Data: 2018-09-27 10:16:32

Regolamento per lo svolgimento dell'attività di Noleggio con Conducente

Allo staff dei collaboratori di Omniavis

Il servizio scrivente dovrà prossimamente predisporre il Regolamento Comunale per l’attività di noleggio con conducente.
Ciò premesso, siamo a richiedere con la presente se le norme previste dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14  all’art. 29, comma 1- quater sono inseribili nello strumento normativo che si andrà a predisporre e conseguentemente applicabili.

La legge n.  21 del 15 gennaio 1992, nonché la L.r. Piemonte n. 24/1995 (art. 5, comma 6 e 7) prevedono per i comuni l’istituzione di una Commissione consultiva in riferimento all'esercizio del servizio di noleggio con conducente e all'applicazione del regolamento;  tale disposizione, alla luce di quanto previsto dall’art. 41, primo comma della legge 27 dicembre 1997 n. 449 - "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica", dovrà essere ancora seguita nella stesura del Regolamento o sarà possibile delegare a terzi, es. Dirigente dello Sportello Unico delle Attività produttive, le funzioni precedentemente riservate alla Commissione Consultiva ?

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Suap Commercio – Casale Monferrato

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Data: 2018-09-27 20:10:40

Re:Regolamento per lo svolgimento dell'attività di Noleggio con Conducente

Sul comma 1-quater il legislatore degli ultimi 2 anni ha fatto un po’ di chiarezza: non è ancora applicabile. Ti allego la cronologia della 17 proroghe. Dalla sedicesima è stato aggiunto un inciso che ha fatto chiarezza: è la sospensione della prima proroga ulteriormente prorogata al 31/12/2017 e poi al 31/12/2018. Vedi comunque allegato per il quadro completo.

Per altre questioni vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43145.0 scorri fino al mio post.

In sintesi, la situazione è super ingarbugliata e nel regolamento comunale non affronterei questioni delicate. In ogni caso puoi disporre l’obbligatorietà della rimessa nel territorio comunale ma non andare troppo oltre.

Sull’applicabilità della legge 449/1997 e quindi, per gli enti locali, dell’art. 96 TUEL non ho mai trovato dottrina o sentenze in riferimento alla commissione taxi/ncc (l’unica giurisprudenza riguarda le commissioni edilizie). In ogni caso sono del parere che il Comune può sicuramente procedere con la ricognizione di ciò che è indispensabile e, in quell’abito, escludere o includere la commissione taxi/ncc.
Se il comune non procede l’art. 96 citato resta inapplicato. In caso di soppressione la competenza va all’ufficio tecnico di riferimento, quindi il SUAP.

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