Presupposti per il permesso in deroga
[color=red][b] Tar Piemonte, sez. II, 18 settembre 2018, n. 1028 - Pres. Testori, Est. Limongelli[/b][/color]
[b] Il permesso in deroga di cui all’art. 5, commi 9 e ss., del c.d. Decreto sviluppo (d.l. n. 70 del 2011), è ammesso solo laddove gli “edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare” si collochino in “aree urbane degradate”: la valutazione in ordine alla natura “degradata” dell’area è connotata da ampia discrezionalità tecnica sindacabile solo in presenza di profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o di travisamento del fatto (1).[/b]
[b](1) Ha preliminarmente chiarito il Tar che nel rilascio del permesso in deroga previsto dall’art. 5 del c.d. Decreto sviluppo (d.l. n. 70 del 2011), la natura privata e speculativa dell’intervento edilizio non è di per sé ostativa all’individuazione di un interesse pubblico, purché l’intervento realizzi, nel contempo, l’interesse pubblico alla razionalizzazione e riqualificazione delle aree urbane degradate e si tratti di destinazioni d’uso tra loro compatibili e complementari. Ha aggiunto che l’art. 5, comma 9, del Decreto Sviluppo n. 70 del 2011 si limita a rendere assentitile un permesso in deroga agli strumenti urbanistici, ma non obbliga l’amministrazione a concederlo: in quanto istituto derogatorio del principio per cui lo strumento urbanistico va rispettato finché è in vigore, l’amministrazione è titolare di poteri ampiamente discrezionali di carattere latamente politico implicanti valutazioni di merito che potrebbero persino prescindere da particolari motivazioni di carattere tecnico sindacabili entro i limiti della macroscopica illogicità, irragionevolezza o di travisamento del fatto.[/b]
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