Data: 2018-10-04 13:59:45

L.R. PUGLIA N° 43/2013- LUOGHI SENSIBILI.

- La esistenza di una attivita' di Scuola Guida e' da considerare luogo sensibile!?!
- Deve essere espressamente individuato come "altro luogo" ai sensi del comma 4 art.7 o puo' rientrare nei casi disciplinati al comma 2 art.7!?!.
Grazie Carlasalve

riferimento id:46931

Data: 2018-10-04 15:19:55

Re:L.R. PUGLIA N° 43/2013- LUOGHI SENSIBILI.


- La esistenza di una attivita' di Scuola Guida e' da considerare luogo sensibile!?!
- Deve essere espressamente individuato come "altro luogo" ai sensi del comma 4 art.7 o puo' rientrare nei casi disciplinati al comma 2 art.7!?!.
Grazie Carlasalve
[/quote]

A mio avviso ricade nel COMMA 4 e quindi va disciplinato con apposito atto.


[b]2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non
viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la
distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti
sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture
residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture
ricettive per categorie protette. L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il
rinnovo dopo la scadenza.[/b]

[color=red][b]4. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i
Comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici,
strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare
altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione, tenuto conto dell’impatto della
stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità,
l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica[/b][/color]

http://www.regione.puglia.it/documents/10192/4907746/LEGGE+REGIONALE+13+dicembre+2013,%20n.+43+(id+4907783)/e7fc6aca-c065-40a6-b2f9-3e6f75653b3e?version=1.0

riferimento id:46931

Data: 2018-10-04 19:07:29

Re:L.R. PUGLIA N° 43/2013- LUOGHI SENSIBILI.

Per l'applicazione del divieto in relazione alla scuole guida occorre un'esplicita disposizione comunale a contenuto generale che lo preveda.

Al di là dell'inquadramento formale, vige sempre e comunque, per la PA, l'obbligo della motivazione. Una disposione non motivata o motivata in modo non coerente con la finalità è quasi sicuramente destinata ad essere dichiarata illegittima dal TAR.

riferimento id:46931
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