Data: 2012-04-18 04:39:10

Modelli per la VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ai sensi del DPR 227/2011

Modelli per la VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ai sensi del DPR 227/2011

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Data: 2012-04-18 07:07:14

Re:Modelli per la VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ai sensi del DPR 227/2011

Grazie come sempre per il prezioso lavoro.
Mi permane un solo dubbio: nel modello si fa fare la dichiarazione [color=red]sulla base della valutazione eseguita ed allegata[/color]
A livello di principio concordo pienamente, è da anni che sostengo che un privato non può fare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se non ha gli elementi (la valutazione o una dichiarazione di non assoggettabilità redatta da un tecnico abilitato in questo caso) a supporto.
Ma a livello pratico (confermato da ARPA) basta una dichiarazione più generica, ovvero senza la necessità di una valutazione a monte.
Mi potete dare gli elementi di diritto in base ai quali sostenete la tesi della necessità della valutazione?
Grazie mille
Alberto

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Data: 2012-04-18 07:36:54

Re:Modelli per la VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ai sensi del DPR 227/2011

Il modello è stato presentato nella riunione del Coordinamento dei Suap della Provincia di Latina. Alla riunione hanno preso parte oltre a me,che sono la coordinatrice, i comuni della provincia e anche i referenti dell'Arpa della sezione di Latina. Si è ritenuto di condividere la tesi dell'Arpa, in quella sede espressa, secondo la quale un privato cittadino non ha le competenze per una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente la valutazione di impatto acustico.

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Data: 2012-04-18 13:25:50

Re:Modelli per la VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ai sensi del DPR 227/2011

Io ritengo che la VIAC la firmi l'interessato E BASTA (tranne i casi ormai eccezionali in cui è richiesto il tecnico competente).
Il fatto che il privato possa non conoscere gli aspetti tecnici per autocertificare ci porterebbe ad escludere la scia per aprire un vicinato (siamo sicuri che conosca le norme sanitarie ed edilizie) e in molti altri settori.

La questione è solo quella della lettura del dpr 227 che, a mio avviso, porta a considerare applicabile la  scia a firma dell'interessato senza necessità del tecnico (di cui, se vuole, può comunque avvalersi).

Ma ovviamente .... avanti a chi vuole fornire interpretazioni diverse

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Data: 2012-04-18 14:10:18

Re:Modelli per la VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ai sensi del DPR 227/2011

sono del parere che l'autocertificazione per l'avvio di un'attività produttiva sia sufficiente qualora siano osservate determinate condizioni:
- che l'immobile risponda ai requisiti sul contenimento dei limiti acustici vista la relazione previsionale di impatto acustico (o autocertificazione di tecnico in acustica ambientale) allegata a pratica edilizia (richiesta permesso di costruire ecc.)
- che l'attività sia compatibile con la zona urbanistica
- che gli impianti utilizzati siano dotati di schede tecniche che attestino i livelli di emissione e che gli stessi siano conformi ai limiti stabiliti nella zona
In ogni caso il Sindaco, qualora venga attivato da episodi di inquinamento acustico (è sufficiente la denuncia giustificata di un solo cittadino), ha pieni poteri di intervento affinchè siano ripristinate le condizioni di legittimità.

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Data: 2012-05-09 15:02:22

Re:Modelli per la VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ai sensi del DPR 227/2011

Non mi é chiaro, anzi non capisco a cosa serve aver introdotto detta semplificazione, se la dichiarazione deve essere fatta sulla base della valutazione eseguita ed allegata. Nel momento in cui io, impresa, sono costretto a rivolgermi ad un tecnico in acustica ( e pagarlo profumatamente), per i rilievi delle misurazioni fonometriche [obbligatorie in quanto devo dichiarare che ...... n o n  s o n o  s t a t i  su p e r a t i    i    l i m i t i    d i
e m i s s i o n e    d i    r u m o r e),  posso benissimo inviare telematicamente la relazione del tecnico senza necessità di perdere  tempo a redigere la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio e triovarmi ad inviare un  file in più di quello richiesto.

Ho un altro dubbio, non é per caso che il D.P.R. 227/2011, citando :  "resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorietà di cui all'articolo 8 , c o m m a 5 , Legge 447/1995 , ove non vengano superati i limiti di emissione del rumore di cui al comma 2", voglia riferirsi alla fatto che, essendo detta  dichiarazione ammessa in sostituzione dell'adeguata documentazione di impatto acustico, può essere rilasciata solo dal tecnico abilitato?

In base a quanto esposto il dubbio  nasce dal fatto che comunque la dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorietà è quella prevista dal D.p.r. 447/1995 e, come tale da chiunque rilasciabile, anche dal titolare dell'impresa, visto che il medesimo se ne assume tutte le responsabilità.

D'altro canto se detta dichiarazione può essere rilasciata dall'impresa, non si fa altro che acclarare il principio secondo il quale la P.A. deve effettuare i propri controlli a posteriori, e può farlo sia su segnalazione di terzi, sia di propria iniziativa.

Ciò posto chiedo cortesemente di conoscere il Vs. parere in merito in quanto l'ufficio ambiente del mio Comune non ha le idee chiare su cosa accettare.

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Data: 2012-05-09 15:37:28

Re:Modelli per la VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ai sensi del DPR 227/2011

La norma, o meglio le norme (l. 447/95 e dpr 227/2011) sono chiare nel definire la possibilità di avvalersi di una delle due possibilità:
- valutazione del tecnico;
- autocertificazione dell'imprenditore (a firma del tecnico è prevista solo per il residenziale!?!) se non si superano i limiti di emissione;
con i dovuti distinguo (ovvero per i casi in cui è obbligatoria la valutazione).

Detto ciò a mio parere l'importante è che la scelta dell'autocertificazione sia basata su criteri oggettivi (e mi chiedo in tanti casi come possa un non tecnico fare le valutazioni necessarie) e consapevole (consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci, consapevole delle sanzioni amministrative,...).

Infine permettetemi un'osservazione: se si vedono i limiti previsti dalla maggior parte dei piani di zonizzazione acustica comunali per le zone miste residenziali/commerciali/artiginali non so quante attività supererebbero i controlli, soprattutto nella fascia notturna...

 

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Data: 2012-05-10 08:14:11

Re:Modelli per la VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ai sensi del DPR 227/2011

Dott. Valenti, buongiorno

ho capito perfettamente e concordo con Lei, ma la mia domanda non era rivolta ad avere un chiarimento circa l'aspetto sostanziale della normativa,  bensì al solo aspetto formale della validità  della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ovvero se la medesima può essere firmata anche dal  soggetto imprenditore o solo dal tecnico competente.  E' evidente che se il titolare dell'impresa ritiene di firmare Lui stesso la dichiarazione deve essere anche consapevole delle responsabilità che si assume con detta dichiarazione. In altre parole vorrei sapere  se,  l'ufficio può e deve accettare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del solo titolare dell'impresa, oppure se tale dichiarazione deve essere a firma del solo tecnico abilitato . A me sembra di si, visti i contenuti  del D.p.r. 447/1995.

Cordiali saluti

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Data: 2012-05-10 10:45:08

Re:Modelli per la VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ai sensi del DPR 227/2011

Le confermo che la dichiarazione può essere firmata anche dal SOLO titolare/legale rappresentante.

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Data: 2012-05-10 17:52:20

Re:Modelli per la VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ai sensi del DPR 227/2011

Grazie dell'aiuto.

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Data: 2014-02-14 14:09:38

Re:Modelli per la VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ai sensi del DPR 227/2011


Le confermo che la dichiarazione può essere firmata anche dal SOLO titolare/legale rappresentante.
[/quote]

Lei è sicuro??
In piemonte l'arpa ha respinto tutte le autocertificazioni non firmate da tecnico competente..se facevano riferimento alle competenze de tecnico..
Ossia un autocertifcazione in cui si dice non ho niente di rumoroso va bene...
Un autocertificazione dove si dice anche solo che l'attività è in classe X richiede la competenza.... la competenza in campo acustico è quella del tecnico...

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Data: 2014-02-14 15:20:06

Re:Modelli per la VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ai sensi del DPR 227/2011

Confermo che fino al 15 gennaio 2014 l'autocertificazione era a firma anche del solo legale rappresentante.
Da tale data ciò è possibile solo nei casi previsti dalla DGR X/1217.
Per maggiori informazioni: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17542.msg32739#msg32739]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17542.msg32739#msg32739[/url]

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