Data: 2018-10-09 15:38:15

agriturismo

Ad un'azienda è stata contestata dalla Regione la principalità prendendo a parametro i posti letto inseriti nella DUA rispetto alla "capacità" agricola dell'azienda dichiarata dall'impresa nel piano colturale ultimo presentato.... e non tenendo di conto dei posti letto effettivi risultanti dall'autorizzazione. E'corretto secondo voi? Ed ancora: nel caso di lavori edilizi non ancora ultimati, oltre alla nuova dua  era dovuta la presentazione della SCIA confermativa dei posti letto già autorizzati in vigenza del vecchio regime, o continua ad avere vigenza il vecchio titolo comunale?

riferimento id:47032

Data: 2018-10-09 18:58:46

Re:agriturismo

Comprendo poco il problema dato che la DUA serve proprio a dimostrare la principalità. E’ lì che si fanno i “conti” in base ai parametri regionali (tempo o ricavi). La SCIA per l’avvio attività o per la modifica dell’attività è una conseguenza della DUA, in pratica la SCIA esce fuori in automatico dai dati della DUA.
Se la DUA non dà verifica positiva l’imprenditore non può presentare la SCIA.

Nel tuo caso sembra di capire che l’imprenditore agricolo ha compilato la DUA con dati non veritieri circa il tempo o i ricavi effettivi. Se è così la Regione fa bene a contestare la DUA in quanto non rispecchiante la realtà lavorativa dell’azienda agricola.

Le strutture agrituristiche dovevano passare al regime della SCIA già dal 2010 a prescindere da eventuali variazioni. Se non è stato fatto invito a farlo. Se c’è variazione dell’attività agrituristica è sicuramente obbligatorio presentare una SCIA pe variazione attività. Parlo di variazione attività agrituristica, non è detto che variazioni agricole determino anche le variazioni agrituristiche

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Data: 2018-10-10 06:28:42

Re:agriturismo

mi spiego meglio... anni addietro è stata presentata DUA su artea, regolarmente approvata, tuttavia da quello che ho capito la parte agricola non rimane nel corso degli anni immutata ma viene indicata nel piano colturale annuale (senza che debba essere ripresentata nuova dua). In seguito a controllo è stato evidenziato che in base al piano colturale presentato le ore lavoro in agricolture erano calate e di conseguenza era venuto meno il requisito della principalità. Il mio dubbio è dato dal fatto che come parametro per le ore lavoro derivanti dall'attività ricettiva non sono state considerate quelle derivanti da posti letto effettivamente autorizzati (che sono molto inferiori ed avrebbero consentito di avere la principalità) ma quelli indicati nell'ultima DUA approvata di cui parlavo all'inizio, che non sono pero' effettivi in quanti non dichiarati con SCIA susseguente alla DUA. (spero sia piu' chiaro)

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Data: 2018-10-17 12:02:45

Re:agriturismo


mi spiego meglio... anni addietro è stata presentata DUA su artea, regolarmente approvata, tuttavia da quello che ho capito la parte agricola non rimane nel corso degli anni immutata ma viene indicata nel piano colturale annuale (senza che debba essere ripresentata nuova dua). In seguito a controllo è stato evidenziato che in base al piano colturale presentato le ore lavoro in agricolture erano calate e di conseguenza era venuto meno il requisito della principalità. Il mio dubbio è dato dal fatto che come parametro per le ore lavoro derivanti dall'attività ricettiva non sono state considerate quelle derivanti da posti letto effettivamente autorizzati (che sono molto inferiori ed avrebbero consentito di avere la principalità) ma quelli indicati nell'ultima DUA approvata di cui parlavo all'inizio, che non sono pero' effettivi in quanti non dichiarati con SCIA susseguente alla DUA. (spero sia piu' chiaro)
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Data: 2018-10-20 06:46:29

Re:agriturismo

GIA' CHE CI SONO FACCIO UNA SITENSI NORMATIVA IN MATERIA AD USO DI TUTTI I LETTORI.

LA LR 30/2003 PREVEDE (METTO INSIEME VARIE DISPOSIZIONI PRESE QUA E LA'):

[i]Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dai soggetti di cui all'articolo 5 , attraverso l'utilizzo della propria azienda[b] in rapporto di connessione con l'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile che deve rimanere principale[/b], secondo quanto disposto dalla presente legge.

La principalità dell’attività agricola si realizza quando, a scelta dell’imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:
a) [b]il tempo impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell’attività agricola[/b], di cui all’articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;
b) [b]il valore della produzione lorda vendibile[/b] (PLV) agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, [b]è maggiore rispetto alle entrate dell’attività agrituristica[/b], al netto dell’eventuale intermediazione dell’agenzia.

[b]La principalità e la connessione sono dimostrate dall’imprenditore agricolo che intende svolgere l’attività agrituristica tramite apposita relazione sull’attività agrituristica[/b] in forma di autodichiarazione.
La relazione di cui al comma 1 è presentata dall’imprenditore, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione, [b]nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) [/b]

Nella relazione sono indicate:
a) l’attività agrituristica e l’attività agricola e la consistenza della produzione e dei prodotti aziendali;
b) la scelta della condizione per realizzare la principalità dell’attività agricola, ai sensi dell’articolo 6. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:
1 al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica e a quello per l’attività agricola;
2) alla PLV, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall’attività agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell’agenzia;
c) le strutture edilizie presenti nell’UTE da utilizzare per le attività agrituristiche e per l’attività agricola.

[b]I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell’attività agricola rispetto all’attività agrituristica, devono essere mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell’attività agrituristica[/b].

Qualora l’imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della principalità, lo comunica all’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell’anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.
Il regolamento di attuazione disciplina le modalità con cui la relazione sull’attività agrituristica e le eventuali variazioni sono trasmesse, attraverso la rete regionale dei SUAP di cui all’articolo 40 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), al SUAP competente, senza che ciò comporti ulteriori adempimenti da parte dell’imprenditore.

[b]Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata è comunicata all’ARTEA entro trenta giorni [/b]dal suo verificarsi tramite l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, [b]con eventuale successiva variazione della SCIA[/b]. [b]In caso di variazione delle attività agrituristiche l’imprenditore deve aggiornare la relazione sull’attività agrituristica e presentare una variazione della SCIA[/b]

[b]La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche [color=red]indicate nel titolo abilitativo[/color][/b], sulla classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all’articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonché sul rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche. Tale controllo è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio regionale. L’esito dei controlli è comunicato ai comuni.

[b]Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stato avviato l’esercizio dell’agriturismo, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l’esercizio dell’agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune dispone la cessazione dell’attività[/b].[/i]


NELL'ALLEGATO C AL REGOLAMENTO SI LEGGE:

[i]La relazione agrituristica è compilata dall’imprenditore tramite il Sistema informativo di ARTEA nell’ambito della Domanda Unica Aziendale (DUA) prima della presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) di riferimento Nel caso in cui l’imprenditore debba effettuare interventi edilizi su immobili e impianti, i relativi procedimenti devono essere conclusi prima della presentazione della SCIA per l’attività agrituristica.
I dati nella DUA sulla consistenza aziendale e sul piano colturale sono recuperati in automatico dal sistema ARTEA.[/i]

PER CHI VUOLE APPROFONDIRE CITO LA DGR n. 476 del 24/05/2016

[b]QUINDI, L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA REGIONE È DOVEROSA MA DEVE ESSERE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE INDICATE NEL TITOLO ABILITATIVO (SCIA) IN CORSO DI VALIDITÀ E NON NELLA DUA. SE LA REGIONE NON HA CONSIDERATO IL TITOLO ABILITATIVO SAREBBE GIUSTO AVVIARE UNA CORRISPONDENZA AL FINE CHIARIRE QUESTO ASPETTO.[/b]


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