Data: 2018-10-02 11:36:41

raccolta e commercio funghi epigei spontanei L.R.Toscana n. 16/1999 e succ. mod.

Un soggetto in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento dei funghi epigei spontanei freschi, rilasciato ai sensi del comma 2 articolo 2 del DPR 376/1995, che effettuale la raccolta e la vendita NON AL DETTAGLIO dei funghi epigei spontanei (cioè vende ad altri utilizzatori come ristoratori e/o commercianti al dettaglio), è sottoposto all'obbligo della preventiva certificazione di avvenuto controllo, ai sensi dell’articolo 3 dello stesso DPR 376/1995, da parte dell’Ispettorato micologico dell’Azienda USL competente ?

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Data: 2018-10-02 12:08:11

Re:raccolta e commercio funghi epigei spontanei L.R.Toscana n. 16/1999 e succ. mod.

Un soggetto in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento dei funghi epigei spontanei freschi, rilasciato ai sensi del comma 2 articolo 2 del DPR 376/1995, che effettuale la raccolta e la vendita NON AL DETTAGLIO dei funghi epigei spontanei (cioè vende ad altri utilizzatori come ristoratori e/o commercianti al dettaglio), è sottoposto all'obbligo della preventiva certificazione di avvenuto controllo, ai sensi dell’articolo 3 dello stesso DPR 376/1995, da parte dell’Ispettorato micologico dell’Azienda USL competente ?
[color=red]Sia il DPR che la legge regionale della Toscana non prevedono espressamente la certificazione per il commercio diverso dal dettaglio
Tuttavia talune aziende danno indicazioni diverse:
https://www.prevenzioneonline.info/it/area-di-coord-di-sanita-pubblica-veterinaria-e-di-sicurezza-alimentare/62-ispettorato-micologico-prestazioni-e-centri-di-controllo

Tuttavia il dato letterale e le indicazioni della stragrande maggioranza delle aziende è nel senso che occorra esclusivamente per DETTAGLIO (compresa la somministrazione)

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D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 (1)

Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 settembre 1995, n. 212.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, l'art. 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 85/395/CE e 89/396/CE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Ritenuta la necessità di modificare alcune norme della legge 23 agosto 1993, n. 352, allo scopo di conformare la disciplina dei funghi epigei ai princìpi e alle norme di diritto comunitario e assicurare la tutela della salute umana;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

Emana il seguente regolamento:



1. Ispettorati micologici. Art. 9, comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità (2).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende USL, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici).

(2) Per i criteri e le modalità per il rilascio dell'attestato di cui al presente comma vedi il D.M. 29 novembre 1996, n. 686.



2. Vendita di funghi freschi spontanei. Art. 14, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. L'autorizzazione comunale viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.



3. Certificazione sanitaria. Art. 15, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'azienda USL, secondo le modalità previste dalle autorità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.



4. Commercializzazione delle specie di funghi. Art. 16, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate all'allegato I (3).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano, con propri provvedimenti, l'elenco delle specie di cui all'allegato I con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, e ne danno comunicazione al Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.

(3) Per il divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del presente fungo vedi l'O.M. 20 agosto 2002 (Gazz. Uff. 28 agosto 2002, n. 201), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.



5. Denominazione «funghi secchi». Art. 17, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. Con la denominazione di «funghi secchi» si intende il prodotto che, dopo essiccamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12%+2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:

a) Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);

b) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);

c) Agaricus bisporus;

d) Marasmius oreades;

e) Auricularia auricula-judae;

f) Morchella (tutte le specie);

g) Boletus granulatus;

h) Boletus luteus;

i) Boletus badius;

l) Craterellus cornucupioides;

m) Psalliota hortensis;

n) Lentinus edodes;

o) Pleurotus ostreatus;

p) Lactarius deliciosus;

q) Amanita caesarea.

2. Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché quelle provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché legalmente commercializzate in detti Paesi.

3. I funghi secchi, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono consentite nei Paesi suddetti.

4. La durabilità dei funghi secchi non può essere superiore a 12 mesi dal confezionamento.

5. L'incidenza percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola confezione, non deve superare, a seconda della categoria qualitativa di cui al comma 5, il range di 25-40% m/m, suddiviso come segue:

a) impurezze minerali, non più del 2% m/m;

b) impurezze organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m;

c) tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non più del 25% m/m;

d) funghi anneriti, non più del 20% m/m.

6. La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera a), deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1996 (4).

(4) Le menzioni qualificative che accompagnano la denominazione di vendita dei funghi secchi sono state stabilite con D.M. 9 ottobre 1998.



6. Confezionamento dei funghi. Art. 18, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. I funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati, in confezioni chiuse, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico accompagnato dalla menzione di cui all'art. 5, comma 6.

2. Le imprese ed i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni, anche le generalità del micologo sotto il cui controllo avviene l'identificazione delle specie di cui all'art. 5. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 1993, n. 352, si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 1998.

3. I contravventori delle disposizioni di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.



7. Funghi porcini. Art. 19, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini), di cui all'art. 5, comma 1.

2. Con la denominazione «funghi porcini» possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo.

3. La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 2.



8. Gamme di quantità nominale. Art. 20, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere stabilite gamme di quantità nominale dei preimballaggi di funghi secchi destinati al consumatore.

2. Le gamme di cui al comma 1 possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.



9. Trattamento dei funghi. Art. 21, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. I funghi delle specie elencate nell'allegato II possono essere conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati (5).

2. L'elenco di cui all'allegato II può essere modificato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati o secchi o comunque preparati, provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese d'origine.

4. I funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti a trattamenti termici per tempi e temperature atti ad inattivare le spore del Clostridium botulinum, e/o acidificati a valori di pH inferiori a 4,6 e/o addizionati di inibenti atti ad impedire la germinazione delle spore.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati, surgelati o secchi.

6. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.

(5) Per il divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del presente fungo vedi l'O.M. 20 agosto 2002 (Gazz. Uff. 28 agosto 2002, n. 201), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.



10. Etichettatura dei funghi.

1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei funghi devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante: «Attuazione delle direttive 89/395 e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».

2. Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici delle relative specie.

3. L'etichettatura dei funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, deve riportare l'indicazione dell'obbligo della cottura.

4. La dicitura «ai funghi» o simili, utilizzata nell'etichettatura di prodotti alimentari a base di funghi, non comporta l'obbligo di ulteriori specificazioni.



11. Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.

2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.



12. Norme transitorie.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tuttavia è consentita l'utilizzazione di etichette ed imballaggi non conformi alle norme previste dal presente regolamento, purché conformi alle norme precedentemente in vigore, per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I funghi così confezionati possono essere commercializzati fino alla scadenza del termine minimo di conservazione riportato sui relativi preimballaggi.



13. Norme finali.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia: l'art. 9, comma 1, l'art. 11, l'art. 14, l'art. 15, l'art. 16, l'art. 17, l'art. 18, l'art. 19, l'art. 20, l'art. 21 e l'art. 22 della legge 23 agosto 1993, n. 352.



Allegato I (6)

(previsto dall'art. 4, comma 1, primo capoverso)

1) Agaricus arvensis;

2) Agaricus bisporus;

3) Agaricus bitorquis;

4) Agaricus campestris;

5) Agaricus hortensis;

6) Amanita caesarea;

7) Armillaria mellea;

8) Auricolaria auricolaria judae;

9) Boletus aereus;

10) Boletus appendicolatus;

11) Boletus badius;

12) Boletus edulis;

13) Boletus granulatus;

14) Boletus impolitus;

15) Boletus luteus;

16) Boletus pinicola;

17) Boletus regius;

18) Boletus reticulatus;

19) Boletus rufa;

20) Boletus scabra;

21) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);

22) Clitocybe geotropa;

23) Clitocybe gigantea;

24) Craterellus cornucopioides;

25) Hyduum repandum;

26) Lactarius deliciosus;

27) Leccinum (tutte le specie);

28) Lentinus edodes;

29) Macrolepiota procera;

30) Marasmius oreades;

31) Morchella (tutte le specie);

32) Pleurotus cornucopiae;

33) Pleurotus eryngii;

34) Pleurotus ostreatus;

35) Pholiota mutabilis;

36) Pholiota nameko mutabilis;

37) Psalliota bispora;

38) Psalliota hortensis;

39) Tricholoma columbetta;

40) Tricholoma equestre (7);

41) Tricholoma georgii;

42) Tricholoma imbricatum;

43) Tricholoma portentoso;

44) Tricholoma terreum;

45) Volvariella esculenta;

46) Volvariella valvacea;

47) Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);

48) Pleurotus eringii;

49) Stropharia rugosoannulata.

(6) Il Ministero della salute con Comunicato 8 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235) ha reso noto che la giunta regionale della Valle d'Aosta, con deliberazione n. 2727 del 26 agosto 2005, ha integrato l'elenco delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati di cui al presente allegato con le sottoindicate specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione nel territorio della regione autonoma Valle d'Aosta:

Albatrellus confluens

Albatrellus ovinus

Albatrellus pes-caprae

Hydnum rufescens

Lactarius deterrimus

Lactarius salmonicolor

Lactarius sanguifluus

Lagermannia gigantea

Russula aurea

Russula mustelina

Russula vesca

Russula virescens.

(7) Per il divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del presente fungo vedi l'O.M. 20 agosto 2002 (Gazz. Uff. 28 agosto 2002, n. 201), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.



Allegato II

(previsto dall'art. 9, comma 1, primo capoverso)

1) Agaricus arvensis;

2) Agaricus bisporus;

3) Agaricus campestris;

4) Amanita caesarea;

5) Armillaria mellea;

6) Auricolaria auricola-judae;

7) Boletus aereus;

8) Boletus badius;

9) Boletus edulis;

10) Boletus granulatus;

11) Boletus luteus;

12) Boletus pinicola;

13) Boletus reticulatus;

14) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);

15) Clitocybe gigantea;

16) Clitocybe geotropa;

17) Craterellus cornucopioides;

18) Hydnum repandum;

19) Lactarius deliciosus;

20) Lentinus edodes;

21) Macropiota procera;

22) Marasmius oreades;

23) Morchella (tutte le specie);

24) Pholiota mutabilis;

25) Pholiota nameko mutabilis;

26) Pleurotos ostreatus;

27) Psalliota hortensis;

28) Psalliota bispora;

29) Tricholoma columbetta;

30) Tricholoma equestre (8);

31) Tricholoma georgii;

32) Tricholoma imbricatum;

33) Tricholoma portentoso;

34) Tricholoma terreum;

35) Volvariella volvacea;

36) Volvariella esculenta;

37) Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);

38) Pleurotus eringii;

39) Stropharia rugosoannulata.

(8) Per il divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del presente fungo vedi l'O.M. 20 agosto 2002 (Gazz. Uff. 28 agosto 2002, n. 201), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

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L.R. 22 marzo 1999, n. 16 (1)

Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 31 marzo 1999, n. 10.



TITOLO I

Finalità

Art. 1
Finalità.

1. La Regione Toscana, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", nonché dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e dalla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010), disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e promuove le opportune iniziative per la loro tutela, la loro conservazione e riproducibilità e per l'informazione dei cittadini (2).

2. [La disciplina di cui alla presente legge tiene conto del particolare ruolo delle Comunità montane nella materia ivi trattata, secondo i princìpi di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane"] (3).

(2) Comma così modificato dall'art. 32, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(3) Comma abrogato dall'art. 32, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).



TITOLO II

Raccolta dei funghi

Art. 2
Raccolta dei funghi epigei spontanei (4).

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale non compreso nelle aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla L.R. n. 30/2015, nelle quali è regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, è consentita previa autorizzazione di cui all'articolo 8, nel rispetto delle specie, dei tempi e delle quantità definiti dalla presente legge (5).

2. Non è soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13:

a) la raccolta, senza limiti di quantità, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi;

b) la raccolta nel territorio del comune di residenza entro i limiti di quantità previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.

(4) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68, è stato poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Autorizzazione alla raccolta. 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale, non compreso nelle aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 legge quadro sulle aree protette ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette", nelle quali è regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, è consentita previa autorizzazione, nel rispetto delle specie, tempi e quantità di cui alla presente legge.

1-bis. Non è soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle norme di cui all'articolo 9 e all'articolo 13:

a) la raccolta, da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi e senza limiti di quantità;

b) la raccolta nel territorio del Comune di residenza con i limiti di quantità previsti dall'articolo 4;

c) la raccolta in tutto il territorio del Comune da parte di soggetti non residenti, purché proprietari di territori boscati con superficie pari o superiore a cinque ettari situati nel Comune stesso e che consentano, sugli stessi fondi, il libero accesso agli altri raccoglitori. In tal caso si applicano i limiti di quantità previsti per i residenti dall'articolo 4.

2. I tipi di autorizzazione sono:

a) personale;

b) turistica;

c) a fini scientifici.

3. L'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2 è sostituita dalla ricevuta relativa al versamento al Comune competente degli importi di cui all'articolo 8, che costituisce denuncia di inizio dell'attività in forza dell'indicazione delle generalità, del luogo e della data di nascita, della residenza del raccoglitore, nonché della causa e del versamento.

3-bis. Nel caso di minore che ha compiuto i quattordici anni, il versamento è effettuato dall'esercente la potestà genitoriale e contiene, nella causale, l'indicazione delle generalità del minore stesso.

3-ter. Nel testo della presente legge, ove ricorrono i termini autorizzazione personale e autorizzazione turistica, si intende la denuncia di inizio dell'attività, come disciplinata dal comma 3.».

(5) Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).



Art. 3
Raccolta nelle aree protette.

1. I regolamenti delle aree di cui alla L. n. 394 del 1991 ed alla L.R. n. 30/2015, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 ed all'articolo 13, possono stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge (6).

2. Gli enti di gestione, sentiti i Comuni, anche di altre regioni, i cui territori risultano inclusi, tutti o in parte, nei limiti delle aree di cui al comma 1, adottano appositi regolamenti volti a favorire la raccolta dei funghi da parte dei cittadini residenti nei Comuni stessi (7).

(6) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(7) Comma così modificato dall'art. 34, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).



Art. 4
Limiti di raccolta (8).

1. Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a).

2. I residenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), possono raccogliere, nel territorio del proprio comune di residenza, fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno per persona.

3. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.

4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 20 (9).

4-bis. Il SUAP trasmette la SCIA alla competente struttura della Giunta regionale che, entro sessanta giorni, verifica il rispetto delle disposizioni di legge (10).

4-ter. [Gli enti di cui al comma 5, effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA] (11).

4-quater. Nell'ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all'attività di vigilanza, indicati all'articolo 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della SCIA presentata (12).

5. [I soggetti di cui al comma 4, possono chiedere alle province diverse da quella di residenza l'autorizzazione a derogare ai limiti di raccolta giornalieri. Tale autorizzazione viene rilasciata nel rispetto del limite massimo determinato da ciascuna provincia, previo parere della competente struttura della Giunta regionale, in relazione all'estensione ed alla tipologia del territorio boscato] (13).

6. I limiti giornalieri di cui ai commi 1 e 2, possono essere superati se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti.

(8) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 2, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 2, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge) e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Limiti di raccolta per i residenti. 1. Nei territori classificati montani, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, è consentita ai residenti la raccolta di funghi epigei spontanei per una quantità giornaliera di sei chilogrammi.

2. Nel territorio di tutti gli altri comuni, è consentita ai residenti la raccolta per una quantità massima giornaliera di tre chilogrammi.».

(9) Gli attuali commi da 4 a 4-quater sono stati introdotti dall'art. 4, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69, in sostituzione dell'originario comma 4, così formulato: «4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali, autorizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito presentano, anche in via telematica, alla comunità montana o, laddove questa non sia costituita, alla provincia nella quale ricade il comune di residenza, una dichiarazione di inizio di attività nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 20. Nell'ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all'attività di vigilanza, indicati all'articolo 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della dichiarazione presentata.».

(10) Comma così sostituito dall'art. 35, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4-bis. Il SUAP trasmette la SCIA all'unione di comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) o, laddove questa non sia costituita, alla provincia nella quale ricade il comune di residenza.». I commi da 4 a 4-quater erano stati introdotti dall'art. 4, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69, in sostituzione dell'originario comma 4.

(11) Comma abrogato dall'art. 35, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). I commi da 4 a 4-quater erano stati introdotti dall'art. 4, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69, in sostituzione dell'originario comma 4.

(12) Gli attuali commi da 4 a 4-quater sono stati introdotti dall'art. 4, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69, in sostituzione dell'originario comma 4, così formulato: «4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali, autorizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito presentano, anche in via telematica, alla comunità montana o, laddove questa non sia costituita, alla provincia nella quale ricade il comune di residenza, una dichiarazione di inizio di attività nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 20. Nell'ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all'attività di vigilanza, indicati all'articolo 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della dichiarazione presentata.».

(13) Comma abrogato dall'art. 35, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).



Art. 5
Autorizzazione personale (14).

[1. L'autorizzazione personale è rilasciata dal Comune ai residenti che hanno compiuto quattordici anni (15).

1-bis. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione (16).

2. L'autorizzazione personale è valida per un periodo di sei mesi, un anno o tre anni dalla data del rilascio, su tutto il territorio regionale (17).

3. L'autorizzazione consente la raccolta dei funghi epigei spontanei per una quantità giornaliera massima di tre chilogrammi].

(14) Articolo abrogato dall'art. 3, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge).

(15) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68. Il testo originario così sanciva: «1. L'autorizzazione personale è rilasciata dal Comune ai residenti maggiorenni.».

(16) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68.

(17) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68. Il testo originario così sanciva: «2. L'autorizzazione personale è valida, per un periodo di uno o tre anni dalla data del rilascio, su tutto il territorio regionale.».



Art. 6
Autorizzazione turistica (18).

[1. L'autorizzazione turistica è rilasciata dal Comune e da soggetti diversi individuati dal Comune stesso, a chi ha compiuto quattordici anni (19).

1-bis. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione (20).

2. L'autorizzazione turistica è valida, limitatamente al territorio del Comune di rilascio e a quello dei comuni confinanti, per un giorno o per sette giorni, anche non consecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l'anno solare di rilascio. Le date dei giorni prescelti sono annotate sulla ricevuta del versamento degli importi di cui all'articolo 8, da parte del titolare, prima dell'inizio della raccolta (21).

3. L'autorizzazione turistica consente la raccolta dei funghi epigei spontanei per una quantità massima giornaliera di tre chilogrammi.

4. I Comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad individuare i soggetti di cui al comma 1] .

(18) Articolo abrogato dall'art. 4, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge).

(19) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68. Il testo originario così sanciva: «1. L'autorizzazione turistica è rilasciata dal Comune e da soggetti diversi individuati dal Comune stesso, ai maggiorenni.».

(20) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68.

(21) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68. Il testo originario era così formulato: «2. L'autorizzazione turistica è valida, limitatamente al territorio del Comune di rilascio e a quello dei Comuni confinanti, per un giorno o per sette giorni, anche non consecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l'anno solare di rilascio. Le date dei giorni prescelti sono annotate sul tesserino, da parte del titolare, prima dell'inizio della raccolta.».



Art. 7
Raccolta per fini scientifici (22).

1. I soggetti, pubblici e privati, aventi tra i propri scopi la ricerca scientifica, lo studio e la sperimentazione nel settore agro-forestale e/o micologico, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), alla Regione e, per i territori di loro competenza, agli enti gestori dei parchi nazionali e regionali, di essere autorizzati ad effettuare la raccolta per fini scientifici e di studio (23).

2. La richiesta deve specificare gli obiettivi e la durata della ricerca, l'ambito territoriale interessato, il personale addetto, le specie, le quantità ed il periodo della raccolta. Tali elementi devono risultare nell'autorizzazione.

2-bis. Il personale in servizio presso gli Ispettorati micologici di cui all'articolo 19 ed in possesso della qualifica di micologo, attestata dal tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, comma 4, è autorizzato:

a) ad effettuare la raccolta di funghi epigei spontanei su tutto il territorio regionale, in qualsiasi giorno dell'anno, da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto;

b) a raccogliere fino ad un massimo di tre esemplari per ogni specie di funghi epigei, senza limitazioni di peso, dimensione e grado di sviluppo;

c) ad utilizzare per il trasporto anche contenitori chiusi o sigillati (24).

2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis è estesa al personale in servizio presso gli Ispettorati micologici per i quali sia attestata, dalla azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di appartenenza, l'iscrizione a corsi per l'ottenimento della qualifica di micologo (25).

(22) Rubrica così sostituita dall'art. 5, comma 1, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Autorizzazione per fini scientifici.».

(23) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. L'autorizzazione per fini scientifici è rilasciata, dietro formale richiesta, dalla Regione e, per i territori di loro competenza, dagli enti gestori dei parchi nazionali e regionali, a soggetti, privati o pubblici, aventi tra i propri scopi la ricerca scientifica, lo studio è la sperimentazione nel settore agro-forestale e/o micologico.».

(24) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

(25) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L.R. 27 luglio 2007, n. 40.



Art. 8
Autorizzazione alla raccolta (26).

1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi di cui al presente articolo su apposito conto corrente intestato alla Regione Toscana ovvero, nel caso di cui al comma 6, dalla ricevuta di versamento rilasciata dai soggetti individuati nella convenzione medesima. Le ricevute devono riportare la causale "Raccolta funghi" e le generalità del raccoglitore.

2. I residenti in Toscana, per essere autorizzati, sono tenuti a pagare:

a) la somma di euro 13,00 per la raccolta nei sei mesi decorrenti dalla data del versamento;

b) la somma di euro 25,00 per la raccolta nei dodici mesi decorrenti dalla data del versamento.

3. Gli importi di cui al comma 2, sono ridotti del 50 per cento per i residenti nei territori montani di cui alla L. 991/1952.

4. I non residenti in Toscana, per conseguire l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, sono tenuti a pagare, specificando nella causale anche il periodo di riferimento:

a) la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta;

b) la somma di euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi di raccolta;

b-bis) la somma di euro 100,00 per un anno decorrente dalla data del versamento (27).

5. Per i minori che hanno compiuto i quattordici anni il versamento è effettuato dall'esercente la potestà genitoriale e contiene, nella causale, l'indicazione delle generalità del minore stesso. Gli importi sono ridotti del 50 per cento per i minori in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi di cui all'articolo 17. L'attestato deve essere esibito, unitamente alla ricevuta del versamento, al personale preposto alla vigilanza ai sensi dell'articolo 23.

6. I comuni possono, sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale, attivare ulteriori modalità di versamento, da parte dei cittadini non residenti in Toscana, degli importi di cui al comma 4. Le convenzioni definiscono:

a) tempi e modalità per il pagamento degli importi;

b) modalità del trasferimento alla Regione delle somme introitate;

c) eventuale quota, nella misura massima del 25 per cento delle somme introitate, riconosciuta al comune per l'attivazione ed il funzionamento del servizio.

(26) Il presente articolo, già modificato dall'art. 5, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68, è stato poi così sostituito dall'art. 6, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge) e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Importi delle autorizzazioni. 1. L'importo delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei spontanei, ad eccezione di quelle per fini scientifici che sono gratuite, è determinato in:

a) lire 25.000, pari a Euro 12,91

per le autorizzazioni personali semestrali;

b) lire 50.000, pari a Euro 25,82

per le autorizzazioni personali annuali;

c) lire 120.000, pari a Euro 61,97

per le autorizzazioni personali triennali;

d) lire 7.000, pari a Euro 3,62

per le autorizzazioni turistiche giornaliere;

e) lire 25.000, pari a Euro 12,91

per le autorizzazioni turistiche plurigiornaliere.

2. Gli importi delle autorizzazioni personali sono ridotti del cinquanta per cento per i residenti nei territori classificati montani.

2-bis. Gli importi delle autorizzazioni, sia personali che turistiche, sono ridotti del cinquanta per cento per i minori che hanno compiuto i quattordici anni in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi di cui all'articolo 17.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con atto deliberativo, può modificare gli importi di cui al comma 1.».

(27) Lettera aggiunta dall'art. 32, L.R. 21 marzo 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 della stessa legge).



Art. 9
Modalità di raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi. Può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

2. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. È vietato l'uso di sacchetti o buste in plastica.

4. [Se la raccolta consiste in un unico esemplare in un solo cespo di funghi concresciuti, i limiti giornalieri di cui alla presente legge posso essere superati] (28).

(28) Comma abrogato dall'art. 7, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge).



Art. 10
Convenzioni con Enti locali delle regioni confinanti (29).

1. [Le Comunità montane il cui territorio confini con quello di altre regioni possono sottoscrivere, con gli enti confinanti delle altre regioni, apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori].

(29) Articolo abrogato dall'art. 36, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).



Art. 11
Raccolta riservata (30).

1. Gli imprenditori agricoli e tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, residenti nei territori classificati montani ed in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 20, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 40/2009, alla competente struttura della Giunta regionale, l'autorizzazione alla costituzione di aree per la raccolta a fini economici, delimitate da apposite tabelle. La richiesta può interessare terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) ed in tal caso la richiesta è inviata all'ente competente alla gestione, ai sensi dell'articolo 29 della L.R. 39/2000 (31).

2. La richiesta di autorizzazione è corredata da un piano di conduzione atto a garantire la protezione e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.

3. La competente struttura della Giunta regionale decide, entro sessanta giorni, in merito alla richiesta di autorizzazione relativa alla costituzione di aree riservate per la raccolta a fini economici. Le aree di raccolta riservata, autorizzate su terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in concessione, non possono complessivamente superare il 15 per cento dell'intera superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente (32).

4. Nelle aree di cui al comma 1, la raccolta è riservata in via esclusiva ai soggetti autorizzati, senza limitazioni quantitative, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.

5. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta da inviarsi almeno sei mesi prima della sua scadenza.

6. Le autorizzazioni decadono per il venir meno dei requisiti e delle condizioni in base alle quali sono state rilasciate.

(30) Il presente articolo, già modificato dall'art. 6, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68, è stato poi così sostituito dall'art. 8, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 11. Raccolta riservata. 1. I coltivatori diretti a qualunque titolo e tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo - forestali, residenti nei territori classificati montani ed in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 20, possono chiedere alla Provincia o alla Comunità montana, l'autorizzazione alla costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, nelle quali è a loro riservata, in via esclusiva, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 9 e all'articolo 13 e senza limitazioni quantitative, la raccolta a fini economici, secondo quanto disposto dai regolamenti locali cui all'articolo 15. La richiesta può interessare terreni del patrimonio agricolo - forestale regionale in concessione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 "Disciplina del patrimonio agricolo - forestale regionale. Programmazione e delega delle funzioni in materia e successive modificazioni.

2. La richiesta di autorizzazione è corredata da un piano di condizione atto a garantire la protezione e la capacità di auto rigenerazione dell'ecosistema.

2-bis. Le province o le Comunità montane provvedono, entro sessanta giorni, sulla richiesta di autorizzazione alla costituzione di aree riservate alla raccolta a fini economici.

3. L'autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata ha validità di cinque anni e può essere rinnovata dietro richiesta da inviarsi almeno sei mesi prima della sua scadenza.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo decadono per il venir meno dei requisiti e delle condizioni in base alle quali sono state rilasciate.

5. In caso di violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti locali di cui all'articolo 15, l'autorizzazione viene ritirata e al titolare non potrà essere, rilasciata una nuova autorizzazione, per gli stessi o per altri terreni, prima che siano trascorsi tre anni dall'adozione del provvedimento di ritiro.».

(31) Comma così modificato dall'art. 37, commi 1 e 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(32) Comma così modificato dall'art. 37, comma 3, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).



Art. 12
Raccolta a pagamento (33).

1. Gli imprenditori agricoli, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive ed i soci di cooperative agricolo-forestali possono chiedere in concessione, ai sensi dell'articolo 26 della L.R. n. 39/2000, terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la realizzazione di aree di raccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti, da apposite tabelle. La richiesta può essere presentata all'ente competente alla gestione ai sensi dell'articolo 29 della L.R. 39/2000 anche in via telematica ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 40/2009 (34).

2. Le aree richieste in concessione devono far parte di un unico corpo e avere superficie complessiva pari o superiore a cinquanta ettari.

3. La concessione di cui al comma 1, è rilasciata dall'ente competente entro sessanta giorni nel rispetto delle norme di cui all'articolo 11, commi 2, 3, 4, e 5, ed entro il limite complessivo non superiore al 15 per cento della superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito da ciascun ente.

4. Aree di raccolta a pagamento possono essere realizzate anche su altri fondi pubblici o privati; di tale realizzazione è data comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale (35).

5. La raccolta nelle aree di cui al presente articolo non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 8 e deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.

(33) Il presente articolo, già modificato dall'art. 7, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68, è stato poi così sostituito dall'art. 9, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Raccolta a pagamento. 1. I coltivatori diretti, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, i soci di cooperative agricolo-forestali ed i soggetti di cui alla legge regionale 22 aprile 1998, n. 23 "Misure di aiuto per favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, di servizio per l'agricoltura e di sviluppo al territorio rurale" possono chiedere in concessione, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 64 del 1976 e successive modificazioni, terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la realizzazione di aree di raccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti, da apposite tabelle.

1-bis. Le Comunità montane ed i comuni delegati alla gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione provvedono, entro sessanta giorni, sulla richiesta in concessione di cui al comma 1.

2. Le aree richieste in concessione devono far parte di un unico corpo, devono avere superficie complessiva pari o superiore a 50 ettari e devono essere ricomprese nell'ambito della percentuale di territorio prevista dai regolamenti di cui all'articolo 15.

3. Aree di raccolta a pagamento possono essere istituite anche su fondi privati; di tale istituzione è data comunicazione alla Provincia o alla Comunità montana territorialmente competente.

4. La raccolta dei funghi nelle aree di raccolta a pagamento di cui al presente articolo non è soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 2 e deve svolgersi nel rispetto delle norme di cui all'articolo 9 e all'articolo 13.

5. Le autorizzazioni alla costituzione di aree di raccolta a pagamento sono soggette alle norme di cui all'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5.».

(34) Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(35) Comma così modificato dall'art. 38, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).



Art. 13
Divieti.

1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate, sono vietate la raccolta e la commercializzazione di esemplari delle specie autoctone di seguito elencate con dimensione minima del cappello inferiore a:

a) quattro centimetri per il genere Boletus Sezione Edules (porcini);

b) due centimetri per l' Hygrophorus marzuolus (Fr.: Fr) Bres. (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (Fr.: Fr.) Singer (= Tricholoma georgii) (prugnolo) (36).

2. Sono vietate la raccolta e la commercializzazione di esemplari autoctoni di Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Persoon (ovolo buono) allo stato di ovolo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all'aria (37).

3. È vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree, specificatamente individuate e tabellate dai relativi organismi di gestione, ricadenti in parchi nazionali, in parchi regionali, in riserve naturali e in oasi di protezione;

c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico o specificatamente interdette per motivi selvicolturali, individuate dalla Regione e dalle unioni di comuni (38);

d) dal 1° aprile al 31 agosto, su specifica segnalazione dei soggetti gestori attuata con idonee tabellazioni, nelle zone di ripopolamento e cattura dei centri di produzione della selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie;

d-bis) dal 1° settembre al 31 ottobre nei castagneti da frutto, così come definiti all'articolo 52 del D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), su specifica segnalazione dei proprietari o conduttori, attuata con idonee tabellazioni apposte lungo il confine del fondo ed in corrispondenza degli accessi e recanti la dicitura "Divieto di raccolta funghi dal 1° settembre al 31 ottobre - Castagneto da frutto in produzione (39).

5. La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori. La pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove non evidente, è stabilita nella misura massima di metri cento dagli stessi.

6. La raccolta è infine vietata: nelle aree a verde pubblico, per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata delle strade classificate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" con l'eccezione delle strade vicinali ed altresì nelle aree a discarica, ancorché dismesse, e nelle aree industriali.

7. Nelle aree boscate è vietato rimuovere e asportare la lettiera e lo strato umifero del terreno, fatte salve le esigenze di coltura, di regolamentazione delle acque, di costruzione e manutenzione delle strade e di altre opere autorizzate e fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

(36) Il presente comma, già sostituito dall'art. 8, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato:

«1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate è vietata la raccolta e commercializzazione, per le specie di seguito elencate, di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a:

a) cm 4 per il gruppo Boletus;

b) cm 2 per l'Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per la Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii) (prugnolo).».

(37) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 2, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. È vietata la raccolta e commercializzazione dell'Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all'aria.».

(38) Lettera così sostituita dall'art. 39, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Regione, dalle Province, dalle Comunità montane e nelle aree specificatamente interdette dagli stessi Enti per motivi selvicolturali.».

(39) Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 3, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge).



Art. 14
Ulteriori divieti.

1. Per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui (40).

2. Con le stesse modalità la Giunta regionale può inoltre disporre il divieto di raccolta per specie definite, rare o a rischio di estinzione.

2-bis. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse in aree boscate, giorni di divieto di raccolta, nel limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi i residenti delle aree soggette al contingentamento (41).

(40) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge) e dall'art. 40, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui, sentito il parere delle province o delle comunità montane interessate.».

(41) Comma dapprima aggiunto dall'art. 11, comma 2, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 40, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2-bis. Le province e le comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, possono prevedere, previo parere della competente struttura della Giunta regionale, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse in aree boscate, giorni di divieto di raccolta, nel limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi i residenti delle aree soggette al contingentamento.».



Art. 15
Regolamenti locali (42).

[1. Al fine di salvaguardare le risorse del territorio le Province e, per i territori di loro competenza, le Comunità montane, sentiti i Comuni e le organizzazioni professionali agricole, predispongono, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, appositi regolamenti.

2. I regolamenti:

a) definiscono i programmi per il miglioramento e la salvaguardia dell'ambiente naturale, ne stabiliscono le modalità di attuazione e gli ambiti territoriali di applicazione con particolare riguardo alle aree costituite ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 12;

b) definiscono, nel limite complessivo del quindici per cento della superficie del patrimonio agricolo - forestale regionale di competenza, le superfici massime complessive che possono essere oggetto di concessioni per la costituzione di aree per la raccolta riservata a fini economici e la raccolta a pagamento;

c) stabiliscono le modalità di tabellazione e di gestione delle aree di raccolta a pagamento istituite sui terreni del patrimonio agricolo forestale dati in concessione e delle aree di raccolta riservata di cui agli articoli 11 e 12.

3. I regolamenti di cui al comma 1 sono inviati alla Giunta regionale perché vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Le Province e le Comunità montane provvedono alla più ampia pubblicizzazione dei regolamenti con le modalità, di cui all'articolo 17, comma 1 della presente legge].

(42) Articolo abrogato dall'art. 12, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge).



Art. 16
Dati informativi sulle autorizzazioni (43).

[1. Al fine di consentire una migliore gestione della risorsa, anche in funzione del governo del territorio, i Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alle Province e alle Comunità montane rispettivamente competenti per territorio, il riepilogo delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente. Le Provincie e le Comunità montane inviano tali riepiloghi alla Giunta regionale entro la fine di marzo di ogni anno].

(43) Articolo abrogato dall'art. 13, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge).



Art. 17
Informazione.

1. La Regione, i Comuni, gli Enti di gestione dei parchi e gli Ispettorati micologici di cui all'articolo 19, con la collaborazione delle associazioni micologiche, cooperano al fine di garantire la massima informazione ai cittadini sulla normativa e sulla regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni anche attraverso inserzioni sulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi, manifesti e opuscoli (44).

2. La Regione Toscana promuove l'informazione dei raccoglitori anche attraverso pubblicazioni riguardanti gli aspetti normativi, igienico - tossicologici e la tutela dell'ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei.

2-bis. La Regione ed i comuni, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle associazioni micologiche, possono organizzare corsi di informazione ed educazione dei raccoglitori. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza (45).

(44) Comma così modificato dall'art. 41, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(45) Comma dapprima aggiunto dall'art. 9, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68 e poi così modificato dall'art. 41, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).



TITOLO III

Commercializzazione dei funghi

Art. 18
Requisiti e condizioni per la commercializzazione.

1. I funghi epigei spontanei freschi, per essere posti in commercio, devono essere:

a) suddivisi per specie;

b) contenuti in cassette od altri imballaggi tali da consentite una sufficiente aerazione;

c) disposti in singolo strato e non pressati;

d) integri, al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;

e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti;

2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'allegato 1 del decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e successive modificazione ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto.



Art. 19
Ispettorati micologici.

1. Ciascuna Azienda U.S.L., all'interno del Dipartimento della prevenzione, istituisce un unico Ispettorato micologico che si articola in uno o più centri di controllo micologico pubblico a livello aziendale.

2. Le Aziende U.S.L. provvedono allo svolgimento dei compiti di cui al comma 5 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il loro bilancio.

3. Il personale di cui al comma 2, per svolgere le funzioni previste dal comma 5, deve essere in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto 29 novembre 1996, n. 686, "Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo" del Ministro della sanità.

4. La Azienda U.S.L. rilascia apposito tesserino di riconoscimento ai micologi degli Ispettorati.

5. I compiti dell'Ispettorato micologico sono i seguenti:

a) rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 3 del D.P.R. n. 376 del 1995;

b) organizzazione dei corsi, a frequenza facoltativa, per la preparazione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui al successivo articolo 20; le modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;

c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle specie fungine;

d) consulenza micologica gratuita alla cittadinanza per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilità, secondo modalità stabilite dall'Ispettorato;

e) certificazioni a pagamento con tariffario regionale, rilasciate su richiesta, a scopo commerciale, sulle quali viene identificata la specie fungina e la relativa commestibilità, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo;

f) collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza relativa all'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi. A tal fine la Giunta regionale emana direttive alle aziende USL per l'organizzazione, in particolari periodi dell'anno e per particolari aree territoriali strettamente connessi alla raccolta dei funghi, di servizi di continuità assistenziale in ordine all'attività di consulenza per le intossicazioni (46).

(46) Lettera così sostituita dall'art. 1, L.R. 23 aprile 2007, n. 25. Il testo originario era così formulato: «f) collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza relativa alla individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.».



Art. 20
Idoneità alla identificazione dei funghi.

1. L'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 376 del 1995 è rilasciato ai maggiorenni dall'Azienda U.S.L. in cui è ubicato il Comune di residenza del richiedente. In detto attestato, che è rilasciato, secondo le modalità previste con apposito atto della Giunta regionale, sono elencati i generi e/o le specie di funghi epigei spontanei per le quali è concessa l'idoneità.

2. Ai fini del rilascio dell'attestato i Direttori generali delle Aziende U.S.L. nominano apposite commissioni esaminatrici formate da:

a) due micologi segnalati dall'Ispettorato micologico dell'Azienda U.S.L. di cui uno con funzioni di presidente;

b) un operatore di vigilanza dell'Azienda U.S.L.;

c) un dipendente dell'Azienda U.S.L. con funzioni di segretario.

3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi sei mesi e comunque solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall'Azienda U.S.L.



Art. 21
Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei.

1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi, o secchi sfusi appartenenti alla specie Boletus edulis, compresa quella effettuata dai titolari delle autorizzazioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti", è soggetta a specifica autorizzazione comunale secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 376 del 1995.

2. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo ai sensi dell'articolo 3 dello stesso D.P.R. n. 376 del 1995 da parte dell'Ispettorato micologico dell'Azienda U.S.L., che verifica a sondaggio, con le modalità indicate dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2-bis. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del D.M. 29 novembre 1996, n. 686 del Ministro della sanità (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), e iscritti nell'apposito registro nazionale (47).

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività, e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine, di cui all'articolo 20, o dell'attestato di micologo di cui al D.M. n. 686 del 1996.

4. L'autorizzazione al commercio ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell'idoneità di cui al comma precedente, o dell'attestato di micologo di cui al D.M. n. 686 del 1996 e in essa indicati, continua ad esercitare tale attività; la cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate, a cura del titolare ed entro trenta giorni, al Comune competente.

5. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili, è consentita previo riconoscimento da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del D.M. n. 686/1996 sanità e iscritti nell'apposito registro nazionale, che accertano la commestibilità dei funghi e certificano singolarmente le confezioni che devono riportare in etichetta gli estremi di tale certificazione. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificati da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento a tale certificazione, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni (48).

6. Il commercio dei funghi epigei spontanei può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa in quest'ultima ipotesi la forma itinerante (49).

7. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 sono definite con apposito atto, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale.

8. Al fine di consentire una più efficace funzione di vigilanza, i Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente, l'elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.

(47) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 23 aprile 2007, n. 25.

(48) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 23 aprile 2007, n. 25. Il testo originario era così formulato: «5. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di cui al comma 2, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.».

(49) Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68. Il testo originario così sanciva: «6. Il commercio dei funghi epigei spontanei può effettuarsi in sede fissa o in forma ambulante; nel caso in cui il commercio venga effettuato in forma ambulante, questa deve essere svolta in apposite aree preventivamente identificate ed indicate dai Comuni nei giorni e con gli orari dagli stessi definiti.».



Art. 21-bis
Lavorazione e confezionamento dei funghi epigei spontanei.

1. L'attività di lavorazione e confezionamento di funghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo è consentita sotto il diretto controllo da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del D.M. n. 686/1996 Sanità e iscritti nell'apposito registro nazionale, che effettuano il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate.

2. Gli operatori delle imprese alimentari che effettuano le attività di lavorazione e confezionamento di funghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati devono assicurare che i micologi sotto il cui controllo avviene il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate:

a) siano in possesso dell'attestato ai sensi del D.M. n. 686/1996 Sanità e regolarmente iscritti nell'apposito registro nazionale;

b) abbiano assolto all'impegno dell'aggiornamento formativo in materia d'igiene alimentare, tramite la partecipazione a corsi formativi o di addestramento finalizzati al controllo micologico (50).

(50) Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 23 aprile 2007, n. 25.



Art. 22
Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi.

1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di somministrazione e preparazione dei medesimi utilizzano esclusivamente le specie indicate negli allegati del D.P.R. n. 376 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli esercizi di cui al precedente comma, il cui titolare, o suo delegato, non sia in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 20, o dell'attestato di micologo di cui al D.M. n. 686 del 1996, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate ai sensi dell'articolo 21 della presente legge o comunque utilizzare prodotti certificati da un micologo di cui al D.M. n. 686 del 1996.



TITOLO IV

Vigilanza

Art. 23
Accertamento delle infrazioni (51).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, l'accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente, nonché, limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui all'articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui all'articolo 12, alle guardie private riconosciute ai sensi del TU delle leggi di pubblica sicurezza (52).

2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall'articolo 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), i soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l'esibizione di un documento idoneo a dimostrare l'identità e l'autorizzazione di cui all'articolo 8 (53).

(51) Articolo così sostituito dall'art. 11, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente così sanciva: «Art. 23. Accertamento delle infrazioni. 1. Sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, gli agenti del Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia urbana e rurale, le aziende U.S.L., le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, le guardie volontarie di cui all'articolo 22 terzo comma della legge regionale 8 novembre 1982 n. 82 "Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell'ambiente naturale", le guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale".

2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall'articolo 13, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", i soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l'esibizione delle autorizzazioni previste dalla presente legge.».

(52) Comma così sostituito dall'art. 42, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente legge, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, gli organi di polizia amministrativa provinciale, gli organi di polizia urbana e rurale, gli organi di vigilanza e ispezione delle aziende U.S.L., le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, il personale in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria, le guardie ambientali volontarie, nonché, limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui all'articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui all'articolo 12, le guardie private riconosciute ai sensi del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.».

(53) Comma così sostituito dall'art. 14, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall'articolo 13, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", i soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge possono chiedere l'esibizione di un documento idoneo a dimostrare l'identità e di copia dell'autorizzazione a fini scientifici o della ricevuta del versamento degli importi di cui all'articolo 8, nonché, ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1-bis lettera c), l'esibizione di idoneo documento comprovante la proprietà o della dichiarazione sostitutiva di certificazione.».



Art. 24
Procedimento sanzionatorio.

1. [La provincia e la comunità montana nel cui territorio è stata commessa l'infrazione è competente all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge] (54).

2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della L. n. 689 del 1981 e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) (55).

3. Gli agenti incaricati della vigilanza procedono al sequestro dei funghi epigei spontanei detenuti in violazione delle disposizioni della presente legge.

4. La competente struttura della Giunta regionale provvede alla vendita, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 21, di quanto sequestrato - a meno che non ritenga di procedere alla sua distruzione, se il bene sequestrato è di scarso valore economico, e procedendo senz'altro alla sua distruzione se il suddetto bene non è, per qualsiasi motivo, commerciabile - e dispone l'accantonamento della somma in attesa della conclusione del procedimento sanzionatorio (56).

4-bis. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito non sussiste - o comunque nelle ipotesi di accoglimento dell'opposizione o di cessazione dell'efficacia di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3 dell'articolo 19 della L. n. 689/1981 - la somma è messa a disposizione della persona nei confronti della quale è stato disposto il sequestro, detratte le eventuali spese di custodia e conservazione (57).

4-ter. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito sussiste la somma è introitata dalla Regione Toscana (58).

5. [Il Comune provvede a distruggere i funghi confiscati, redigendo apposito verbale] (59).

(54) Comma dapprima sostituito dall'art. 17, comma 2, L.R. 28 dicembre 2000, n. 81, poi modificato dall'art. 15, comma 1, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge) ed infine abrogato dall'art. 43, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Il Comune nel cui territorio è stata commessa l'infrazione è competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed all'introitamento delle somme riscosse per le violazioni alle disposizioni di cui al titolo II; la Regione è competente all'irrogazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III.».

(55) Comma così modificato dall'art. 43, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(56) Comma dapprima sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68 e poi così modificato dall'art. 15, comma 2, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge) e dall'art. 43, comma 3, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Il Comune dispone sempre, con l'ordinanza ingiuntiva di pagamento, la confisca dei funghi epigei spontanei sequestrati.».

(57) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68.

(58) Comma dapprima aggiunto dall'art. 12, comma 3, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68 e poi così modificato dall'art. 15, comma 3, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge) e dall'art. 43, comma 4, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(59) Comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68.



Art. 25
Sanzioni amministrative (60).

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 40,00 a euro 240,00:

1) per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l'autorizzazione di cui all'articolo 8 oppure con la causale che non riporta i dati richiesti;

2) per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all'articolo 11 e all'articolo 12 senza averne titolo;

3) per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti in assenza della SCIA di cui all'articolo 4, comma 4 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 5 (61);

4) per la violazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta di cui all'articolo 9;

5) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13;

6) per la violazione dei divieti di cui all'articolo 14;

b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento e l'autorizzazione di cui all'articolo 8 oppure copia dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all'ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l'accertamento;

c) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Boletus Sezione Edules, Hygrophorus marzuolus o Lyophyllum gambosum (Tricholoma georgii) con diametro inferiore alle dimensioni minime indicate nell'articolo 13, comma 1, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00 (62);

d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione (63).

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, all'articolo 21, commi da 1 a 5 e all'articolo 21-bis, comma 1;

b) da euro 52,00 a euro 312,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6;

c) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22.

(60) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 13, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 10, L.R. 27 luglio 2007, n. 40 e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente così sanciva: «Art. 25. Sanzioni amministrative.1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da lire 30.000, pari ad Euro 15,49, a lire 180.000, pari a Euro 92,96, per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero non avendo riportato la data sull'autorizzazione turistica e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all'articolo 11 e all'articolo 12 senza averne titolo;

b) da lire 5.000, pari a Euro 2,58, a lire 30.000, pari a Euro 15,49, per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento, copia dell'autorizzazione a fini scientifici ovvero la ricevuta del versamento degli importi di cui all'articolo 8 lettere a), b) e c), nonché i documenti richiesti ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1-bis lettera c), purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all'ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l'accertamento;

c) da lire 20.000, pari a Euro 10,33, a lire 120.000, pari a Euro 61,97 per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti;

d) da lire 50.000 pari ad Euro 25,82 a lire 300.000, pari a Euro 154,93, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;

e) da lire 5.000, pari a Euro 2,58 a lire 30.000, pari a Euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3;

f) da lire 5.000, pari a Euro 2,58, a lire 30.000, pari a Euro 15,49, per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii) con diametro del cappello inferiore a cm 2, di funghi del gruppo Boletus con un cappello di diametro inferiore a cm 4, e comunque con un importo massimo di lire 100.000 pari a Euro 51,64;

g) da lire 5.000, pari a Euro 2,58, a lire 30.000, pari a Euro 15,49, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3;

h) da lire 50.000, pari ad Euro 25,82, a lire 300.000 pari a Euro 154,93, per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'articolo 13, comma 4, salvo sanzioni più severe eventualmente stabilite dagli organi di gestione;

i) da lire 5.000, pari a Euro 2,58, a lire 30.000, pari a Euro 15,49, per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'articolo 13, commi 5 e 6;

l) da lire 50.000, pari ad Euro 25,82, a lire 300.000, pari a Euro 154,93, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7;

m) da lire 15.000, pari a Euro 7,75, a lire 90.000, pari a Euro 46,48 per la violazione dei divieti temporanei di cui all'articolo 14;

n) da lire 500.000, pari a Euro 258,22 a lire 3.000.000, pari a Euro 1549,37 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione e/o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di gestione.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da lire 250.000, pari a Euro 129,11, a lire 1.500.000, pari a Euro 774,68 per la violazione delle norme di cui all'articolo 18, e all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

b) da lire 100.000, pari a Euro 52,64, a lire 600.000, pari a Euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6;

c) da lire 250.000, pari a Euro 129,11, a lire 1.500.000, pari a Euro 774,68 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22.».

(61) Numero così modificato dall'art. 5, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

(62) Lettera così sostituito dall'art. 46, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47. Il testo precedente era così formulato: «c) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Lyophyllum gambosum (Tricholoma georgii) con diametro inferiore alle dimensioni minime indicate nell'articolo 13, comma 1, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00;».

(63) Comma così sostituito dall'art. 16, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 30,00 a euro 180,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero non avendo riportato la data sull'autorizzazione turistica e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all'articolo 11 e all'articolo 12 senza averne titolo;

b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento, copia dell'autorizzazione a fini scientifici ovvero la ricevuta del versamento degli importi di cui all'articolo 8, lettere a), b) e c), nonché i documenti richiesti ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera c), purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all'ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l'accertamento;

c) da euro 30,00 a euro 180,00 per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti;

d) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;

e) da euro 30,00 a euro 180,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3;

f) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Calocybe gambosa (Tricholoma georgii) con diametro del cappello inferiore a centimetri 2, di funghi del gruppo Boletus con un cappello di diametro inferiore a centimetri 4, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00;

g) da euro 30,00 a euro 180,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3;

h) da euro 50,00 a euro 300,00 per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'articolo 13, comma 4, salvo sanzioni di importo maggiore eventualmente stabilite dagli organi di gestione;

i) da euro 30,00 a euro 180,00 per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'articolo 13, commi 5 e 6;

l) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7;

m) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione dei divieti temporanei di cui all'articolo 14;

n) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di gestione.».



TITOLO V

Norme finanziarie e finali

Art. 26
Ripartizione proventi (64).

1. I proventi derivanti annualmente dai versamenti di cui all'articolo 8 sono incamerati dalla Regione Toscana che li utilizza nel modo seguente:

a) il 10 per cento dell'importo complessivo per le attività di informazione di cui all'articolo 17;

b) il restante 90 per cento per finanziare interventi di miglioramento dell'ambiente naturale, l'attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l'attuazione della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione regionale in materia forestale (65).

2. [Gli importi assegnati alle province ed alle comunità montane sono impiegati per finanziare interventi di miglioramento dell'ambiente naturale, l'attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l'attuazione della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione regionale in materia forestale] (66).

(64) Articolo così sostituito dall'art. 17, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 26. Norme finanziarie. 1. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni personali alla raccolta sono incamerati direttamente dai Comuni i quali trattengono il dieci per cento delle somme introitate. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasferiscono il novanta per cento delle somme riscosse alla Regione che provvede a ripartire l'ottanta per cento alle Comunità montane e il venti per cento alle Province.

2. Dette somme vengono corrisposte per il venticinque per cento sulla base della superficie territoriale e per il restante settantacinque per cento sulla base della superficie boscata.

3. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni turistiche sono incamerati dai Comuni che le rilasciano.

4. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni vengono impiegati, secondo le finalità della presente legge, per finanziare interventi di miglioramento dell'ambiente naturale, per l'attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l'attuazione della presente legge.

5. Le Province e le Comunità montane inviano alla Giunta regionale, congiuntamente a quello relativo alle autorizzazioni rilasciate, un riepilogo delle somme introitate nell'anno precedente.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 1999, stimati in Lire 35.000.000, si fa fronte con le disponibilità del Capitolo 24170 che viene modificato nella declaratoria come segue "INTERVENTI ATTUAZIONE NORMATIVA RELATIVA DISCIPLINA RACCOLTA PRODOTTI SOTTOBOSCO E SALVAGUARDIA AMBIENTE NATURALE (L.R. 8 novembre 1982, n. 82 e L.R. 22 marzo 1999, n. 16).

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1999 sono determinati e trovano copertura con la legge di bilancio.».

(65) Comma così sostituito dall'art. 44, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. I proventi derivanti annualmente dai versamenti di cui all'articolo 8 sono ripartiti nel modo seguente:

a) il 10 per cento dell'importo complessivo rimane a disposizione della Regione;

b) il restante 90 per cento viene ripartito dalla Regione nella misura dell'80 per cento alle comunità montane e del 20 per cento alle province. La ripartizione viene effettuata per il 25 per cento sulla base della superficie territoriale e per il restante 75 per cento sulla base della superficie boscata.».

(66) Comma abrogato dall'art. 44, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).



Art. 26-bis
Norma finanziaria (67).

1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.

2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio regionale. Il restante 10 per cento è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale.

(67) Articolo dapprima modificato dall'art. 18, L.R. 17 novembre 2010, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della stessa legge), dall'art. 45, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 agosto 2016, n. 58. Il testo precedente era così formulato: «Art. 26-bis. Norma finanziaria. 1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, sono introitate nell'unità previsionale di base (UPB) 322 "Proventi diversi" del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.

2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella UPB 524 "Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi - Spese di investimento" del bilancio regionale. Il restante 10 per cento è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella UPB 523 "Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi - Spese correnti" del bilancio regionale.».



Art. 27
Norme transitorie.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Direttori generali delle Aziende U.S.L. istituiscono gli Ispettorati micologici.

2. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli esercenti devono essere in possesso della autorizzazione prevista all'articolo 21.

3. Gli enti di gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette di interesse locale di cui alla L.R. n. 49 del 1995 adeguano i propri regolamenti alle norme della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa; nel caso in cui tali regolamenti non siano stati adottati e fino alla loro entrata in vigore la raccolta dei funghi epigei spontanei è disciplinata dalla presente legge.

4. I regolamenti e le ordinanze adottate da Province, Comunità montane e Comuni al fine di regolamentare la raccolta dei funghi epigei spontanei cessano di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

5. Le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciate, ai sensi della L.R. n. 82 del 1982, dalle Comunità montane, dalle Province e dai Comuni entro la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità e sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle corrispondenti previste dalla presente legge; dette autorizzazioni decadono, a tutti gli effetti, trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 64 del 1976 e successive modificazioni, possono richiedere l'autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento anche in deroga alle percentuali stabilite all'articolo 15.



Art. 28
Modifiche ed abrogazioni (68).

[1. Nella rubrica del titolo III della L.R. n. 82 del 1982 sono abrogate le parole "ed ai funghi".

2. All'articolo 10, lettera a), della L.R. n. 82 del 1982 sono abrogate le parole "i funghi epigei, siano o no essi commestibili".

3. All'articolo 11, quarto comma, della L.R. n. 82 del 1982 sono abrogate le parole "e dei funghi".

4. All'articolo 23, secondo comma, della L.R. n. 82 del 1982 sono abrogate le parole "e a chi pone in vendita o commercia funghi con caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 3".

5. Sono abrogati gli articoli 16, 17 e 24 della L.R. n. 82 del 1982].

(68) Articolo abrogato dall'art. 33 L.R. 21 marzo 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 della stessa legge). La L.R. 8 novembre 1982, n. 82 era stata già abrogata dall'art. 21, L.R. 6 aprile 2000, n. 56.



Art. 29
Norma finale.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla L. n. 352 del 1993 ed al D.P.R. n. 376 del 1995.

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