Buongiorno sto predisponendo una SCIA per avvio di un esercizio di vicinato di tipo alimentare (pane e derivati no produzione), mi chiedono se è prevista una superficie minima per gli spogliatoi. Il regolamento locale di igiene parla solo di 3 mq per l'unità produttive, mentre il Reg. CE 852/2004 parla solo di "....adeguate adibite a spogliatoio per il personale". Grazie
riferimento id:46741Il Reg. CE 852/2004 è norma comunitaria e si basa sui principi "europei" che prevedono che sia l'imprenditore a definire, in base all'attività che svolge, i parametri ottimali per la stessa.
Oggi questa è la normativa vigente, fatta salva regolamentazione comunale.
Nelle definizioni del citato regolamento (art. 2 c. 3) viene precisato che "[i]negli allegati del presente regolamento per "ove necessario", "ove opportuno", "[u]adeguato[/u]" e "sufficiente" [u]si intendono[/u] rispettivamente laddove risulti necessario, opportuno, [u]adeguato[/u] o sufficiente [u]per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento[/u][/i]".
E' sempre opportuno comunque un confronto con l'ATS locale.
Quindi interpretando la normativa comunitaria non devo tenere in considerazione il Regolamento Locale di Igiene, e quindi può essere sufficiente anche una superficie minima di 3 mq? Grazie
Salvo diversa regolamentazione locale confermo che si applica il Reg. CE, quindi sta all’imprenditore determinare la superficie adeguata.
La difficoltà sta nel motivare adeguatamente la dimensione in caso di contestazione da parte di ATS: per questo suggerisco il confronto.