Privacy: sanzioni ridotte per le contestazioni pendenti. Le istruzioni del Garante
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a punto una serie di indicazioni operative per chiarire a soggetti pubblici e privati come usufruire della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti. L’agevolazione è stata prevista dal recente decreto legislativo 101/2018 che ha adeguato la normativa italiana alle disposizione del Regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy. [b]Le FAQ sono disponibili da oggi sul sito dell’Autorità.[/b]
https://www.garanteprivacy.it/home/faq/faq-definizione-agevolata-delle-violazioni-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
A partire dal 19 settembre chi intende avvalersi di questa facoltà potrà oblare le sanzioni mediante il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale stabilito per la sanzione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 18 dicembre 2018.
Potranno usufruire di questa speciale procedura quanti abbiamo ricevuto entro il 25 maggio 2018, data di piena applicazione del Regolamento Ue, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione.
Tra le altre istruzioni, le FAQ del Garante specificano anche le modalità per il pagamento delle sanzioni, l’importo da pagare per ciascuna violazione commessa e i casi di esclusione dalle agevolazioni.
Roma, 1 ottobre 2018
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1. Chi può usufruire della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti innanzi al Garante?
2. A quanto ammonta l’importo da pagare?
3. Quali sono i termini per il pagamento?
4. Quali sono le modalità per il pagamento?
5. Nell’atto di contestazione l’importo della sanzione è già stato ridotto ai 2/5 del minimo edittale per effetto dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 164-bis, comma 1, del Codice. Qual è l’importo da versare per la definizione agevolata?
6. Nell’atto di contestazione l’importo della sanzione è stato raddoppiato per effetto dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 164-bis, comma 3, del Codice. Qual è l’importo da versare per la definizione agevolata?
7. In presenza di più violazioni, contestate con un unico atto, è possibile definire in via agevolata solo alcune di queste?
8. Nell’atto di contestazione non è indicato l’importo della sanzione, in quanto per la violazione commessa non era ammesso il pagamento in misura ridotta. Qual è l’importo da versare per la definizione agevolata?
9. E’ necessario fornire prova al Garante del pagamento effettuato?
10. Cosa succede se non mi avvalgo della definizione agevolata entro il 18 dicembre 2018?
11. Cosa succede se NON mi avvalgo della definizione agevolata entro il 18 dicembre 2018 e non presento nuove memorie difensive entro il 16 febbraio 2019?
12. Ho ricevuto un atto di contestazione successivamente al 25 maggio 2018, ma relativo a violazioni commesse prima di tale data. Posso usufruire della definizione agevolata prevista dal decreto n. 101/2018?
13. Come vengono destinate le somme derivanti dalle definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori?