ho un esercente di commercio elettronico che risulta condannato nel 2010 in via definitiva per ricettazione ma la condanna è stata una multa.
Considerato che l'art.71 del dlgs59/2010 al comma 1 lett.c prevede come causa impedita dell'esercizio una condanna per ricettazione ma a pena detentiva significa che in questo caso il dichiarante è in possesso dei requisiti morali?
grazie
ho un esercente di commercio elettronico che risulta condannato nel 2010 in via definitiva per ricettazione ma la condanna è stata una multa.
Considerato che l'art.71 del dlgs59/2010 al comma 1 lett.c prevede come causa impedita dell'esercizio una condanna per ricettazione ma a pena detentiva significa che in questo caso il dichiarante è in possesso dei requisiti morali?
grazie
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PURTROPPO NON E' COSI' SEMPLICE
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, [color=red]ovvero [/color]per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
GUARDA BENE QUELL'OVVERO.
OVVERO IN ITALIANO PUO' ASSUMERE VALORE CONGIUNTIVO (ED ALLORA VALE LA TUA INTERPRETAZIONE) O DISGIUNTIVO.
Se ha valore disgiuntivo la norma significa che i reati dopo l'ovvero sono SEMPRE OSTATIVI anche se la pena non è detentiva.
A mio avviso questa è l'interpretazione corretta.
Ne ho parlato anche qui:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3679.msg8438#msg8438
Vendita della stampa quotidiana e periodica - OVVERO congiuntivo
Risoluzione n.537007 del 7 febbraio 2018 - Richiesta chiarimento interpretativo articolo 64-bis D.L. 24 giugno 2017, n. 50 in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica
https://buff.ly/2ENPvwQ