Il prossimo 31/12/2018 scade il mandato della CCVLPS, isitituita nel mio Comune, e devo procedere alla nomina della nuova commissione per il triennio 2018 - 2021.
Ho quindi chiesto ai vigili del fuoco, alla ASL, all'ufficio tecnico comunale ed all'ordine degli ingegneri la designazione dei c.d. "componenti obbligatori" di cui all'art. 141 bis lett.c - f del Regolamento TULPS e questi vi hanno provveduto.
Analogamente a quanto è avvenuto nella nomina della precedente commissione, avrei voluto che anche nella nuova fosse presente anche il "componente aggregato esperto in acustica" di cui al 2° c. art. 141 bis cit., e, come avvenuto in precedenza,
ho chiesto alla ASL, la designazione/conferma dello stesso tecnico della prevenzione, anche per la commissione da rinnovare.
Tuttavia, nonostante le mie insistenze, l'ASL non ha voluto provvedere alla designazione del componenete aggregato, dicendo che per legge è tenuta solamente a garantire la presenza dei dirigenti medici ed adducendo la motivazione che la nomina dei propri tecnici della prevenzione non gli avrebbe consentito di garantire livelli adeguati di servizio alll'utenza (,,,,,).
Stando così le cose, mi chiedo se sia possibile fare a meno di detto "componente aggregato esperto in acustica"; mentre infatti da un lato il Regolamento è molto chiaro nel dire che non si tratta di un membro obbligatorio ([i]"Alla commissione[b] possono[/b] essere aggregati, ove occorra......" etc, etc)[/i], dall'altro lato ritengo che la "parte acustica" possa essere adeguatamente "presidiata" dall'Ufficio Tutela dell'Ambiente del mio Comune, che solitamente rilascia autorizzazione in deroga ai limiti acustici (semplificate e non semplificate) per le manifestazioni (ad. es. concerti) o nulla osta acustici.
Il prossimo 31/12/2018 scade il mandato della CCVLPS, isitituita nel mio Comune, e devo procedere alla nomina della nuova commissione per il triennio 2018 - 2021.
Ho quindi chiesto ai vigili del fuoco, alla ASL, all'ufficio tecnico comunale ed all'ordine degli ingegneri la designazione dei c.d. "componenti obbligatori" di cui all'art. 141 bis lett.c - f del Regolamento TULPS e questi vi hanno provveduto.
Analogamente a quanto è avvenuto nella nomina della precedente commissione, avrei voluto che anche nella nuova fosse presente anche il "componente aggregato esperto in acustica" di cui al 2° c. art. 141 bis cit., e, come avvenuto in precedenza,
ho chiesto alla ASL, la designazione/conferma dello stesso tecnico della prevenzione, anche per la commissione da rinnovare.
Tuttavia, nonostante le mie insistenze, l'ASL non ha voluto provvedere alla designazione del componenete aggregato, dicendo che per legge è tenuta solamente a garantire la presenza dei dirigenti medici ed adducendo la motivazione che la nomina dei propri tecnici della prevenzione non gli avrebbe consentito di garantire livelli adeguati di servizio alll'utenza (,,,,,).
Stando così le cose, mi chiedo se sia possibile fare a meno di detto "componente aggregato esperto in acustica"; mentre infatti da un lato il Regolamento è molto chiaro nel dire che non si tratta di un membro obbligatorio ([i]"Alla commissione[b] possono[/b] essere aggregati, ove occorra......" etc, etc)[/i], dall'altro lato ritengo che la "parte acustica" possa essere adeguatamente "presidiata" dall'Ufficio Tutela dell'Ambiente del mio Comune, che solitamente rilascia autorizzazione in deroga ai limiti acustici (semplificate e non semplificate) per le manifestazioni (ad. es. concerti) o nulla osta acustici.
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L'aggregato in acustica non è componente necessario. Esso inoltre non è necessariamente un membro della ASL potendo essere scelto fra qualsiasi soggetto, pubblico o privato.
Quindi il Comune non potrà imporre alla ASL l'individuazione di proprio personale e se ritiene di dover integrare la Commissione (anche in una fase successiva) potrà procedere inserendo un membro dell'ufficio ambiente del Comune o selezionando, previo avviso, un esperto esterno.