Regione Toscana. Una residente proprietaria di un casolare suddiviso in 3 appartamenti indipendenti (così ha dichiarato) ha deciso di affittare i due in cui non risiede per brevi periodi, massimo 30 gg.; al termine della permanenza, laverebbe la biancheria per gli ospiti successivi. Come può definirsi questa attività secondo l'ultima LR? A parte la comunicazione alloggiatiweb quali altri adempimenti deve compiere la proprietaria?
Grazie :)
[size=18pt]Toscana: le attività ricettive nella Legge regionale 86/2016 e nel regolamento 47/R/2018[/size]
[color=red][b]2 ottobre 2018 ore 9.30-13.30[/b][/color]
[img width=300 height=142]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/41122959_1101275796690801_1481566157214318592_n.png?_nc_cat=0&oh=9681e4a646736c8fdc071f62379076e7&oe=5C230FDB[/img]
Disponibile la videoregistrazione integrale del corso:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=46822.0
Direi che si tratta di locazione turistica ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 79/2011. La LR prende atto di questa disposione che rimanda al codice civile. Per adesso la comunicazione al comune (non al SUAP) prevista dall'art. 70 della LR 86/2016 non è applicabile, siamo sempre in attesa della DGR attuativa.
L'ultima verisione della LR ha imposto un obbligo uletriore a quella (non acora attuato) dell'art. 70 e cioè la comunicazione dei flussi turistici ai sensi dell'art. 84-bis. Quest'obbligo è già applicabile. Il locare deve farsi accreditare dal comune capoluogo per l'invio telematico. Vedi le sanzioni di cui all'art. 86.
Per il resto sono aspetti fiscali (vedi DL 50/2017) e civilistici che esulano dalla tua competenza comunale.
L'importante è che il locatore non eroghi al locatario i servizi tipici delle strutture ricettive. Nulla osta se lo stesso mette a posto l'appartamento e la biancheria fra un turista e un altro
Due precisazioni:
1) la delibera di Giunta è uscita (v. qua: [u]http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5193707&nomeFile=Delibera_n.1041_del_24-09-2018[/u] e qua [u]http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5193708&nomeFile=Delibera_n.1041_del_24-09-2018-Allegato-A[/u]), e prevede che le informazioni di cui all'art 70 della L.R. 86/2016 siano rese attraverso le piattaforme telematiche già in uso ai Comuni per la raccolta dei flussi turistici, che peraltro la Regione si impegna a "uniformare", e che tali informazioni dovranno essere rese utilizzando un modello allegato alla medesima delibera di Giunta entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione turistica stipulato a decorrere dal 01/01/2019;
2) io rimango sempre della mia idea che, nel caso del "genus" delle locazioni turistiche, se rientriamo nella "species" della locazione breve (come sappiamo le due cose non coincidono perfettamente, quanto meno nel fatto soggettivo per cui le seconde possono essere stipulate solo fra persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività imprenditoriali/professionali, mentre nelle prime il locatore può anche essere un soggetto imprenditore - sulla durata invece ho forti dubbi, secondo me non possono mai superare i 30 giorni, ché in quel caso si entra nell'ambito delle locazioni abitative ad uso transitorio), il locatore può cambiare biancheria e pulire i locali anche in presenza degli ospiti, come prevede il D.L. 50/2017.
Vi ringrazio. Quindi alla data odierna il locatore, persona fisica che dà in locazione un appartamento ad altra persona fisica per un periodo non superiore a 30 gg deve fare la comunicazione delle persone alloggiate e farsi accreditare per l'invio telematico dei flussi turistici. E' corretto?
Per Comune si intende solo il Comune capoluogo di Provincia? Se è così il locatore deve fisicamente recarsi presso il capoluogo di Provincia per chiedere l'accredito oppure può farlo tramite il Comune in cui si trovano gli alloggi dati in locazione? Si dice genericamente Comune...quindi non necessariamente Suap, ma anche Polizia Municipale, Uffici amministrativi, Tecnici ecc???
Scusate ma ho sempre molte difficoltà ad approcciare questa materia ???
La competenza era della Provincia, ed oggi è stata trasferita agli Uffici turismo del Comune capoluogo.
riferimento id:47024Ok.
Pertanto fino ai contratti stipulati dall'1/1/2019 il locatore che è persona fisica e dà in locazione un appartamento ad altra persona fisica per un periodo non superiore a 30 gg deve fare la comunicazione delle persone alloggiate e farsi accreditare per l'invio telematico dei flussi turistici al Comune capoluogo di Provincia. E' corretto?
Mentre dall'1/1/2019 dovrà trasmettere anche la comunicazione allegata alla Delibera R.T.? E' così o sbaglio??
Esatto!
riferimento id:47024grazie :)
riferimento id:47024