Data: 2012-04-19 05:20:42

MEZZI PUBBLICITARI - illegittimo il diniego di installazione generalizzato ....

MEZZI PUBBLICITARI - illegittimo il diniego di installazione generalizzato nel centro città

T.A.R. Lazio Roma, Sezione II, 26 marzo 2012 SENTENZA N. 2868

FATTO E DIRITTO

CONSIDERATO che la società ricorrente - premesso, in punto di fatto, che l’impugnata delibera risulta gravemente lesiva per i suoi interessi, al punto da pregiudicare finanche la sua sopravvivenza - ne chiede l’annullamento, sollecitando l’acquisizione di copia del parere della Commissione Finanze n. 23 del 12 giugno 1996 (richiamato nella impugnata delibera) e deducendo i seguenti motivi:
I) Violazione degli artt. 23 e 26 del D. Lgs. n. 285/1992, anche come modificato dall’art. 13 del D. Lgs. n. 360/1993, nonché degli artt. 47 e 51 del D.P.R. n. 495/92, perché tali disposizioni, nel disciplinare l’installazione dei cartelloni pubblicitari stradali, prevedono in taluni casi delle limitazioni, ma mai, in nessun caso, un divieto assoluto come quello introdotto con l’impugnata norma regolamentare, che si pone, quindi, in contrasto, con un diritto riconosciuto dalla normativa statale;
II) Violazione del “Regolamento servizio tassa sulla pubblicità e diritti sulle affissioni”, approvato con la delibera del Consiglio comunale del Comune di Pomezia n. 102/1994; eccesso di potere per contraddittorietà, per illogicità manifesta e per falsità della causa e sviamento, perché tale Regolamento - interamente confermato dalla impugnata delibera - prevede e disciplina la pubblicità nel territorio comunale, consentendo l’installazione di “paline pubblicitarie”, regolamentandone le dimensioni e forme, nonché le procedure per il rilascio delle relative autorizzazioni e le tariffe, e prevedendo, nel pieno rispetto della normativa statale innanzi richiamata un Piano generale degli impianti, da approvare entro un anno dall’entrata in vigore del Regolamento stesso, che peraltro non risulta ancora adottato. Pertanto l’impugnata delibera risulta gravemente viziata per contraddittorietà perché - sebbene sia formalmente confermato per intero il contenuto del predetto Regolamento - l’introdurre un divieto generalizzato di installare paline pubblicitarie sul suolo pubblico del territorio comunale di fatto determina uno stravolgimento della disciplina regolamentare, che si pone in contrasto con tutte le disposizioni che consentono e disciplinano la cartellonistica stradale;
III) Violazione dell’art. 41 Cost.; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, per difetto assoluto di motivazione, per falsità della causa e sviamento, perché, con la impugnata delibera, priva di qualsivoglia motivazione, si impedisce lo svolgimento dell’iniziativa economica privata, laddove l’Amministrazione comunale avrebbe solo potuto, nel rispetto del dettato costituzionale, limitare l’attività di installazione di cartelloni pubblicitari solo per esigenze di pubblico interesse, con congrua motivazione al riguardo;
CONSIDERATO, in via preliminare, che - sebbene di regola non sia ammissibile l’impugnazione di una disposizione regolamentare, se non in occasione dell’adozione di un atto applicativo della stessa - tuttavia, laddove la disposizione regolamentare risulti immediatamente precettiva e direttamente lesiva, è onere del soggetto interessato impugnare tale disposizione, nell’ordinario termine di decadenza, senza attendere l’adozione di un atto applicativo (ex multis, T.A.R. Liguria Genova, Sez. II, 7 aprile 2011, n. 565, relativa all’impugnazione di un regolamento comunale in materia di pubblicità stradale recante il divieto di installare paline pubblicitarie alle fermate degli autobus). Risulta, quindi, evidente l’attualità dell’interesse ad impugnare la delibera in epigrafe indicata, posto che la stessa introduce il divieto assoluto di installare paline pubblicitarie sul suolo pubblico del territorio comunale e, quindi, risulta immediatamente lesiva per i soggetti che, come la società ricorrente, operano nel settore della cartellonistica stradale;
CONSIDERATO, nel merito, che non sussiste l’esigenza di disporre l’esibizione del parere della Commissione Finanze n. 23 del 12 giugno 1996 (dal quale potrebbero eventualmente evincersi le ragioni che hanno determinato l’adozione dell’impugnata delibera), perché le suesposte censure risultano palesemente fondate in base alle seguenti considerazioni:
- secondo la giurisprudenza (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, 9 febbraio 2006, n. 339), è illegittimo il rigetto della domanda di autorizzazione ad installare cartelloni pubblicitari stradali che sia basato sul “regolamento comunale dei mezzi pubblicitari” interpretato ed applicato dall’amministrazione nel senso di un generalizzato divieto di collocazione per i detti cartelli all’interno dei centri abitati, posto che tale divieto è privo di un individuabile fondamento normativo e, comunque, di sufficiente giustificazione;
- all’esito di un separato giudizio (instaurato dalla società ricorrente) questa Sezione, con la sentenza n. 1174 in data 23 luglio 1997 (confermata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1365 in data 9 marzo 2000) ha annullato la delibera del Consiglio comunale del Comune di Pomezia n. 9 in data 29 gennaio 1992 - con la quale erano state apportate modifiche al regolamento comunale sulla pubblicità introducendo, tra l’altro, il divieto di pubblicità, mediante l’installazione di paline su suolo pubblico, in un’ampia area del Comune - evidenziando in motivazione che tale prescrizione determinava «un divieto generalizzato ed indiscriminato all’esercizio dell’attività delle imprese utilizzanti tale forma di pubblicità, in spregio alla libertà d’iniziativa economica ed in assenza di esternazione di ragioni (salvaguardia della sicurezza stradale, esigenze di tutela paesaggistica o ambientale) giustificative, non potendosi considerare sufficiente il generico richiamo, contenuto nel preambolo del provvedimento, alla finalità di migliorare il servizio»;
- tenuto conto dell’ampiezza del divieto imposto con l’impugnata delibera, esteso ad ogni suolo pubblico dell’intero territorio comunale, e della natura regolamentare della disposizione recante tale divieto, come tale non giustificata da contingenti esigenze (connesse, ad esempio, all’imminente adozione del piano generale degli impianti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993), risulta evidente che l’impugnata delibera si pone in radicale ed insanabile contrasto con la libertà d’iniziativa economica privata, tutelata dall’art. 41 Cost., e con discipline di settore come quella posta dal codice della strada (invocata nel primo motivo di ricorso) che - nel prevedere la possibilità ed i limiti entro i quali è consentito installare cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse - mira piuttosto a contemperare l’esigenza di garantire la libertà d’iniziativa economica privata con quella di garantire la sicurezza della circolazione sulle strade.
CONSIDERATO che, stante quanto precede, il presente ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, si deve disporre l’annullamento dell’impugnata delibera del Consiglio comunale del Comune di Pomezia, n. 106 in data 7 novembre 1996;
CONSIDERATO che, in applicazione della regola della soccombenza, le spese relative al presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico del Comune di Pomezia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso 2597/1997, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera del Consiglio comunale del Comune di Pomezia n. 106 in data 7 novembre 1996.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si quantificano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

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