-11 16:50:25

Re:Art.8 TULPS; brevi riflessioni

Interessanti riflessioni ma che personalmente non condivido.

La personalità ex art.8 tulps non può che essere riferita alla singola persona fisica che, nel caso di società,  è il legale rappresentante.

Ciò in quanto detto articolo è strettamente connesso e va messo in relazione con i requisiti soggettivi ex art.11 tulps e con l'art.12 bis reg. Esec. Tulps il quale non ammette il subingresso per “atto tra vivi” ma solo quello  “mortis causa".

Il rilasciarlo alle società (persone giuridiche) anziché alla singola persona fisica che la rappresenta contrasterebbe anche con la intrasmissibilita’ del titolo di polizia.

Infine la figura del “rappresentante” nelle autorizzazioni di polizia (art.8 e 93 tulps per i pubblici esercizi oppure 116 reg tulps per i 68 tulps) è peculiare del tulps e non trova perfetta analogia con altre figure previste da altre normative (es il preposto nel commercio) anche se qualche rara giurisprudenza ha cercato di incasellarla  (qui per ora mi fermo).

riferimento id:47078

Data: 2018-10-12 07:31:06

Re:Art.8 TULPS; brevi riflessioni

Premesso che sulla personalità delle licenze TULPS (e di altri settori) sono utili tutti gli spunti e le riflessioni ... segnaliamo soltanto un tema:

SOCIETA' DI CAPITALI (srl con socio unico) il cui socio è una società di capitali.
Nel nostro ordinamento esiste la possibilità che vi sia un soggetto giuridico (SRL unipersonale) la cui partecipazione sia detenuta da altra società (e non da persona fisica). E così anche a cascata (cosiddette scatole cinesi).

[color=red][b]QUID IURIS?[/b][/color]

Può essere titolare di licenza?
La licenza va intestata al legale rappresentante della società proprietaria?
I requisiti morali si accertano sul soggetto giuridico?

riferimento id:47078

Data: 2018-10-18 06:37:04

Re:Art.8 TULPS; brevi riflessioni

QUID JURIS ?
Bene, allora facciamo questo caso.
Si hanno due società (di capitali)
- la “Tizio SRL Unipersonale”  amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri aventi tutti i medesimi poteri di amministrazione e di rappresentanza della società;
- la “Calpurnio SRL” amministrata e lagamente rappresentata da un amministratore unico;
che decidono di costuire una nuova Società ossia la “Caio SRL” (altra società società di capitali).
La Caio SRL, ha come oggetto sociale l'attività di “Gestione di discoteche e locali da ballo in genere”, ha un capitale sociale pari a € 30.000 conferito come segue:
- quanto ad  € 10.000 sono conferite in denaro da parte della  “Calpurnio SRL”
-  quanto ad € 20.000 sono conferite dalla “Tizio SRL Unipersonale” con la cessione  della propria attività (azienda) di discoteca, già esercitata in forza di regolare autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art. 68 TULPS.
La nuova società “Caio SRL”, è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, investiti anche disgiuntamente di tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza della società.
Per il principio di personalità e di intrasmissibilità delle Autorizzazioni di Polizia di cui all'art. 8 del TULPS, l'autorizzazione ex art. 68 TULPS, rilasciata alla “Tizio SRL Unipersonale” per esercitare la discoteca, non ha “seguito” l'azienda conferita, e quindi la  nuova società “Caio SRL”, per esercitare la stessa attività (e cioè quella relativa all'azienda ottenuta in conferimento), è tenuta a richiedere una nuova autorizzazione.
Quindi uno dei tre amministratori (uno qualsiasi, in quanto hanno tutti i tre i medesimi poteri), presenta al SUAP, in nome e per conto della nuova società "Caio SRL", richiesta per rilascio autorizzazione ai sensi dell'art. 68 TULPS, ed il SUAP procede al rilascio dell'atto direttamente alla “Caio SRL”, previa verifica del possesso dei requisiti ex art. 11 del TULPS, non solo in capo all'amministratore che ha presentato l'istanza ma anche in capo agli altri due componenti del consiglio di amministrazione (NB. La verifica dei  altri due componenti del CDA è  effettuata di ufficio ai sensi dell'art. 12, 2°c. del regolamento TULPS n. 635/1940).
Dopo qualche tempo, l'assemblea straordinaria della “Caio SRL”, delibera di mutare la forma di amministrazione e di rappresentanza della società, e decide che la società non sarà più amministrata da un Consiglio di amministrazione ma da un amministratore unico; il nuovo amministrazione unico è un soggetto diverso da quelli che in precedenza facevano parte del CDA ormai  venuto meno.
Il nuovo amministratore unico quindi presenta al SUAP, comunicazione di variazione del legale rappresentante, da intendersi come comunicazione variazione soggetto in possesso dei requisiti per rilascio autorizzazioni TULPS, ed il SUAP, previa verifica positiva dei requisiti, NON rilascia alcuna nuova autorizzazione a nome del nuovo legale rappresentante, ma si limita a PRENDERE ATTO della variazione, e a darne comunicazione alla società interessata.
Quindi a mio avviso:
1) le  società commerciali (sia persone giuridiche che le  altre società dotate di autonomia patrimoniale) possono essere intestatarie di autorizzazioni TULPS (vedi al proposito sentenza del Consiglio di Sato, sez V del 20/05/1992 n. 441);
2) l'autorizzazione TULPS può essere intestata direttamente alla società;
3) la verifica del possesso dei requisiti artt. 11 TULPS si fa non solo in capo al legale rappresentante che, in nome e per conto della società, ha presentato l'istanza, ma anche in capo a tutti gli altri eventuali amministratori e legali rappresentanti della società stessa.
4) tutte le volte in cui ha luogo la variazione della/e persona/e del/i legale/i rappresentante/i della società, si effettua sempre e solo la verifica dei sussistenza dei requisiti di cui all'art. 11 del TULPS, in capo al nuovo /i legale/i  rappresentante/i, e non si rialscia alcuna nuova autorizzazione.
Faccio presente i VANTAGGI PRATICI di detta impostazione, essi sono:
1) Si evita che per la medesima attività possano esistere  e possano essere utilizzate ( anche fraudolentemente) più autorizzazioni;
2) si semplifica la vita alle imprese, in quanto in caso di variazione del legale rappresentante le società non sono più tenute a presentare richiesta di autorizzazione, ma semplice comunicazione di variazione (non in bollo);
3) si semplifica la vita ai SUAP (n.b. un conto è rilasciare una autorizzazione,  un conto è rilasciare una semplice presa d'atto).

riferimento id:47078

Data: 2018-11-14 18:34:59

Re:Art.8 TULPS; brevi riflessioni

Personalmente ritengo sarebbe stato meglio evitare la facoltà di subingresso nelle “licenze” disciplinate dal tulps a prescindere dalla competenza questorile o comunale come in questo caso anche se appunto non rilasciate in veste di amministrazione preposta alla pubblica sicurezza.

Detto ciò, poiché le aziende (p. giuridiche) non si amministrano da sole ma (per ora) con persone fisiche e che sono queste a condurre materialmente le attività in concreto, ed è su questi che poi si concentreranno i controlli (non solo “cartolari” del Suap), poiché dietro questa sorte di “scatole cinesi” ci potrebbe essere una volontà ben precisa...., non capisco perché  rischiare e non procedere al rilascio sempre e solo alla persona fisica.

Dico sempre che, visto quel che accade in Italia, non ci meritiamo le cd “semplificazioni amministrative”, controlli ex post  etc etc  (che dire ad es. della scia edilizia a 30 gg sapendo che i Comuni non ce la fanno con i controlli?) e certi soggetti che le propongono e sostengono in Parlamento spesso non sono animati da interessi cristallini....

riferimento id:47078

Data: 2018-11-15 06:51:01

Re:Art.8 TULPS; brevi riflessioni

Aggiungo un pò di riferimenti giurisprudenziali sul tema della personalità delle licenze di polizia:

[b]TAR Lazio . Roma Sez. I ter, Sent., 19-10-2011, n. 8041[/b]
[...] [i]In tale contesto, va ricordato che l[b]e licenze di p.s. sono personali ex art.8 del Tulps: norma questa che viene interpretata nel senso che titolari di tali autorizzazioni possono essere esclusivamente persone fisiche[/b] e che [b]quando[/b] l’istituto di vigilanza [b]sia organizzato in forma societaria, la licenza deve essere comunque intestata ad un persona fisica, la quale deve essere investita di poteri di rappresentanza organica della società stessa[/b] (sul punto ex multis [u]T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 1 giugno 2009, n. 3889; Consiglio Stato sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5902; Tar LT, n.186/2011[/u]). Segue a tanto che, [b]allorquando il rapporto di immedesimazione organica (per qualunque ragione) viene meno, deve ritenersi automaticamente caducata anche l’autorizzazione[/b] ex art.134 Tulps [b]già rilasciata (in nome e per conto dell’ente) alla persona fisica[/b] (in tal senso, e con riguardo a fattispecie assolutamente similare, ved. Cons.St.n.5902/2005 cit.).[/i]

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