Data: 2018-10-04 09:50:16

subingresso vicinato alimentare mortis causa

Il titolare di una ditta individuale che esercita commercio al dettaglio in esercizio di vicinato muore e gli eredi intendono continuare l’attività.
- L’art. 26 del D.Lgs. 114/1998 stabilisce che il subingresso mortis causa sia soggetto alla comunicazione al Suap competente;
- L’art. 13 comma 3 della L.R. 14/1999 stabilisce che il subentrante per causa di morte in una attività commerciale possa svolgere l’attività del dante causa qualora non si trovi in una delle condizioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e qualora entro un anno dal subentro sia in possesso dei requisiti professionali.
- Le circolari Mise 3635 e 3467 prevedono l’acquisizione del requisito professionale entro 6 mesi dall’apertura della successione; il Ministero puntualizza che gli eredi sono, in ogni caso, tenuti all’immediata comunicazione di subingresso riservandosi di dichiarare i dati relativi al requisito professionale in un momento successivo.
Ho questi dubbi:
per il commercio al dettaglio in sede fissa non esiste analoga disposizione a quella prevista per il commercio su area pubblica (art. 25 co. 6 L.R. 6/2010) che prevede che Il subentrante per causa di morte possa continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione? in caso negativo il termine per acquisire e comunicare il requisito professionale è di 6 mesi (Mise) oppure un anno (L.R. 14/1999)?

Grazie

riferimento id:46927

Data: 2018-10-04 12:03:56

Re:subingresso vicinato alimentare mortis causa


Il titolare di una ditta individuale che esercita commercio al dettaglio in esercizio di vicinato muore e gli eredi intendono continuare l’attività.
- L’art. 26 del D.Lgs. 114/1998 stabilisce che il subingresso mortis causa sia soggetto alla comunicazione al Suap competente;
- L’art. 13 comma 3 della L.R. 14/1999 stabilisce che il subentrante per causa di morte in una attività commerciale possa svolgere l’attività del dante causa qualora non si trovi in una delle condizioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e qualora entro un anno dal subentro sia in possesso dei requisiti professionali.
- Le circolari Mise 3635 e 3467 prevedono l’acquisizione del requisito professionale entro 6 mesi dall’apertura della successione; il Ministero puntualizza che gli eredi sono, in ogni caso, tenuti all’immediata comunicazione di subingresso riservandosi di dichiarare i dati relativi al requisito professionale in un momento successivo.
Ho questi dubbi:
per il commercio al dettaglio in sede fissa non esiste analoga disposizione a quella prevista per il commercio su area pubblica (art. 25 co. 6 L.R. 6/2010) che prevede che Il subentrante per causa di morte possa continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione? in caso negativo il termine per acquisire e comunicare il requisito professionale è di 6 mesi (Mise) oppure un anno (L.R. 14/1999)?

Grazie
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La disciplina si applica a tutte le attività economiche, anche se non espressamente previsto quale applicazione della disciplina civilistica sulla successione e sulla comunione ereditaria.
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/successione/comunione-ereditaria.asp

riferimento id:46927

Data: 2018-10-05 06:41:34

Re:subingresso vicinato alimentare mortis causa

Quale articolo del codice civile prevede che il subentrante mortis causa possa continuare provvisoriamente l'esercizio con l'obbligo di effettuare entro l'anno la comunicazione di subingresso?
Nel link fornito non ho trovato la specifica disposizione.
Grazie mille 

riferimento id:46927
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