Buongiorno,
Negli alberghi diffusi gli alloggi collocati negli altri edifici, che devono possedere i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi, di cui all' allegato E art.26 del regolamento, possono avere la propia sala comune e la propia sala colazione, nel rispetto dei metri quadri previsti oppure queste devono essere uniche e eslusive collocate nell'edificio principale?
Nel caso di un albergo diffuso costituito da unità immobiliari singole con i requisiti della civile abitazione (soggiorno,camera,bagno), collocati in edifici diversi, devono comunque avere o meno la sala comune e sala colazione, nell'ambito di un edificio principale? (art.26 comma 2 del regolamento).
Grazie.
La sala colazione (obbligatoria in base all’allegato E) che funge anche da eventuale sala somministrazione (si comprende che la colazione è obbligatoria, il pranzo e la cena no) è posta nell’edificio principale oppure può essere prevista in convezione con esercizio pubblico di somministrazione nel raggio di 500 m. Niente vieta che le sale colazione siano più di una ma quella dell’edificio principale ci deve essere.
Il punto 2.02 dell’allegato E prevede che il servizio della prima colazione sia FORNITO IN APOSITA SALA UBICATA NELL’EDIFICIO PRINCIPALE qualora non sia affidato ad altro pubblico esercizio di somministrazione. L’AD è una struttura unitaria, quindi la sala colazione può essere unica sia nel caso di sole camere, sia nel caso di sole UA e sia nel caso misto.
Rammenta che con l’ultima modifica alla LR 86/2016 ad opera della LR 24/2018 l’AD è composto da ALLOGGI (concetto complessivo). Gli ALLOGGI si dividono in UNITA’ ABITATIVE e CAMERE. Prima della LR 24/2018, era l’UA il concetto complessivo.
Oggi la definizione è: [i]strutture ricettiva a gestione unitaria, aperta al pubblico e caratterizzata dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere e unità abitative[/i]
Quindi, gli alloggi non devono avere la propria sala comune perché gli alloggi sono l’AD stesso.
Rammenta che sempre ai sensi della modifica del giugno 2018, solo le UA possono mantenere la destinazione urbanistica residenziale.