Ai fini della redazione di graduatoria su area pubblica per l'assegnazione di posteggi in fiera, laddove la legge regionale 28/2005 all'art. 34 c. 3 lett. a) parla di anzianità di impresa comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, intende la data di iscrizione al registro imprese oppure la data di inizio attività contenuta nelle visure?
Il criterio, ripreso pari pari dall'Intesa della CU del 05/07/2012, vuole che sia valutata l'anzianità di esercizio effettivo di impresa limitatamente al settore del commercio al dettaglio su AAPP. La ratio vuole che si sommino tutti i periodi di effettivo esercizio riferiti a quel codice fiscale. Non sono conteggiati i periodi di formalizzata inattività.
La norma aggiunge che tale anzianità è COMPROVATA, quindi provata con ulteriori elementi, tramite la verifica della posizione al registro imprese. L'esercente, infatti, è tenuto all'iscrizione al registro imprese e alla dichiarazione dello stato di attività o inattività.
Da un punto di vista temporale può esserci uno scollamento fra giorni di esercizio effettivo e giorni di iscrizione (ad esempio l'esercente ha 30 gg di tempo dall'avvio attività per effettuare l'iscrizione).
Dato che si tratta di una COMPROVA, ritengo che siano prevalenti tutte le informazioni circa l'effettivo periodo di attività. In subordine si applica (dato l'eventuale scollamento minimo in termini di giorni) le date di iscrizione al registro imprese.
Concludo dicendo che questi particolari sarebbe bene dettagliarli nel regolamento comunale o nel bando.
Il criterio, ripreso pari pari dall'Intesa della CU del 05/07/2012, vuole che sia valutata l'anzianità di esercizio effettivo di impresa limitatamente al settore del commercio al dettaglio su AAPP. La ratio vuole che si sommino tutti i periodi di effettivo esercizio riferiti a quel codice fiscale. Non sono conteggiati i periodi di formalizzata inattività.
La norma aggiunge che tale anzianità è COMPROVATA, quindi provata con ulteriori elementi, tramite la verifica della posizione al registro imprese. L'esercente, infatti, è tenuto all'iscrizione al registro imprese e alla dichiarazione dello stato di attività o inattività.
Da un punto di vista temporale può esserci uno scollamento fra giorni di esercizio effettivo e giorni di iscrizione (ad esempio l'esercente ha 30 gg di tempo dall'avvio attività per effettuare l'iscrizione).
Dato che si tratta di una COMPROVA, ritengo che siano prevalenti tutte le informazioni circa l'effettivo periodo di attività. In subordine si applica (dato l'eventuale scollamento minimo in termini di giorni) le date di iscrizione al registro imprese.
Concludo dicendo che questi particolari sarebbe bene dettagliarli nel regolamento comunale o nel bando.
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Come precisato dal dott. Maccantelli deve essere presa in considerazione [i]"l'anzianità di esercizio effettivo di impresa limitatamente al settore del commercio al dettaglio su AAPP"[/i] che non sempre corrisponde alla data di iscrizione/inizio attività pubblicizzata nella parte iniziale delle visure del Registro Imprese.
Nei campi appena citati [b]è indicata la data di inizio della prima attività svolta dall'impresa[/b]: questa data non varia anche se l'attività iniziale viene cessata e sostituita con altra.
Pertanto, per verificare se il commercio al dettaglio su AAPP è sempre stato svolto dall'impresa, sarà necessario scorrere la visura ordinaria fino alle informazioni finali (dove molti Registri imprese descrivono le variazioni intervenute nel tempo con la data di effetto) o consultare una visura storica (che invece riporta l'elenco cronologico di tutti le variazioni effettuate dall'impresa).