Data: 2018-10-03 05:48:47

La macchina cambiamonete è come “sistema informatico” ai fini penali?

La macchina cambiamonete è qualificabile come “sistema informatico” ai fini penali?

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[color=red][b]Cassazione penale, sezione V, sentenza 12 settembre 2018, n. 40470  [/b][/color]

[b]COMMENTO[/b]: http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/10/02/la-macchina-cambiamonete-e-qualificabile-come-sistema-informatico-ai-fini-penali

[b]SENTENZA[/b]: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180921/snpen@s50@a2018@n40470@tS.clean.pdf

In sintesi ciò che viene in rilievo, per definire la nozione di sistema informatico, è l'attitudine della macchina (hardware) ad organizzare ed elaborare dati, in base ad un programma
(software), per il perseguimento di finalità eterogenee. Nella definizione che qui interessa, dunque, alla funzione di registrazione e di memorizzazione dei dati, anche elettronica, si affianca l'attività di elaborazione e di organizzazione dei dati medesimi.
Così, dunque, definito il sistema informatico la cui tutela è assicurata dalla norma in esame, si osserva che nelle sentenze di merito, non viene spiegato congruamente e logicamente, come la macchina cambiannonete sia qualificabile sistema informatico. Alcun accenno, infatti, si rinviene in merito all'attitudine dell'apparecchio cambiamonete ad organizzare ed elaborare i dati, sulla base di
un programma, posto che l'apparecchio non viene descritto, né il funzionamento del predetto viene illustrato dai giudici di merito, che limitano la descrizione, al congegno trovato in possesso dell'imputato, indicato come capace di incidere sul funzionamento della macchina cambiamonete.

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