Data: 2012-04-18 04:31:07

Professionisti - OBBLIGO DEL PREVENTIVO

Professionisti - OBBLIGO DEL PREVENTIVO


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 

Testo del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1  (in  Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.  19 del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo
2012, n. 27 (in questo stesso Supplemento  ordinario  alla  pag.  1), recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle infrastrutture e la competitivita'.». (12A03524) 
GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n.53   


Art. 9  - Disposizioni sulle professioni regolamentate 

  1. Sono abrogate le tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel
sistema ordinistico. 
  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del
professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti
con decreto del  Ministro  vigilante,  da  adottare  nel  termine  di
centoventi giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Entro lo  stesso  termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i  parametri  per
oneri  e  contribuzioni  alle  casse  professionali  e  agli  archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto  deve  salvaguardare
l'equilibrio  finanziario,  anche  di  lungo  periodo,  delle  casse
previdenziali professionali. 
  3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto continuano ad  applicarsi,  limitatamente  alla  liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti ministeriali di cui al comma 2  e,  comunque,  non  oltre  il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito,  nelle
forme  previste  dall'ordinamento,  al  momento  del  conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere  noto  al
cliente il grado di complessita'  dell'incarico,  fornendo  tutte  le
informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del
conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve  altresi'
indicare i dati della polizza  assicurativa  per  i  danni  provocati
nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso  la  misura
del compenso e' previamente resa nota al cliente con in preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita
indicando  per  le  singole  prestazioni  tutte  le  voci  di  costo,
comprensive  di  spese,  oneri  e  contributi.  Al  tirocinante  e' riconosciuto
un rimborso spese  forfettariamente  concordato  dopo  i
primi sei mesi di tirocinio. 
  5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al
comma 1. 

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