Data: 2012-04-18 07:57:00

DEHORS ABUSIVI

IL TITOLARE DI UN ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONR DI ALIMENTI E BEVANDE, E' STATO CONTRAVVENZIONATO PER DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ART. 20 INSTALLAZIONE DEHORS SENZA AUTORIZZAZIONE E  ILLECITO AMMINISTRATIVO PERCHE' IL  DEHORS ERA PRIVO DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI.

PREDETTI VERBALI PER COMPETENZA SONO STATI TRASMESSI AL COMUNE  AI SENSI DELL'ART. 17-TER T.U.L.P.S.

A SEGUITO IL COMUNE CON ATTO SCRITTO DIFFIDA A SOSPENDERE LA PREDETTA ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE NELL'AREA ESTERNA (DEHORS) POICHE' PRIVA DI AUTORIZZAZIONE COMUNALE E PRIVA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA STABILENDO UN TERMINE DI 15 GIORNI PER RICHIEDERE I TITOLI ABILITATIVI E L'AUTORIZZAZIONE SANITARIA.

ATTUALMENTE TRASCORSI PIU' DI 30 GIORNI L'ESERCIENTE CONTINUA A SOMMINISTRARE NELL'AREA OGGETTO DEGLI ILLECITI  NON RIMUOVENDO LE OPERE ABUSIVE E PRIVE DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA -

NON HA OTTEMPERATO AL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA'

COME PROCEDERE???

1. SI PROCEDE ALLA RIMOZIONE FORZATA DEL DEHORS?? CUSTODENDOLE NEI LOCALI DEL COMUNE E RESTITUITE DOPO 60 GG PREVIO PAGAMENTO SPESE RIMOZIONE-TRASPORTO, IN CASO CONTRARIO VENGONO CONFISCATE??

2. SI SEQUESTRANO TUTTE LE COSE CHE COMPONGONO IL DEHORS??  E L' ATTO DEL SEQUESTRO VA INVIATO AL COMUNE??? DOVE VENGONO CUSTODITE LE COSE SEQUESTRATE E CHI VIENE NOMINATO CUSTODE???

3. SI DENUNCIA IL TRASGRESSORE AI SENSI DELL'ART. 650 C.P.???

GRAZIE ANCORA

riferimento id:4684

Data: 2012-04-18 13:36:31

Re:DEHORS ABUSIVI

1. SI PROCEDE ALLA RIMOZIONE FORZATA DEL DEHORS?? CUSTODENDOLE NEI LOCALI DEL COMUNE E RESTITUITE DOPO 60 GG PREVIO PAGAMENTO SPESE RIMOZIONE-TRASPORTO, IN CASO CONTRARIO VENGONO CONFISCATE??
[color=red]No, non è possibile procedere in tal senso.
L'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi deve essere espressamente prevista dalla legge[/color]


2. SI SEQUESTRANO TUTTE LE COSE CHE COMPONGONO IL DEHORS??  E L' ATTO DEL SEQUESTRO VA INVIATO AL COMUNE??? DOVE VENGONO CUSTODITE LE COSE SEQUESTRATE E CHI VIENE NOMINATO CUSTODE???
[color=red]Nemmeno[/color]

3. SI DENUNCIA IL TRASGRESSORE AI SENSI DELL'ART. 650 C.P.
[color=red]Nemmeno in quanto l'ordinanza non è sindacale e quindi non si applica l'art. 650. Nè avrebbe potuto essere sindacale.[/color]


[color=red]La cosa da fare è mandare i vigili ogni 1/2 giorni e fare verbale sia per la violazione amministrativa, che per l'occupazione abusiva di suolo pubblico che per la parte sanitaria. Sono 10.000 euro ogni 2 giorni. Secondo me in 2 settimane la smette!!!!!!!!!![/color]

riferimento id:4684

Data: 2012-04-18 18:30:43

Re:DEHORS ABUSIVI

L'ART. 17-TER PREVEDE:

Titolo I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
Capo IV - Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni

(1)
1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, o qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato (2).
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative. (3)
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

SE NELL'ORDINANZA/DIFFIDA CI FOSSE STATO SCRITTO OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI?? SAREBBE LA STESSA COSA:

PENSO CHE, SOLO PER L'AUTORIZZAZIONE, FORSE NO NON NECESSSITA LA RIMOZIONE,  PERO' PER LA MANCANZA DI REQUISITI IGIENICO-SANITARI A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTATIDI, SI

HO LETTO SUL PROTUARIO LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' NELL'AREA ESTERNA, POTREBBE INOLTRE ESSERE DISPOSTA ANCHE DALL'ORGANO ACCERTATORE IN VIA CAUTELARE MEDIANTE LA MISURA DEL SEQUESTRO AI SENSI DELL'ART. 13 E 19 DELLA LEGGE 689/1981, RIBADENDO CHE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEL TULPS DEVE INTEGRARSI CON QUELLA DI CUI ALLA L. 689/81.

NON LO SO HO QUALCHE DUBBIO

GRAZIE ANCORA

riferimento id:4684

Data: 2012-04-18 18:47:10

Re:DEHORS ABUSIVI

SE NELL'ORDINANZA/DIFFIDA CI FOSSE STATO SCRITTO OBBLIGO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI?? SAREBBE LA STESSA COSA:
[color=red]NO, comunque l'esecutorietà non può trovare fondamento in un atto amministrativo ma direttamente nella legge e non è sufficiente nemmeno l'art. 17 ter[/color]

PENSO CHE, SOLO PER L'AUTORIZZAZIONE, FORSE NO NON NECESSSITA LA RIMOZIONE,  PERO' PER LA MANCANZA DI REQUISITI IGIENICO-SANITARI A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTATIDI, SI
[color=red]DIPENDE. Se dimostri che vi sono ragioni per l'adozione di una contingibile ed urgente sì. Altrimenti con ordinanza dirigenziale no.
Difficile la strada della contingibile ed urgente[/color]

HO LETTO SUL PROTUARIO LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' NELL'AREA ESTERNA, POTREBBE INOLTRE ESSERE DISPOSTA ANCHE DALL'ORGANO ACCERTATORE IN VIA CAUTELARE MEDIANTE LA MISURA DEL SEQUESTRO AI SENSI DELL'ART. 13 E 19 DELLA LEGGE 689/1981, RIBADENDO CHE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEL TULPS DEVE INTEGRARSI CON QUELLA DI CUI ALLA L. 689/81.
[color=red]Direi non in questo caso riguardando un bene immobile. Non vi è giurisprudenza ma in assenza di ipotesi di reato la vedo dura procedere con un sequestro amministrativo.
La ASl potrebbe invece dare prescrizioni ai sensi dei regolamenti CE 852 e 882 del 2004 vietando l'uso della struttura. Ma anche in questo caso difficile giungere ad una forma coattiva.[/color]

NON LO SO HO QUALCHE DUBBIO
[color=red]Come detto vai sul sicuro, una sanzione ogni 2 giorni ....[/color]

GRAZIE ANCORA

riferimento id:4684

Data: 2012-04-19 09:28:00

Re:DEHORS ABUSIVI

L'ART. 20 C. 5 DEL CODICE DELLA STRADA PREVEDE LA RIMOZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO STRADALE SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE O IN VIOLAZIONI DI PRESCRIZIONI.

art. 20. Occupazione della sede stradale.

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione (122).

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (123).

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI..

art. 211. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.

3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.

4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.

7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.



GIRANDO PER IL WEB "DIGIDANDO SU GOOGLE" "RIMOZIONE DEHORS", MI SONO IMBATTUTO IN UNA SERIE DI ARTICOLI CHE PARLANO DI RIMOZIONE DI DEHORS SENZA AUTORIZZAZIONE AVVENUTI IN VARIE CITTA' DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ETC. ETC.

ECCO PERCHE' HO DUBBI..

QUINDI SECONDO IL SUO PARERE UN DEHORS SENZA AUTORIZZAZIONE E SENZA NOTIFICA ALL'AUTORITA' SANITARIA, SI IRROGA SOLO SANZIONE PECUNIARIA???

grazie ancora

riferimento id:4684

Data: 2012-04-19 19:16:52

Re:DEHORS ABUSIVI

Chiariamo,
se esistono ragioni contingibili ed urgenti in relazione a pericoli sulla sicurezza allora si fa ordinanza sindacale e si dispone la rimozione. Questo si può fare ma occorrono queste motivazioni.
Per ragioni "commerciali" e sanitarie vedi le risposte precedenti.
La norma da te citata (che riporto nella versione vigente) non prevede un potere di intervento diretto ed ANZI, prevede la rimozione come sanzione ACCESSORIA, che segue quindi all'esecutività del titolo sanzionatorio.

Vedi anche:
L. 15-7-2009 n. 94
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170, S.O.
Art. 3.


1.  All’ articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:

16.  Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’ articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.



**********************

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
20. Occupazione della sede stradale.

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione (122).

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (123).

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (124) (125).

(122)  Comma così modificato dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(123)  Periodo così sostituito dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(124) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 12, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Vedi, anche, i commi da 16 a 18 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(125)  Con D.M. 22 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2010, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

riferimento id:4684

Data: 2012-04-20 14:52:47

Re:DEHORS ABUSIVI

HO RISOLTO.
IL REGOLAMENTO COMUNALE PREVEDE PREVIA ORDINANZA, LO SGOMBERO DELL'AREA CON IL RIPRISTINO DEI LUOGHI NEL CASO IN CUI L'INTERESSATO A SEGUITO DI DIFFIDA, NON ABBIA OTTEMPERATO ALL'ADEGUAMENTO DEI TITOLI AUTORIZZATIVI.

GRAZIE

riferimento id:4684

Data: 2016-01-11 13:47:43

Re:DEHORS ABUSIVI

CHIUSURA 5 gg per occupazione abusiva suolo pubblico - OK ordinanza  Sindaco-Dirigenti

[color=red][b]TAR LAZIO – ROMA, sez. II TER – sentenza 7 gennaio 2016 n. 147[/b][/color]

http://buff.ly/22Vf1nh

riferimento id:4684

Data: 2016-10-27 07:07:21

Re:DEHORS ABUSIVI

SUOLO PUBBLICO ABUSIVO - se rimosso non c'è sanzione accessoria

T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 23 settembre 2016 n. 4391

Ciò comporta che, qualora non vi sia alcuna esigenza di reintegrare lo stato dei luoghi precedente, viene a mancare il parametro stesso di riferimento cui è connesso l’ordine di chiusura.
In altri termini, se lo stato dei luoghi è già ripristinato, un ordine di ripristino è palesemente privo di oggetto e della sua ragion d’essere e quindi l’atto risulta nullo per difetto di un elemento essenziale, ex art. 21-sepries della legge n. 241 del 1990 (cfr. TAR Campania, sez. VII, 25/5/2015, n. 2882), per cui rimane corrispondentemente preclusa la possibilità di ordinare la chiusura per un ripristino che è stato già attuato fin dall’epoca dell’accertamento dell’abusiva occupazione.

http://buff.ly/2eOHjwO

riferimento id:4684

Data: 2017-05-09 09:23:59

Re:DEHORS ABUSIVI

Gli atti di diffida non vanno immediatamente impugnati

"Gli atti di diffida hanno lo scopo di mettere a conoscenza il loro destinatario dei profili di carenza/illegittimità riscontrati nella sua condotta e di assegnare un termine per provvedere a colmare le carenze o eliminare le illegittimità, e che, di conseguenza, la giurisprudenza nega che siano immediatamente lesivi e comportino un onere di immediata impugnazione (cfr. di recente, in tema di impianti di comunicazione, Cons. Stato, III, n. 5480/2015)." Lo ha ribadito la Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 5 maggio 2017. Per approfondire vai alla sentenza.

http://buff.ly/2qWCZAN

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