Allo staff dei collaboratori di Omniavis
Il servizio scrivente dovrà prossimamente predisporre il Regolamento Comunale per l’attività di noleggio con conducente.
Ciò premesso, siamo a richiedere con la presente se le norme previste dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14 all’art. 29, comma 1- quater sono inseribili nello strumento normativo che si andrà a predisporre e conseguentemente applicabili.
La legge n. 21 del 15 gennaio 1992, nonché la L.r. Piemonte n. 24/1995 (art. 5, comma 6 e 7) prevedono per i comuni l’istituzione di una Commissione consultiva in riferimento all'esercizio del servizio di noleggio con conducente e all'applicazione del regolamento; tale disposizione, alla luce di quanto previsto dall’art. 41, primo comma della legge 27 dicembre 1997 n. 449 - "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica", dovrà essere ancora seguita nella stesura del Regolamento o sarà possibile delegare a terzi, es. Dirigente dello Sportello Unico delle Attività produttive, le funzioni precedentemente riservate alla Commissione Consultiva ?
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
Suap Commercio – Casale Monferrato
Sul comma 1-quater il legislatore degli ultimi 2 anni ha fatto un po’ di chiarezza: non è ancora applicabile. Ti allego la cronologia della 17 proroghe. Dalla sedicesima è stato aggiunto un inciso che ha fatto chiarezza: è la sospensione della prima proroga ulteriormente prorogata al 31/12/2017 e poi al 31/12/2018. Vedi comunque allegato per il quadro completo.
Per altre questioni vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43145.0 scorri fino al mio post.
In sintesi, la situazione è super ingarbugliata e nel regolamento comunale non affronterei questioni delicate. In ogni caso puoi disporre l’obbligatorietà della rimessa nel territorio comunale ma non andare troppo oltre.
Sull’applicabilità della legge 449/1997 e quindi, per gli enti locali, dell’art. 96 TUEL non ho mai trovato dottrina o sentenze in riferimento alla commissione taxi/ncc (l’unica giurisprudenza riguarda le commissioni edilizie). In ogni caso sono del parere che il Comune può sicuramente procedere con la ricognizione di ciò che è indispensabile e, in quell’abito, escludere o includere la commissione taxi/ncc.
Se il comune non procede l’art. 96 citato resta inapplicato. In caso di soppressione la competenza va all’ufficio tecnico di riferimento, quindi il SUAP.