Data: 2018-09-22 13:59:11

Strasporto conto terzi

Ciao Bongiorno

Sono in questa situazione
Titolare di ditta individuale esercente attività di montaggio mobili e trasporto c/terzi
Vorrebbe aprire una srl e cedere in ramo della ditta individuale di trasporto c/terzi alla srl
L’operazione potrebbe comportare problematiche dal punto di vista della continuità per quanto riguarda le licenze di trasporti c/terzi?

riferimento id:46718

Data: 2018-09-23 09:40:31

Re:Strasporto conto terzi


Ciao Bongiorno

Sono in questa situazione
Titolare di ditta individuale esercente attività di montaggio mobili e trasporto c/terzi
Vorrebbe aprire una srl e cedere in ramo della ditta individuale di trasporto c/terzi alla srl
L’operazione potrebbe comportare problematiche dal punto di vista della continuità per quanto riguarda le licenze di trasporti c/terzi?
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In linea di principio la VOLTURA/SUBINGRESSO nell'albo ha efficacia immadiata (SCIA/COMUNICAZIONE)
Tuttavia la sezione dell'albo dedicata alla modulistica è vuota: https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/modulistica

E in molti casi l'esperienza dimostra che i Ministeri si ostinano a richiedere istanza di voltura senza consentire l'avvio prima di aver proceduto alla relativa registrazione del nuovo operatore.

Consigliamo di richiedere chiarimenti diretti

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L. 06/06/1974, n. 298
Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1974, n. 200.
41. Autorizzazioni.

1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'àmbito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatori non possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'àmbito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate (51).

(51) Così sostituito dall'art. 4, D.L. 6 febbraio 1987, n. 16.

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