buongiorno,
Pongo il seguente quesito a seguito di divergenze tra lo scrivente ufficio commercio e la CCNA.
Una ditta artigiana di meccatronica sezione carrozzeria, iscritta all'albo degli artigiani, intende intraprendere l'attività di vendita di auto usate in maniera secondaria rispetto all'attività artigianale.
In sostanza il titolare acquisterebbe delle auto usate, e dopo averle restaurate e rimesse a nuovo, le venderebbe a terzi,. Ciò detto, trattasi di commercio auto usare in conto proprio.
Ora tenuto conto dell'abrogazione dell'art. 126 TULPS, l'ufficio ha ritenuto che:
- non sia dovuta alcuna comunicazione di commercio cose usate art. 126 tulps, ma eventualmente solo la tenuta del registro 128;
- trattandosi di beni nella disponibilità propria, lavorati e soggetti quindi ad opera artigianale che di fatto ne muta le caratteristiche, si è ritenuto che nemmeno la presentazione di SCIA commercio vicinato sia dovuta, in quanto trattasi di attività artigianale e correlata vendita presso i locali di produzione/laborazione.
La CCNA rifiuta tale interpretazione, obbligando il soggetto a presentazione al SUAP di scia vicinato (il che potrebbe comportare la presentazione di atto unilaterale d'impegno per le superfici espositive con costi di registrazione presso Agenzia entrate).
Si chiede Vostra valutazione, grazie
buongiorno,
Pongo il seguente quesito a seguito di divergenze tra lo scrivente ufficio commercio e la CCNA.
Una ditta artigiana di meccatronica sezione carrozzeria, iscritta all'albo degli artigiani, intende intraprendere l'attività di vendita di auto usate in maniera secondaria rispetto all'attività artigianale.
In sostanza il titolare acquisterebbe delle auto usate, e dopo averle restaurate e rimesse a nuovo, le venderebbe a terzi,. Ciò detto, trattasi di commercio auto usare in conto proprio.
Ora tenuto conto dell'abrogazione dell'art. 126 TULPS, l'ufficio ha ritenuto che:
- non sia dovuta alcuna comunicazione di commercio cose usate art. 126 tulps, ma eventualmente solo la tenuta del registro 128;
- trattandosi di beni nella disponibilità propria, lavorati e soggetti quindi ad opera artigianale che di fatto ne muta le caratteristiche, si è ritenuto che nemmeno la presentazione di SCIA commercio vicinato sia dovuta, in quanto trattasi di attività artigianale e correlata vendita presso i locali di produzione/laborazione.
La CCNA rifiuta tale interpretazione, obbligando il soggetto a presentazione al SUAP di scia vicinato (il che potrebbe comportare la presentazione di atto unilaterale d'impegno per le superfici espositive con costi di registrazione presso Agenzia entrate).
Si chiede Vostra valutazione, grazie
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La questione descritta rientra nella ZONA GRIGIA di quelle tipologie di attività che potrebbero essere artigiane A CERTE CONDIZIONI o ricadere nel COMMERCIO ad altre condizioni.
Quel che rileva è la misura prevalente dell'attività artigianale rispetto a quella commerciale, individuabile da indizi ed elementi fra cui, ad esempio, la differenza fra prezzo di acquisto e di vendita.
BRUTALMENTE:
Se compro a 10 e (dopo aver risistemato il veicolo) vendo a 15 è commercio
Se compro a 10 e (dopo aver risistemato il veicolo) vendo a 30 è artigiano
Non è matematico ed ovviamente il maggior valore deve derivare dall'attività prevalente dell'artigiano che per essere tale
- esercita personalmente e professionalmente l’attività;
- si assume i rischi e gli oneri relativi alla direzione e gestione dell'impresa;
- svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nell'attività dell'impresa;
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