[size=18pt]PUBBLICI ESERCIZI: possono installare giochi art. 110 senza ulteriore TITOLO[/size]
Parere 10 settembre 2018, n. 331498, Ministero dello sviluppo economico
http://www.ancisardegna.it/wp-content/uploads/2018/01/circ-apparecchi-di-gioco.pdf
A mio avviso, pur potendo gli esercizi di somministrazione istallare giochi ex art 110 6° c. TULPS, senza conseguire ulteriore autorizzazione di polizia, in quanto già possessori di autorizzazione ex art. 86 TULPS, non possono essere esentati dal rispetto della normativa in materia di distanze minime dai luoghi sensibili, prevista dalla Regione Toscana.
Sotto questo profilo sto pensando di inserire nel nuovo regolamento che sto redigendo, un'obbligo di comunicazione a carico degli esercizi di somministrazione che installano detti apparecchi.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli esercizi di somministrazione che installeranno apparecchi ex comma 6 (apparecchi con vincite in denaro), e non gli esercizi che a detta data li hanno già installati, saranno tenuti a presentare apposita comunicazione al SUAP.
Effettuata la comunicazione il SUAP effettuerebbe la verifica della distanza, con eventuale pronuncia di provvedimenti di divieto all'installazione dei giochi posti ad una distanza inferiore, se la verifica della distanza avesse esito negativo.
Sarebbe inoltre parimenti sanzionata, l'omessa comunicazione.
Come la vedete ????
Grazie !!
Niente di nuovo...è così dal 2006.
Il fatto di dover rispettare i limiti di distanza previsti dalla LR toscana non riverbara sulla necessità di un titolo abilitativo specifico.
Puoi prevedere una forma comunicativa alla quale agganciare l'art. 7-bis TUEL. In ogni caso puoi vedere dalll'elenco RIES chi ha i comma 6 nel tuo comune
https://www.adm.gov.it/portale/en/monopoli/giochi/apparecchi_intr/elenco_soggetti_ries
Certo!!
l'idea è infatti innanzitutto quella di obbligare i PE a presentare comunicazione relativa all'installazione dei giochi comma 6 e sanzionare l'omessa comunicazione con l'art. 7 - bis TUEL (sanzione peraltro prevista anche per violazione di altri obblighi previsti dal regolamento, come ad es. quello di non fare pubblicità, quello di tenere esposta la tabella giochi proibiti etc.).
Che fare, però, se effettuata la comunicazione, accertiamo che il PE non rispetta le distanze ??
Al proposito, considerato il fatto che il PE è comunque titolare di autorizzazione ex art. 86 TULPS, a mio avviso si potrebbe utilizzare il 3°c. dell'art 17 ter del TULPS ed imporgli la sospensione dell'attività fino a quando non rimuove i giochi, sospensione che comunque non ha luogo se il PE sana la situazione.
Può andare ??
scusate, m'inserisco.... e nel caso in cui venga aperto un 'luogo sensibile', successivamente all'installazione regolare di apparecchi presso PE?
riferimento id:46830Per Nicola
Io applicherei la LR 57/2013
Coloro che non osservano i divieti di cui all’articolo 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura dell'attività, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.
Se sono dentro a un bar non si chiude il bar ma si mettono i sigilli ai giochi.
Per le altre sanzioni c'è la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio, vedi art. 110, comma 10 TULPS, ma non per il distanziometro comunale
Per Adri
Dipende dalla legge regionale. Qualche regione prevedere un titolo abilitativo, ulteriore a quello TULPS, soggetto a scadenza. Alla scadenza, prima del rinnovo si verifica se c'è un nuovo luogo sensibile in zona.
Per le regioni i cui titoli non scadono, non si può arrivare alla revoca, sarebbe una forzatura