Buongiorno, in questo Comune sarà di prossima apertura un'attività di somministrazione alimenti e bevande (ristorante). E' possibile, per questa attività, indicare un preposto (diverso dal titolare/legale rappresentante) che sia già preposto presso altro ristorante? A mio parere potrebbe solo nell'ipotesi, poco probabile, in cui gli orari delle attività fossero diversi gli uni dagli altri.
Grazie
Buongiorno, in questo Comune sarà di prossima apertura un'attività di somministrazione alimenti e bevande (ristorante). E' possibile, per questa attività, indicare un preposto (diverso dal titolare/legale rappresentante) che sia già preposto presso altro ristorante? A mio parere potrebbe solo nell'ipotesi, poco probabile, in cui gli orari delle attività fossero diversi gli uni dagli altri.
Grazie
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CERTO che è possibile. Il preposto NON ha alcun obbligo di presenza fisica nell'esercizio (in nessuno dei due) ... quindi il problema non si pone.
Abbiamo trattato molte volte il tema:
https://www.google.com/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+preposto&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
Ma non vige più l'obbligo di conduzione personale per questo tipo di licenza ai sensi dell'art. 86 TULPS? In questa casistica conseguentemente il preposto dovrebbe garantire la propria presenza nell'esercizio, ho provato a consultare i vari post ma non trovo alcun riferimento legislativo. Non dico che la Scia possa essere considerata irricevibile, anzi, però a mio avviso gli organi di controllo potrebbero contestare la violazione dell'art. 8 e sanzionare ai sensi dell'art. 17 bis TULPS, sbaglio?
La risoluzione n. 3075 del 12 gennaio 2016 del Ministero Sviluppo Economico sembrerebbe prima essere un po' più "morbida", ma poi precisa:
"Va rilevato, però, che nel caso di esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata e integrata dal
decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i., resta fermo, ad avviso della scrivente, quanto
precisato dal Ministero dell’Interno con nota n. 557/PAS.16646.12000.A(17) del 31 gennaio
2006 in merito [b]all’obbligatorietà della conduzione personale delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande[/b], autorizzate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n.
287, fatta salva la possibilità per i soggetti titolari di impresa individuale che risultino in
possesso di più titoli autorizzatori, di ricorrere all’istituto della rappresentanza ai sensi degli
artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.. "
L'abilitazione per l'esercizio di somministrazione (SCIA o autorizzazione che sia) ha valore di abilitazione TULPS. In questo senso si applica l'art. 8 TULPS:
[i]Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.[/i]
L'art. 8, tuttavia, si rivolge al titolare del titolo abilitativo. Il preposto è una figura del tutto eventuale che può essere rappresentata da un lavoratore subordinato, da un collaboratore esterno all'impresa o da qualsiasi altra figura legata all'impresa, retribuita o meno, che abbia accettato l'incarico e che lo abbia dichiarato nella procedure di avvio attività. Tale figua si assume la responsabilità di soprintendere alla conduzione dell'esercizio commerciale limitatamente alla garanzia della necessaria professionalità nella lavorazione degli alimenti
Anche il Ministero dell Sviluppo Economico ribadisce più volte che uno stesso soggetto può essere nominato preposto anche per più esercizi commerciali e che trattasi, comunque, di figura diversa rispetto al rappresentante ai sensi del TULPS. Vedi ad esempio la risoluzione n.182611 del 17/05/2017.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/182611sab.pdf.