Buongiorno, questo Ufficio richiede l'iter autorizzatorio per soddisfare la richiesta di un privato volta alla realizzazione di un mercatino natalizio che si svolgerà presso i locali interni di una struttura privata e con relativo utilizzo dell'area esterna del fabbricato.
inoltre vorrebbero svolgere, temporaneamente, oltre la vendita anche la somministrazione.
si ringrazia per l'attenzione prtestata.
Ufficio Commerio - SUAP
Patrizia Pegoraro
La fattispecie è sicuramente problematica quando si tratte aree private.
La definizione classica di commercio su area pubblica è quella data dal d.lgs. n. 114/98:
[i]per commercio sulle aree pubbliche si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.[/i]
Affinché si possa inquadrare la fattispecie nel commercio su area pubblica occorre, necessariamente, un’area pubblica (piazza, strada ecc.) oppure un’area privata che, in base ad un idoneo titolo giuridico, sia nella disponibilità, anche temporanea, dell’Amministrazione comunale.
Se manca la proprietà pubblica o il formale uso pubblico di un’area, NON siamo nel campo del commercio su area pubbliche (quindi non siamo di fronte a fiere temporanee o simili). Se non è commercio su AAPP allora, necessariamente, è commercio in sede fissa. La legge non prevede l’ipotesi del commercio temporaneo, in pratica anche se per un giorno, si tratterebbe di commercio al dettaglio in sede fissa e, come tale, necessitante di una superficie a destinazione commerciale (con relative abilitazioni del caso). Sul punto si può vedere il TAR Napoli n. 3622/2012.
Quindi, al fine di raggiungere una formale legittimità sarebbe il caso che il proprietario dell’area privata stipulasse, quantomeno, una convenzione con il Comune (potrebbe essere un comodato gratuito vincolato ad un determinato scopo) dettagliando oneri e responsabilità reciproci.
Il secondo passo è quella di prevedere/indire la manifestazione commerciale su AAPP in base al regolamento comunale. Meglio sarebbe una procedura ad evidenza pubblica al fine di trovare il soggetto organizzatore. In ogni caso, vista la situazione, pur con qualche rischio di parzialità, può essere ratificata la proposta del proponente rilevando l’utilità pubblica del progetto (rivitalizzazione dell’area urbana, ecc. e l’assenza di domanda concorrenti) e l’assenza di oneri da parte dell’Amministrazione. Con una delibera di giunta può essere ratificato il progetto, definito lo schema convenzionale e demandata al soggetto organizzatore la scelta dei commercianti. Al dirigente il compito di sottoscrivere la convenzione e di prevedere tutti gli atti di coordinamento per la riuscita della manifestazione.
La questione potrebbe essere trattata in termini diversi se si trattasse di operatori hobbisti. In questo caso, data la mancanza della professionalità/imprenditorialità degli operatori, la legge non applica a prescindere. Tuttavia, la Delib.C.R. 19/02/2003, n. 139 della regione Lazio dispone:
[i]I comuni possono, altresì, istituire mercati straordinari specializzati destinati prevalentemente alla vendita di oggetti rientranti e/o assimilabili a generi di antiquariato, oggetti usati, hobbistica, oggetti da collezione. Con il provvedimento istitutivo, i comuni possono disciplinare la partecipazione a detti mercati anche di operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale diversi dai titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, di artigiani, nonché di operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale. Detti operatori partecipano ai mercati di cui al punto B)4, fino ad un massimo di tre volte l'anno.[/i]
Differentemente dal commercio, la legge prevede la possibilità della somm.ne temporanea in occasione di eventi. La SCIA per somm.ne temporanea non necessità della dichiarazione sul rispetto della destinazione d'uso. Resta inteso che il dichiarante deve avere la disponibilità giudica dell'area e l'esercizio dell'attività deve essere connesso ad un evento.