NEL LUGLIO 2017 HANNO APERTO ATTIVITA' DI COMMERCIO ELETTRONICO AL DETTAGLIO SENZA DEPOSITO DI VEICOLI E AUTOVEICOLI NUOVI E USATI, SEDE FISCALE IN UN ALTRO COMUNE MENTRE NEL MIO HA IL LUOGO DI ESERCIZIO.
DA VERIFICA EFFETTUATA DI RECENTE PRESSO IL LUOGO DOVE DOVEVA ESSERE APERTO L'ATTIVITA' ORA RISULTA TUTTO VUOTO.
NON HO RICEVUTO NESSUNA COMUNICAZIONE DI CHIUSURA, COME MI DEVO COMPORTARE?
GRAZIE.
NEL LUGLIO 2017 HANNO APERTO ATTIVITA' DI COMMERCIO ELETTRONICO AL DETTAGLIO SENZA DEPOSITO DI VEICOLI E AUTOVEICOLI NUOVI E USATI, SEDE FISCALE IN UN ALTRO COMUNE MENTRE NEL MIO HA IL LUOGO DI ESERCIZIO.
DA VERIFICA EFFETTUATA DI RECENTE PRESSO IL LUOGO DOVE DOVEVA ESSERE APERTO L'ATTIVITA' ORA RISULTA TUTTO VUOTO.
NON HO RICEVUTO NESSUNA COMUNICAZIONE DI CHIUSURA, COME MI DEVO COMPORTARE?
GRAZIE.
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Scusa ma cosa è il "luogo di esercizio"?
Il commercio elettronico per definizione si fa ONLINE, quindi non esiste un luogo fisico di esercizio.
Ci può essere (facoltativo) un deposito, ci può essere un locale dove uno si collega ad internet (ma anche no, potrebbe essere a casa o lavorare con tablet o cellulare).
Insomma, la scia si presenta DOVE SI VUOLE, in un solo Comune e si opera online ...
Buonasera , mi scuso se mi inserisco per rimanere sul tema
Una società, con sede in Napoli, possiede un magazzino nel nostro Comune.
In questo magazzino ha segnalato ,con SCIA, l'avvio di attività di commercio on line.
Il magazzino deve essere agibile e conforme al regolamento edilizio? cosa devono produrre per poterlo utilizzare stabilmente?
Ringrazio
saluti
[quote]Il magazzino deve essere agibile e conforme al regolamento edilizio? cosa devono produrre per poterlo utilizzare stabilmente?[/quote]
Ogni locale utilizzato per un'attività deve :
- essere conforme urbanisticamente
- avere destinazione d'uso compatibile
- essere agibile
- avere i requisiti iginico-sanitari
Tutti requisiti che sono autocertificati dalla ditta con la SCIA.
Nel caso specifico dell'agibilità l'immobile dovrebbe essere dotato di certificato o SCIA di agibilità.
Chiedi la verifica all'Ufficio Tecnico dei requisiti di cui sopra.
Il commercio elettronico è una forma speciale di vendita al dettaglio rientrante nel novero delle attività di vendita con altri sistemi di comunicazione. Ai sensi dell’articolo 52 della legge regionale 1 del 2014 la scia di inizio attività va presentata un’unica volta al comune ove la società ha la sede legale o ove il titolare ha la residenza se ditta individuale. Quindi se la sede legale o la residenza non sono nel tuo comune non sei il Suap competente a ricevere la scia, a prescindere dallesistenza di un magazzino nel tuo territorio. Sarà il Suap competente, preso atto dell’indicazione nel modello dell’esistenza di un magazzino nel tuo comune a dartene notizia. Ovviamente l’utilizzo di qualsiasi immobile, a prescindere o meno della sussistenza di un onere informativo ricadente sull’utilizzatore,, è subordinato al rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche.
riferimento id:46870
Il commercio elettronico è una forma speciale di vendita al dettaglio rientrante nel novero delle attività di vendita con altri sistemi di comunicazione. Ai sensi dell’articolo 52 della legge regionale 1 del 2014 la scia di inizio attività va presentata un’unica volta al comune ove la società ha la sede legale o ove il titolare ha la residenza se ditta individuale. Quindi se la sede legale o la residenza non sono nel tuo comune non sei il Suap competente a ricevere la scia, a prescindere dallesistenza di un magazzino nel tuo territorio. Sarà il Suap competente, preso atto dell’indicazione nel modello dell’esistenza di un magazzino nel tuo comune a dartene notizia. Ovviamente l’utilizzo di qualsiasi immobile, a prescindere o meno della sussistenza di un onere informativo ricadente sull’utilizzatore,, è subordinato al rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche.
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Mi permetto di correggere. Siamo nella sezione LOMBARDIA e la legge regionale 1/2014 a cui si fa riferimento è quella della CAMPANIA (http://www.regione.campania.it/assets/documents/lr1-2014-vigente-sudx5250.pdf).
Ciò detto l'articolo 68, comma 3, d.lgs. n. 59 del 2010 ha abrogato l'art. 18 comma 1 del dlgs 114/1998 eliminando proprio la competenza territoriale fondata su residenza o sede legale (in attuazione della direttiva Bolkestein 123/2006) tanto che la modulistica unificata non ne fa più menzione.
http://www.italiasemplice.gov.it/media/2370/modulo_vendita-per-corrispondenza.doc
Del resto la materia è di competenza esclusiva statale e una eventuale disciplina regionale non potrebbe determinare una competenza diversa.
Ciò detto ... IN PRATICA ... è sempre consigliabile indicare all'interessato di presentare la scia nel luogo di sede legale o residenza, per facilitare le informazioni, i contatti ecc... ... ma è solo un consiglio