Data: 2018-10-05 13:41:24

Decreto Sicurezza - DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113

[color=red][b]DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 [/b][/color]

[b]Disposizioni  urgenti  in  materia  di  protezione  internazionale  e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'
del Ministero dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata.
(18G00140) [/b]
(GU n.231 del 4-10-2018)

Vigente al: 5-10-2018

TESTO COMPLETO: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/04/18G00140/sg

[color=red][size=14pt][b]LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI[/b][/size][/color]

                            Art. 13

          Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4:
  1) al comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
permesso di soggiorno  costituisce  documento  di  riconoscimento  ai
sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non  costituisce
titolo  per  l'iscrizione  anagrafica  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  e  dell'articolo
6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
    b) all'articolo 5:
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e  a  quelli
comunque erogati sul territorio  ai  sensi  delle  norme  vigenti  e'
assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1  e
2.»;
      2)  al  comma  4,  le  parole  «un  luogo  di  residenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;
    c) l'articolo 5-bis e' abrogato.



                              Art. 17

          Prescrizioni in materia di contratto di noleggio
    di autoveicoli per finalita' di prevenzione del terrorismo

  1. Per le finalita' di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di
cui all'articolo 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  19
dicembre 2001,  n.  481,  comunicano,  per  il  successivo  raffronto
effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8  della
legge 1° aprile 1981, n. 121, i  dati  identificativi  riportati  nel
documento di identita' esibito dal soggetto che richiede il  noleggio
di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285. La comunicazione e'  effettuata  contestualmente
alla stipula del contratto di noleggio  e  comunque  con  un  congruo
anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
  2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico  dei
dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in  esso  conservati,
concernenti provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria o dell'Autorita'
di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite,  a  norma  delle
vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita' di prevenzione e
repressione del terrorismo. Nel caso in cui  dal  raffronto  emergano
situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita' di cui al  comma
l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta
all'ufficio o comando delle  Forze  di  polizia  per  le  conseguenti
iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo  4,  primo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono  conservati  per  un
periodo di tempo non  superiore  a  sette  giorni.  Con  decreto  del
Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono
definite le modalita' tecniche dei collegamenti  attraverso  i  quali
sono effettuate le comunicazioni previste dal  comma  l,  nonche'  di
conservazione dei dati. Il predetto decreto e' adottato,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati personali,  il  quale  esprime  il
proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i
quali il decreto puo' essere comunque emanato.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Il Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


                              Art. 18

        Disposizioni in materia di accesso al CED interforze
          da parte del personale della polizia municipale

  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  16-quater  del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di
polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai  centomila
abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in  possesso  della
qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza,  quando  procede  al
controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981,  n.  121,
al Centro elaborazione dati di  cui  all'articolo  8  della  medesima
legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca  o  di
rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.
  2. Con decreto del Ministro  dell'interno,  da  emanarsi  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, nonche' il Garante per la protezione dei dati personali, sono
definiti le modalita' di collegamento al Centro elaborazione dati e i
relativi standard di sicurezza, nonche' il numero degli operatori  di
polizia  municipale  che  ciascun  comune  puo'  abilitare  alla
consultazione dei dati previsti dal comma 1.
  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 150.000 euro per l'anno 2018. Ai relativi  oneri  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 39.
                              Art. 19

            Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici
                  da parte delle Polizie municipali

  1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato  in
conformita' alle linee generali adottate in materia di formazione del
personale e di tutela della salute, con accordo sancito  in  sede  di
Conferenza Unificata, i comuni con popolazione superiore ai centomila
abitanti possono dotare di armi comuni ad  impulso  elettrico,  quale
dotazione di reparto, in via sperimentale,  per  il  periodo  di  sei
mesi, due unita' di personale, munito della qualifica  di  agente  di
pubblica sicurezza, individuato fra gli  appartenenti  ai  dipendenti
Corpi e Servizi di polizia municipale.
  2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono,  nel
rispetto  dei  principi  di  precauzione  e  di    salvaguardia
dell'incolumita' pubblica, le  modalita'  della  sperimentazione  che
deve essere effettuata previo un periodo  di  adeguato  addestramento
del personale interessato nonche' d'intesa con le  aziende  sanitarie
locali competenti  per  territorio,  realizzando  altresi'  forme  di
coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia municipale.
  3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio
regolamento, possono deliberare di assegnare in  dotazione  effettiva
di  reparto  l'arma  comune  ad  impulsi  elettrici  positivamente
sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni  del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987,
n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
  4. I comuni e le regioni provvedono,  rispettivamente,  agli  oneri
derivanti dalla sperimentazione di cui al presente  articolo  e  alla
formazione del personale delle polizie  municipali  interessato,  nei
limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
  5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22  agosto  2014,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  ottobre  2014,
n. 146, le parole «della pistola  elettrica  Taser»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici».

                              Art. 21

        Estensione dell'ambito di applicazione del divieto
                di accesso in specifiche aree urbane

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo le parole «su cui insistono»  sono  inserite  le  seguenti:
«presidi sanitari,»;
  b) dopo le parole «flussi turistici,» sono  inserite  le  seguenti:
«aree  destinate  allo  svolgimento  di  fiere,  mercati,  pubblici
spettacoli,».

riferimento id:46951

Data: 2018-10-12 06:03:50

Re:Decreto Sicurezza - DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113

Scheda di lettura redatta dal servizio Studi di Camera e Senato sul DL 113/2018 "Decreto-legge immigrazione e sicurezza pubblica"

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01076617.pdf

riferimento id:46951
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