Un soggetto titolare di esercizio pubblico risulta da estratto del casellario giudiziale, interdetto dai pubblici uffici per anni 5;
E' Stata dichiarata con Sentenza è del 3/7/2015 l'incapacità di contrattare con la P.A. per almeno 2 anni .
1° reato: associazione per delinquere art. 416 comma1 C.P.;
2° reato: falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici continuato in concorso.
Con Ordinanza del 10/3/2016 è stato applicato l'indulto .
Il 15/03/2016 la pena principale è stata condonata: reclusione anni 3;
Disposta la sospensione dell'esecuzione pena reclusione anni 1 mesi 4;
Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo (art.657 Cpp), determinata la pena da eseguire in reclusione anni 4 mesi 4 giorni 21.
In data 7/10/2016 con Ordinanza è stata disposta la riduzione pena anticipata giorni 45, con successiva Ordinanza disposto l'affidamento ai servizi sociali.
Considerato che il soggetto è titolare di pubblico esercizio, si vuole sapere se lo stesso può mantenere a suo carico le autorizzazione per l'esercizio dell'attività, anche in considerazione dell'art.71 del D.lgs.vo n.59/2010?
Grazie!
Un soggetto titolare di esercizio pubblico risulta da estratto del casellario giudiziale, interdetto dai pubblici uffici per anni 5;
E' Stata dichiarata con Sentenza è del 3/7/2015 l'incapacità di contrattare con la P.A. per almeno 2 anni .
1° reato: associazione per delinquere art. 416 comma1 C.P.;
2° reato: falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici continuato in concorso.
Con Ordinanza del 10/3/2016 è stato applicato l'indulto .
Il 15/03/2016 la pena principale è stata condonata: reclusione anni 3;
Disposta la sospensione dell'esecuzione pena reclusione anni 1 mesi 4;
Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo (art.657 Cpp), determinata la pena da eseguire in reclusione anni 4 mesi 4 giorni 21.
In data 7/10/2016 con Ordinanza è stata disposta la riduzione pena anticipata giorni 45, con successiva Ordinanza disposto l'affidamento ai servizi sociali.
Considerato che il soggetto è titolare di pubblico esercizio, si vuole sapere se lo stesso può mantenere a suo carico le autorizzazione per l'esercizio dell'attività, anche in considerazione dell'art.71 del D.lgs.vo n.59/2010?
Grazie!
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Fra i reato ostativi vi è:
[color=red][b]b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;[/b][/color]
Quindi per 5 anni da quando la pena è stata espiata non risulta in possesso dei requisiti e devi quindi procedere alla comunicazione di avvio del procedimento volto alla decadenza.
Assegna 10/15 giorni per scritti e memorie e nel frattempo valuta se chiudere o cambiare il legale rappresentante.
*********************
[b]DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59[/b]
Art. 71. (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)
1. Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.