Data: 2018-09-26 08:48:27

Commercio recidiva sanzione applicabile

Il Regolamento  per la disciplina del commercio  sulle aree pubbliche del Comune prevede  all’art. 52 l’applicazione delle seguenti sanzioni:

Comma 1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa, nonché senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’art. 28, commi 9 e 10 del D.lgs. 31.03.1998 n. 114 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Comma 2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 così come previsto dall’art. 29 comma 2 del D.lgs. 31.03.1998, n. 114.

Comma 3. L’inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 3/2003.

4 . Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

[color=red]Non disciplina, invece,  con riferimento alla eventuale recidiva, la sanzione accessoria applicabile[/color].

Il Comando di Polizia Locale all’interno del mercato giornaliero ha contestato violazioni a carico degli operatori che avevano occupato suolo pubblico  in eccedenza a quello concesso, (divieto imposto dal Regolamento comunale) applicando la violazione prevista dal richiamato comma 3 e non quella prevista dal comma 2 ed a trasmesso i verbali per l’applicazione conseguenziale di  eventuali sanzioni accessorie se previste.

Dalla verifica degli atti risulta che diversi operatori sono già stati sanzionati più volte per la medesima  fattispecie nel corso dell’anno 2018 e quindi oggetto di recidiva.

Se fosse stata applicata la sanzione pecuniaria del comma 2, come previsto dall’art. 29 comma 2 del D.lgs 31.03.1998, n. 114, la recidiva troverebbe la propria sanzione nel comma 3 del d.lgs. 114/1998, il quale dispone:  “ In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione”,

Invece è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista dal citato comma 3, introdotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 3/2003,  per la quale non è stata stabilita, dal citato regolamento,  la sanzione accessoria da applicarsi in caso di recidiva.

Stante quanto sopra si chiede cortesemente di conoscere se:

1) nonostante la sanzione pecuniaria applicata non sia quella prevista dall’art. 29 comma 2 del D.lgs 31.03.1998, n. 114,  bensì quella prevista per violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze del Sindaco,  può applicarsi ugualmente la recidiva prevista dal comma 3, del D.lgs 31.03.1998, n. 114 della sospensione dell’attività fino a 20 giorni;

2) se non è ravvisabile la sanzione della recidiva di cui al D.lgs 31.03.1998, n. 114, cosa può applicarsi in alternativa, considerato che l’istituto della  recidiva, nel caso di sanzioni amministrative, è disciplinato quale precetto dalla legge 689/1981 ma non  prevede la sanzione specifica applicabile (norma in bianco). 

riferimento id:46781

Data: 2018-09-26 14:20:40

Re:Commercio recidiva sanzione applicabile


Il Regolamento  per la disciplina del commercio  sulle aree pubbliche del Comune prevede  all’art. 52 l’applicazione delle seguenti sanzioni:

Comma 1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa, nonché senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’art. 28, commi 9 e 10 del D.lgs. 31.03.1998 n. 114 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Comma 2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 così come previsto dall’art. 29 comma 2 del D.lgs. 31.03.1998, n. 114.

Comma 3. L’inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 3/2003.

4 . Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

[color=red]Non disciplina, invece,  con riferimento alla eventuale recidiva, la sanzione accessoria applicabile[/color].

Il Comando di Polizia Locale all’interno del mercato giornaliero ha contestato violazioni a carico degli operatori che avevano occupato suolo pubblico  in eccedenza a quello concesso, (divieto imposto dal Regolamento comunale) applicando la violazione prevista dal richiamato comma 3 e non quella prevista dal comma 2 ed a trasmesso i verbali per l’applicazione conseguenziale di  eventuali sanzioni accessorie se previste.

Dalla verifica degli atti risulta che diversi operatori sono già stati sanzionati più volte per la medesima  fattispecie nel corso dell’anno 2018 e quindi oggetto di recidiva.

Se fosse stata applicata la sanzione pecuniaria del comma 2, come previsto dall’art. 29 comma 2 del D.lgs 31.03.1998, n. 114, la recidiva troverebbe la propria sanzione nel comma 3 del d.lgs. 114/1998, il quale dispone:  “ In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione”,

Invece è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista dal citato comma 3, introdotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 3/2003,  per la quale non è stata stabilita, dal citato regolamento,  la sanzione accessoria da applicarsi in caso di recidiva.

Stante quanto sopra si chiede cortesemente di conoscere se:

1) nonostante la sanzione pecuniaria applicata non sia quella prevista dall’art. 29 comma 2 del D.lgs 31.03.1998, n. 114,  bensì quella prevista per violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze del Sindaco,  può applicarsi ugualmente la recidiva prevista dal comma 3, del D.lgs 31.03.1998, n. 114 della sospensione dell’attività fino a 20 giorni;

2) se non è ravvisabile la sanzione della recidiva di cui al D.lgs 31.03.1998, n. 114, cosa può applicarsi in alternativa, considerato che l’istituto della  recidiva, nel caso di sanzioni amministrative, è disciplinato quale precetto dalla legge 689/1981 ma non  prevede la sanzione specifica applicabile (norma in bianco).
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I regolamenti comunali non possono disciplinare le fattispecie sanzionatorie.
Ciò premesso l'art. 29 comma 2 prevede la sanzione accessoria per "chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune", quindi la stessa è applicabile alle violazioni del regolamento comunale sanzionate dall'art. 7 bis TUEL.
Lo stesso dicasi per le violazioni di particolare gravità o la recidiva (comma 3).

riferimento id:46781

Data: 2018-09-27 07:21:44

Re:Commercio recidiva sanzione applicabile

Grazie per la precisazione

riferimento id:46781

Data: 2018-09-27 07:22:32

Re:Commercio recidiva sanzione applicabile

Grazie per la tempestiva precisazione

riferimento id:46781
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