Vorrei chiedervi un parere sulla seguente questione...
Un dipendente profilo professionale D (incaricato di P.O. Tecnica) richiede il rimborso all’Ente per gli anni 2014/2018 della quota di iscrizione all’albo degli architetti.
Il dipendente è stato assunto per mobilità da altro ente da fine 2013 e nell’avviso esplorativo per mobilità esterna il Comune aveva richiesto quali requisiti di ammissione l’inquadramento nella categoria D – profilo istrutt. Direttivo tecnico ed anche l’iscrizione all’albo professionale degli architetti o ingegneri.
La sentenza della Cassazione Sez. lavoro 7776 del 16/04/2015 ha stabilito che le spese sostenute dal lavoratore nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere rimborsate al dipendente (nel caso però di dipendente avvocato iscritto dell’elenco speciale), mentre analoga cosa non vale per tutti gli altri professionisti dipendenti pubblici, che con l’iscrizione al proprio Albo professionale non si trovano in una situazione di esclusività del rapporto tra dipendente ed Amministrazione, ma possono invece, nei limiti della normativa, fruire di specifiche disposizioni derogatorie del vincolo (es. collaudi di opere pubbliche, attività professionali rese a favore di terzi a titolo gratuito etc.), salva l’autorizzazione ex art. 53 del D. Lgs 165/2001.
Inoltre il codice dei contratti all’art. 24 prevede che “Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilita' tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, ((al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione)) nonche' alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; ……………..I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione…... “ (non iscritti all’albo quindi)
Quindi per quanto sopra sembrerebbe che il rimborso non fosse dovuto…..
Però ho letto un parere del Consiglio Nazionale Architetti, a seguito delle incertezze interpretative emerse in merito al codice contratti e successivo correttivo che sostiene che …”se un pubblico dipendente svolge solo attività progettuale, per conto della propria amministrazione, ricadente esclusivamente nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti, non ha necessità di iscriversi all’Ordine; se invece lo stesso pubblico dipendente svolge, per conto dell’Amministrazione, attività progettuali rientranti anche nell’ambito del DPR 380/2001 e del DM 37/2008, sarà necessaria l’iscrizione…”.
Il dipendente in questione ad oggi è P.O. settore urbanistica/edilizia/aree sciabili (fino al 2016 è stato P.O. dell’intera area tecnica): secondo voi è obbligato, per quanto connesso all’attività svolta per l’ente, ad essere iscritto all’albo?
Se non lo fosse, visto che nell’avviso di mobilità era stato a suo tempo richiesta tra i requisiti per l’ammissione alla selezione anche l’iscrizione all’albo, si potrebbe essere tenuti a rimborsargli la quota solo in virtù di questo ?
Se invece l’obbligo di iscrizione sussiste, secondo voi il Comune dovrebbe in tal caso operare il rimborso, anche se manca il carattere della esclusività del rapporto con la PA ?
Grazie tante, un saluto
Vorrei chiedervi un parere sulla seguente questione...
Un dipendente profilo professionale D (incaricato di P.O. Tecnica) richiede il rimborso all’Ente per gli anni 2014/2018 della quota di iscrizione all’albo degli architetti.
Il dipendente è stato assunto per mobilità da altro ente da fine 2013 e nell’avviso esplorativo per mobilità esterna il Comune aveva richiesto quali requisiti di ammissione l’inquadramento nella categoria D – profilo istrutt. Direttivo tecnico ed anche l’iscrizione all’albo professionale degli architetti o ingegneri.
La sentenza della Cassazione Sez. lavoro 7776 del 16/04/2015 ha stabilito che le spese sostenute dal lavoratore nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere rimborsate al dipendente (nel caso però di dipendente avvocato iscritto dell’elenco speciale), mentre analoga cosa non vale per tutti gli altri professionisti dipendenti pubblici, che con l’iscrizione al proprio Albo professionale non si trovano in una situazione di esclusività del rapporto tra dipendente ed Amministrazione, ma possono invece, nei limiti della normativa, fruire di specifiche disposizioni derogatorie del vincolo (es. collaudi di opere pubbliche, attività professionali rese a favore di terzi a titolo gratuito etc.), salva l’autorizzazione ex art. 53 del D. Lgs 165/2001.
Inoltre il codice dei contratti all’art. 24 prevede che “Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilita' tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, ((al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione)) nonche' alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; ……………..I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione…... “ (non iscritti all’albo quindi)
Quindi per quanto sopra sembrerebbe che il rimborso non fosse dovuto…..
Però ho letto un parere del Consiglio Nazionale Architetti, a seguito delle incertezze interpretative emerse in merito al codice contratti e successivo correttivo che sostiene che …”se un pubblico dipendente svolge solo attività progettuale, per conto della propria amministrazione, ricadente esclusivamente nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti, non ha necessità di iscriversi all’Ordine; se invece lo stesso pubblico dipendente svolge, per conto dell’Amministrazione, attività progettuali rientranti anche nell’ambito del DPR 380/2001 e del DM 37/2008, sarà necessaria l’iscrizione…”.
Il dipendente in questione ad oggi è P.O. settore urbanistica/edilizia/aree sciabili (fino al 2016 è stato P.O. dell’intera area tecnica): secondo voi è obbligato, per quanto connesso all’attività svolta per l’ente, ad essere iscritto all’albo?
Se non lo fosse, visto che nell’avviso di mobilità era stato a suo tempo richiesta tra i requisiti per l’ammissione alla selezione anche l’iscrizione all’albo, si potrebbe essere tenuti a rimborsargli la quota solo in virtù di questo ?
Se invece l’obbligo di iscrizione sussiste, secondo voi il Comune dovrebbe in tal caso operare il rimborso, anche se manca il carattere della esclusività del rapporto con la PA ?
Grazie tante, un saluto
[/quote]
Come hai ben ricostruito la questione è dibattuta e la sentenza della Cassazione non a casso riguarda gli avvocati, la cui iscrizione è requisito indispensabile per svolgere le funzioni di assistenza per l'ente.
https://www.laleggepertutti.it/26529_dipendenti-iscritti-allalbo-tassa-a-carico-della-p-a
Così non è per altre figure professionali che possono operare anche senza iscrizione al relativo albo/ordine/collegio.
In questi casi a mio avviso SOLO se l'amministrazione pretende (formalmente o di fatto, negando autorizzazione all'attività esterna) l'esclusività potrà porsi la questione del rimborso.
Il fatto che sia stato richiesto quale requisito in sede di procedura concorsuale rischia di portare al riconoscimento del rimborso. L'iscrizione all'albo infatti non rappresenta un requisito di maggiore professionalità o competenza, e quindi è stato richiesto come requisito ritenuto indispensabile per lo svolgimento della prestazione a favore dell'ente (forse impropriamente) e quindi è difficile negare, successivamente, la richiesta di rimborso. Con relativo rischio che tale maggiore onere sia contestato dalla Corte dei Conti.
A questo punto una soluzione potrebbe essere quella di esonerare il dipendente dall'iscrizione all'ambo segnalando che se lo stesso volesse mantenerla potrà farlo a proprie spese. Questa soluzione potrebbe aprire scenari di contestazione in riferimento alla procedura di mobilità ma il decorso di 5 anni è un fattore che può far ritenere mutate le esigenze dell'amministrazione ... pertanto potrebbe essere la soluzione "meno passibile di contestazione"
Grazie mille per la risposta, ti chiedo un ultimo consiglio .... se da ora in avanti facciamo comunicazione formale come dici te esonerando il dipendente da iscrizione (in considerazione delle mutate esigenze dell'amministrazione e valutate le tipologie di attività che la P.O. è chiamata a svolgere), mentre invece per il periodo 2014/2018 riconosciamo il rimborso della quota, motivando che nell'avviso di mobilità era richiesta l'iscrizione, potrebbe essere una soluzione fattibile ?
Oppure consiglieresti di non rimborsare nulla per non rischiare di incorrere in possibile contestazione della Corte dei Conti? (però d'altro lato rischiamo contenzioso con dipendente..)
Grazie mille per la risposta, ti chiedo un ultimo consiglio .... se da ora in avanti facciamo comunicazione formale come dici te esonerando il dipendente da iscrizione (in considerazione delle mutate esigenze dell'amministrazione e valutate le tipologie di attività che la P.O. è chiamata a svolgere), mentre invece per il periodo 2014/2018 riconosciamo il rimborso della quota, motivando che nell'avviso di mobilità era richiesta l'iscrizione, potrebbe essere una soluzione fattibile ?
Oppure consiglieresti di non rimborsare nulla per non rischiare di incorrere in possibile contestazione della Corte dei Conti? (però d'altro lato rischiamo contenzioso con dipendente..)
[/quote]
Vuoi evitarti problemi:
http://cal.regione.lazio.it/binary/prtl_cons_autonomielocali/cal_argomenti/Fac_simile_modello_richiesta_parere_alla_Corte_dei_Conti.pdf