Impugnazione titolo EDILIZIO e cartello cantiere - TAR Toscana 26/3/12
T.A.R. Toscana, Sezione III, 26 marzo 2012 SENTENZA N. 595
FATTO E DIRITTO
1. Con deliberazione n. 167 del 20 giugno 1995, il Consiglio Comunale di Siena, adottando una variante – definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 115 del 2 aprile 1996 – al proprio PRG, già precedentemente adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Siena n. 554 del 23 luglio 1990 e n. 555 del 24 luglio 1990 ed approvato con stralci con deliberazione del Consiglio Regionale n. 495 dell’8 novembre 1994, prevedeva per l’area sita in Strada dei Cappuccini, ove è localizzato l’intervento oggetto del permesso di costruire impugnato con il ricorso in esame, la destinazione ad usi edificabili residenziali ed individuava in tale area un solo lotto edificabile. Il PRG classificava l’area come R1A e ciò comportava, ai sensi dell’abaco dei tipi residenziali, trattandosi di un unico lotto, la possibilità di realizzare una sola costruzione.
Con deliberazione n. 72 del 13 marzo 2001, il Consiglio Comunale di Siena approvava la terza variante al PRG, con la quale prevedeva – per quanto qui interessa - che l’area in esame fosse suddivisa in due lotti edificabili mantenendo la classificazione R1A, con conseguente possibilità di realizzare un edificio in ciascun lotto.
Tale variante veniva impugnata davanti a questo Tribunale dalla Sig.ra Maria Grazia Foresi – odierna ricorrente – unitamente ad altri residenti nella zona, con il ricorso R.G. n. 1698/01, proprio per la parte in cui era stata prevista la possibilità anche per l’area R1A-Cappuccini di suddividere il lotto edificabile in due distinti lotti. L’impugnativa veniva proposta per mancato rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici esistenti, nonché per carenza di motivazione.
Con sentenza n. 1855 del 7 giugno 2004, questo Tribunale dichiarava inammissibile il suindicato ricorso per carenza di interesse dei ricorrenti, non avendo essi fornito la prova della vicinitas e della lesività attuale della innovazione urbanistica censurata.
Sulla scorta, quindi, di quanto previsto dalla terza variante al PRG, il Sig. Marco Bernini, in data 5 giugno 2008, richiedeva il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione nell’area R1A-Cappuccini di due villini isolati per tre unità immobiliari residenziali (edificio “A” per un alloggio; edificio “B” per due alloggi).
Il Sig. Bernini cedeva, poi, il lotto “A” alla figlia Eleonora ed il lotto “B” ai Sigg.ri Massimo Mazzini e Riccardo Coradeschi.
Successivamente la Sig.ra Bernini, da una parte, e i Sigg.ri Mazzini e Coradeschi, dall’altra, chiedevano il cambio di intestazione della pratica edilizia intestata al Sig. Bernini, la prima limitatamente all’edificio “A”, e i secondi limitatamente all’edificio “B”.
Completato l’iter istruttorio, il Comune di Siena rilasciava i permessi di costruire n. 51583 e n. 51584 del 3 novembre 2009 per la realizzazione, rispettivamente, dell’edificio residenziale denominato “A” e per quello denominato “B” in Siena, Strada dei Cappuccini in conformità al progetto a firma dell’arch. Massimo Mazzini.
Con il ricorso in esame la Sig.ra Maria Grazia Foresi ha impugnato il suindicato permesso n. 51584, nonché gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento.
La Sig.ra Foresi, a fondamento del proprio interesse a proporre il presente giudizio, sembra addurre il pregiudizio che alla stessa deriverebbe dalla realizzazione dell’edificio in questione nel godimento della Villa Foresi, della quale è comproprietaria, tenuto conto della vicinitas tra tale villa e l’area oggetto dell’intervento contestato.
Formula, quindi, una serie di censure in relazione al detto intervento finalizzate a tutelare il “godimento” del paesaggio che, appunto, si vede da Villa Foresi, e che sono sostanzialmente volte, seppure in relazione ad una molteplicità di profili, a contestare la legittimità della previsione stessa di edificabilità dell’area o, comunque, il rilascio stesso del permesso di costruire.
2. Il ricorso è irricevibile, in quanto tardivamente proposto, così come eccepito dai controinteressati e dal Comune intimato.
In proposito, anche recentemente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, secondo un orientamento condiviso dal Collegio, che “Certamente il termine decadenziale per l'impugnazione decorre dalla piena conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle violazioni urbanistiche o dal contenuto specifico del progetto edilizio (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 10 dicembre 2010 , n. 8705; Consiglio Stato , sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8705; Consiglio Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485). Tuttavia il principio della certezza delle situazioni giuridiche e di tutela di tutti gli interessati deve far ritenere che il soggetto concessionario non si possa lasciare nella perpetua incertezza sulla sorte del proprio titolo edilizio. Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un permesso di costruire il requisito della piena conoscenza non postula necessariamente la conoscenza di tutti i suoi elementi, essendo sufficiente quella degli elementi essenziali quali l'autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento e degli atti presupposti emergano ulteriori profili di illegittimità (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 12 luglio 2010 , n. 4482). Ciò posto, in ossequio al vecchio brocardo “diligentibus jura succurrunt”, una volta che l’interessato viene informato dall’amministrazione degli estremi del provvedimento, aveva il preciso dovere di tutelare senza indugio i propri interessi legittimi” (Cons. di Stato, sez. IV, 13 giugno 2011 n. 3583).
Ora, facendo applicazione dei suindicati principi nel caso di specie, va rilevato che nel cartello di cantiere risultano essere stati riportati, tra l’altro, gli estremi dei titoli autorizzativi (permessi di costruire n. 51583 e n. 51584 del 3 novembre 2009), l’indicazione dell’impresa esecutrice dei lavori, la data di inizio dei lavori, nonché una fotografia aerea dell’area, nella quale erano rappresentati con assoluta chiarezza (con la nota metodologia del “rendering”), in maniera ben visibile e dettagliata, gli edifici realizzandi, rendendo in tal modo del tutto palesi ed evidenti sia la precisa collocazione di detti edifici e le loro caratteristiche esteriori, che l’ingombro planivolumetrico degli stessi.
Appare, dunque, evidente che fin dal momento stesso dell’apposizione del cartello, la Sig.ra Foresi ha potuto avere piena contezza delle caratteristiche progettuali dell’intervento edilizio che sarebbe stato realizzato e ha potuto, di conseguenza, percepire immediatamente la lesività dello stesso, con l’ulteriore conseguenza che dall’apposizione stessa del cartello hanno iniziato a decorrere per la ricorrente i termini per la proposizione del presente ricorso, salva poi la possibilità di integrazione delle censure mediante la proposizione di motivi aggiunti di ricorso, secondo gli ordinari schemi del giudizio amministrativo.
Quanto, poi, alla data di affissione del cartello in questione, va rilevato che, a fronte della dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal Responsabile di Cantiere e dal Tecnico incaricato del Coordinamento della Sicurezza – secondo la quale “a partire dal 1° aprile 2010 nel perimetro dell’area di cantiere, sulla pubblica via e ben visibile all’esterno, è stato installato il cartello di cantiere, predisposto secondo le specifiche riportate nel vigente Regolamento Edilizio di Siena al punto 22.8”, e che “tale cartello dal 1° aprile 2010 è stato apposto sulla via dei Cappuccini, nella zona antistante la Limonaia di Villa Foresi, in corrispondenza del pubblico accesso che conduce all’area sportiva di Custoza, dove inizialmente era situato l’ingresso del cantiere; … il suddetto cartello è stato successivamente spostato, sempre sulla via dei Cappuccini, all’altezza del varco più ampio di cantiere aperto sul muro antistante l’ingresso di Villa Foresi” – la ricorrente ha prodotto una perizia giurata nella quale si asserisce che l’8 aprile, il 14 maggio e il 21 maggio 2010 “nessun cartello di cantiere era apposto sulla strada dei Cappuccini per tutto il fronte del terreno oggetto di edificazione”.
Tale affermazione, tuttavia, risulta inidonea a paralizzare l’assunto dei contro interessati Mazzini e Coradeschi, circa la data di affissione del cartello di cantiere, atteso che nelle dichiarazioni suindicate, dagli stessi prodotte, non si rinviene alcuna affermazione circa l’apposizione del cartello di cantiere “sul fronte del terreno oggetto di edificazione”.
Pertanto, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 115 c.p.c., applicabile al processo amministrativo, giusta l’art. 39 c.p.a., le deduzioni dei controinteressati non risultano contestate e possono costituire, pertanto, fondamento della pronuncia.
Si deve, quindi, ritenere che il cartello di cantiere – dal quale era possibile percepire immediatamente la tipologia di intervento edilizio che sarebbe stato realizzato e, quindi, la lesività dello stesso – sia stato apposto dal 1° aprile 2010 e che, pertanto, il ricorso in esame – ai sensi dell’art. 35, 1° comma, lett. a), del c.p.a. – debba essere dichiarato irricevibile, in quanto tardivamente notificato il 28, 29 giugno e 1° luglio 2010, e quindi ben oltre il termine decadenziale dei 60 giorni di cui all’art. 29 del c.p.a..
3. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
4. Si ritiene di trasmettere prudenzialmente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena copia del fascicolo di causa, per le valutazioni di competenza, con particolare riguardo alla dichiarazione prodotta dal difensore della ricorrente nel corso dell’udienza pubblica del 10 gennaio 2012, allegata al verbale della stessa e assunta al protocollo con il n. 440.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese di lite che quantifica nella complessiva somma di euro 9.000,00 (novemila/00), oltre IVA e CPA, da corrispondere per un terzo al Comune di Siena, per un terzo alla Regione Toscana e per un terzo ai controinteressati Mazzini e Coradeschi.
Dispone che la Segreteria della Sezione provveda a trasmettere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena copia del fascicolo di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere