[color=red][b]DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 [/b][/color]
[b]Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'
del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
(18G00140) [/b]
(GU n.231 del 4-10-2018)
Vigente al: 5-10-2018
TESTO COMPLETO: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg
[color=red][size=14pt][b]LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI[/b][/size][/color]
Art. 13
Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce
titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo
6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli
comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e'
assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e
2.»;
2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono
sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;
c) l'articolo 5-bis e' abrogato.
Art. 17
Prescrizioni in materia di contratto di noleggio
di autoveicoli per finalita' di prevenzione del terrorismo
1. Per le finalita' di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19
dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto
effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel
documento di identita' esibito dal soggetto che richiede il noleggio
di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. La comunicazione e' effettuata contestualmente
alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo
anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei
dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati,
concernenti provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria o dell'Autorita'
di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle
vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita' di prevenzione e
repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano
situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita' di cui al comma
l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta
all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti
iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un
periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del
Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalita' tecniche dei collegamenti attraverso i quali
sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonche' di
conservazione dei dati. Il predetto decreto e' adottato, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il
proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i
quali il decreto puo' essere comunque emanato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18
Disposizioni in materia di accesso al CED interforze
da parte del personale della polizia municipale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-quater del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di
polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila
abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della
qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al
controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima
legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di
rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, nonche' il Garante per la protezione dei dati personali, sono
definiti le modalita' di collegamento al Centro elaborazione dati e i
relativi standard di sicurezza, nonche' il numero degli operatori di
polizia municipale che ciascun comune puo' abilitare alla
consultazione dei dati previsti dal comma 1.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 150.000 euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 39.
Art. 19
Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici
da parte delle Polizie municipali
1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in
conformita' alle linee generali adottate in materia di formazione del
personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di
Conferenza Unificata, i comuni con popolazione superiore ai centomila
abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale
dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei
mesi, due unita' di personale, munito della qualifica di agente di
pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti
Corpi e Servizi di polizia municipale.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel
rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia
dell'incolumita' pubblica, le modalita' della sperimentazione che
deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento
del personale interessato nonche' d'intesa con le aziende sanitarie
locali competenti per territorio, realizzando altresi' forme di
coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia municipale.
3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio
regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva
di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente
sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987,
n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri
derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla
formazione del personale delle polizie municipali interessato, nei
limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014,
n. 146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici».
Art. 21
Estensione dell'ambito di applicazione del divieto
di accesso in specifiche aree urbane
1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti:
«presidi sanitari,»;
b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti:
«aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici
spettacoli,».
Scheda di lettura redatta dal servizio Studi di Camera e Senato sul DL 113/2018 "Decreto-legge immigrazione e sicurezza pubblica"
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076617.pdf