Esimi colleghi,
vi chiedo un confronto sulle attività da intraprendere sul contrasto per la lotta alla lupopatia
Per ottemperare alla Legge Regionale n.9/2018
il Comune deve approvare un proprio regolamento recependo la Legge Regionale e magari impegnandosi ad impostare specifiche restrizioni?
E’ sufficiente l’emissione di una ordinanza sugli orari di apertura e chiusura?
Per le attività già in essere che rientrano nei limiti delle distanze minime dei luoghi sensibili, la L.R. dispone un adeguamento entro dodici mesi dall’adozione della predetta legge, nel caso in cui non ci sia la possibilità di un trasferimento di sede, data la conformazione del territorio, chi dispone la chiusura? Il comune per le autorizzazioni di sala giochi ex art.86? La Questura per le autorizzazione ex art.88 TULPS ?
In allegato, un modello di ordinanza che vorrei sottoporvi alla Vs attenzione
La legge calabrese mi pare fin troppo severa. Differentemente da altre regioni ha la particolarità di dettare i limiti massimi di orario di esercizio. In assenza di una previsione normativa del genere i comuni dovrebbero trovare una motivazione dettagliata e collegata ai fenomeni ludopatici del l territorio comunale per prevedere limitazioni di orario al fine di tutelare la salute (vedi la copiosa giurisprudenza). Con la legge 9/2018 i comuni calabresi posso omettere di realizzare uno studio della situazione comunale. L’ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 50, comma 7 mi pare la soluzione corretta.
In ogni caso i distinguerei fra orario di apertura delle sale giochi e orario di utilizzo dei giochi. Alle 22,00 un bar potrà scegliere se chiudere l’esercizio oppure spegnere le macchinette. Far entrare nel campo applicativo anche i comma 7 mi sembra una cosa senza senso. In ogni caso, rammenta che nei comma 6 e7 NON vi rientrano i biliardi, il calcio balilla, le carte, i giochi in scatola, la play station.
Relativamente ai limiti di distanza il comune non deve fare niente. Le disposizioni regionali sono prescrittive in modo autonomo a meno che tu non voglia (ma qui la motivazione contingente con studio territoriale annesso è d’obbligo) procedere all’individuazione di ulteriori luoghi sensibili.
L’obbligo di adeguamento entro 1 anno riguarda casi specifici: sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse. Quindi un bar con le macchinette non deve adeguarsi.
Ho riveduto l'ordinanza secondo i suggerimenti di Mario.
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