[size=18pt][b]SCIA: sempre possibile per le volture[/b][/size]
[img width=300 height=159]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/42247199_1108987639252950_7912670158395539456_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9b7e286339c0ef62801ab0dd97bee0f4&oe=5C5F2301[/img]
[b]Consiglio di Stato Sez. IV del 14.9.2018 sent. n. 5412[/b]
[color=red][b]L’art. 19 della legge n. 241/1990 è chiaro nello stabilire, al suo primo comma, che l’istituto della segnalazione certificata di inizio di attività (salve le esclusioni ivi riportate) sostituisce “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi”.[/b][/color]
[color=red][b]La norma non pone distinzione alcuna tra primo rilascio del titolo e sua successiva eventuale voltura (cd. novazione soggettiva), sicché nel silenzio della norma (chiaramente ispirata alla maggiore semplificazione possibile dei procedimenti amministrativi) ogni tentativo di creare in via interpretativa limiti o condizioni alla libera presentazione della scia, anche per le successive volture del titoli acquisiti, appare anzi tradire lo spirito e la ratio legis dell’introduzione dell’istituto nella legge generale sul procedimento amministrativo.[/b][/color]
[color=red][b]Detta soluzione esegetica trova peraltro un’importante conferma nel successivo comma 2 del medesimo art. 19 cit., il quale fa riferimento esplicito all’attività oggetto della segnalazione (quindi, l’attività nel suo complesso, anche quella svolta dal cessionario cui è stato eventualmente volturato il titolo), senza distinzioni di sorta tra primo rilascio e successivi trasferimenti.[/b][/color]
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1506 del 2015 proposto dal Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Mariani e Stefano Fiorentini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Fiorentini in Roma, via Nizza, 45;
contro
Società xxxx 2 yyyy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Terza Ter, n. 7276 dell’8 luglio 2014, resa tra le parti, concernente annullamento del diniego di riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società xxxx2 yyyy S.r.l. e del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Luciano Mariani, Enrico Folleri e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia riguarda l’azione proposta dalla società xxxx2 yyyy s.r.l. per l’annullamento del provvedimento prot. P20130111635 del 22.5.2013 con cui il GSE ha respinto la domanda di riconoscimento della qualifica IAFR (Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili) presentata dalla medesima società in data 23.12.2012, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 18.12.2008, relativamente all'impianto eolico di potenza pari a 32 MW, ubicato in comune di xxxx(Foggia), località "Serra di Cristo".
1.1. Il Gestore, già in sede di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (prot. n. 20130031056 del 12.2.2013), aveva rappresentato che:
a) mancava il titolo autorizzativo idoneo alla costruzione e gestione dell'impianto, giacché la Regione Puglia aveva rilasciato l'autorizzazione unica di cui all’art. 12, D.lgs. n. 387 del 2003 alla società zzzz S.p.a., non già alla società xxxx2;
b) i lavori di realizzazione dell'impianto erano iniziati in data 23.3.2007 e pertanto era ampiamente scaduto il termine decorrente (dalla comunicazione di inizio lavori) per l'ottenimento della qualifica di cui all'art. 4, comma 5, secondo periodo D.M. cit.;
1.2. La ricorrente, in sede di osservazioni ex art. 10 bis, legge n. 241/1990, aveva replicato che:
a) il titolo abilitativo sussisteva ed era rappresentato dall'autorizzazione unica regionale concernente l'intero progetto di realizzazione dell'impianto eolico, originariamente intestata alla società zzzz S.p.a. e poi volturata in favore della società xxxx2 yyyy s.r.1. per effetto della presentazione della scia dalla medesima società trasmessa alla Regione Puglia in data 10.1.2013, a seguito dell'acquisizione del ramo di azienda costituito dai "beni materiali e immateriali necessari per la costruzione di una centrale eolica da localizzare nel Comune di Biccari, località Serra di Cristo" dalla propria dante causa zzzz S.p.a.;
b) il progetto originario dell'impianto, che aveva ottenuto l'autorizzazione unica regionale n. 110 dell'11.5.2010, era stato suddiviso in due lotti e i lavori relativi al secondo lotto (ubicato in località "Serra di Cristo") erano iniziati soltanto in data 27.5.2012, sicché l'istanza di qualificazione IAFR doveva considerarsi del tutto tempestiva.
1.3. Di fronte al definitivo diniego serbato dal Gestore, la società si era determinata a ricorrere deducendo due motivi: col primo aveva sostenuto la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di riconoscimento della qualifica IAFR ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.M. 18 dicembre 2008 e dell’art. 20 della legge n. 241/1990, mentre col secondo motivo aveva sostenuto la possibilità di volturare tramite la presentazione della scia di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990, il titolo edilizio rilasciato alla società Fortore, con conseguente legittimità del proprio subentro nella posizione legittimante della precedente titolare dell’impianto e propria dante causa nella cessione dell’azienda, limitatamente al lotto di propria competenza.
2. Il T.a.r. per il Lazio, Roma, Sezione Terza Ter, con la sentenza n. 7274 dell’8 luglio 2014 ha:
a) respinto il primo motivo, ritenendo non formato il silenzio-assenso sull’istanza di riconoscimento della qualifica IAFR: a seguito della presentazione in data 22.2.2013 delle osservazioni di parte sul preavviso di diniego comunicato dal GSE, il termine originario decorrente dall'istanza si sarebbe interrotto e sarebbe iniziato a decorrere, ai sensi dell'art. 10 bis, comma 1, L. 241 / 90, il nuovo termine di conclusione del procedimento di gg. 90, venuto a scadenza il 23.5.2013. Il provvedimento definitivo di diniego risulterebbe, così, essere stato tempestivamente adottato il 22.5.2013, spedito per la comunicazione alla società in pari data e solo pervenuto alla stessa nella successiva data 24.5.2013;
b) accolto il secondo motivo e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
[b]b.1) la nozione di scia risultante dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990 (che riguarda qualsiasi ipotesi di "autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale...") può applicarsi anche alla verifica, da parte della competente Amministrazione Regionale, dell'avvenuto trasferimento, dal soggetto originario titolare ad altro soggetto "subentrante", del titolo abilitativo già posseduto in capo al primo, atteso che la novazione "soggettiva" che in tal caso si viene a determinare nella titolarità del rapporto amministrativo, richiede il solo accertamento, da parte dell'Amministrazione preposta, di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi generali;[/b]
[b]b.2) nel caso di specie, la scia non si era sostituita all'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12 D.lgs. n. 387 del 2003, ma ne aveva solo consentito la voltura dalla società precedente titolare dell'impianto (la zzzz S.p.A., dante causa e cedente il ramo d’azienda) alla società xxxx2 (avente causa e cessionaria del detto ramo aziendale);[/b]
[color=red][b]b.3) l’impianto doveva, dunque, ritenersi validamente autorizzato senza necessità di ulteriori valutazioni amministrative in ordine all’idoneità tecnica e alla sua compatibilità giuridico-amministrativa, salve le verifiche (non assolte nel caso di specie) da svolgere sulla scia in ordine ai requisiti soggettivi prescritti per l'esercizio dell'impianto in capo alla cessionaria xxxx2 yyyy;[/b][/color]
c) compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
3. Il GSE ha impugnato la sentenza deducendo i seguenti motivi:
3.1. “NULLITÀ DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE ART. 27 C.P.A. 1°c.”.
Si assume che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alla Regione Puglia, in qualità di controinteressato necessario, per avere la stessa rilasciato l’autorizzazione unica e avere, dunque, interesse al procedimento relativo alla voltura del titolo medesimo.
3.2. “INUTILIZZABILITÀ DELLA S.C.I.A. PER LA VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA. VIOLAZIONE ART. 19 L. 241/1990”.
[color=red][b]
Si sostiene che la scia disciplinata dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, può tenere luogo non di qualunque atto amministrativo, ma solo di quelli che sono necessari per l'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, e salve le eccezioni previste.
La scia, pertanto, ove ciò sia consentito, produce l'effetto di un provvedimento di autorizzazione nuovo, ma non può invece essere utilizzata per produrre la voltura di un'autorizzazione già esistente.[/b][/color]
In ogni caso, nella fattispecie all’esame la scia è concretamente inutilizzabile, giacché è inesistente l’oggetto stesso dell'autorizzazione da volturare: l’autorizzazione unica originariamente rilasciata alla società zzzz, infatti, riguardava un unico impianto della potenza di 44 MW, mentre la voltura richiesta a favore della ricorrente riguardava solo una porzione del medesimo impianto, della minore potenza di 32 MW, con la conseguenza che la modifica richiesta dalla xxxx non costituisce una mera novazione soggettiva, ma impone il rinnovo del procedimento con una nuova istruttoria ai fini del rilascio di due nuove autorizzazioni (l’una, per 32 MW alla xxxx e l’altra, per 12 MW alla Fortore).
3.3. “INVALIDITÀ ED INEFFICACIA, IN CONCRETO, DELLA S.C.I.A. PER LA VOLTURA PARZIALE ALLA xxxx2 yyyy S.r.l. DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 110/2010 RILASCIATA DALLA REGIONE PUGLIA ALLA zzzz S.P.A. - ERRATA RICOSTRUZIONE DELLA SITUAZONE DI FATTO”.
Si assume che la Regione Puglia aveva tempestivamente esercitato il potere inibitorio di cui all'art. 19, comma 3, L. 241/90 mediante la nota dell’11.2.2013, segnalando alla società, ai fini della voltura del titolo, la necessità di scindere l'autorizzazione unica n. 110/2010, e di chiarire in via istruttoria in relazione a quale normativa era stato rilasciato il permesso di costruire; le modalità in relazione alle quali si era ritenuto di prorogare il permesso di costruire originariamente rilasciato; se il medesimo permesso di costruire era stato oggetto di divisione; se l'impianto o gli impianti erano stati effettivamente realizzati e se i medesimi sono in esercizio. Tale provvedimento –si precisa- è rimasto inoppugnato.
3.4. L’appellante, inoltre, per mero scrupolo difensivo, pur dando atto del rigetto del primo motivo di ricorso (asserita formazione del silenzio-assenso sull’istanza di riconoscimento della qualifica IAFR), ha riproposto le difese già svolte nel precedente grado di giudizio per la reiezione dello stesso.
3.5. In via istruttoria, invece, ha chiesto di disporre l'acquisizione agli atti del giudizio delle note della Regione Puglia AOO 159, prot. 1206 del 11/02/2013 e AOO 159, prot. 7262 del 11/09/2013, trattandosi di documenti che non erano nella disponibilità del GSE e trattandosi, in ogni caso, di documenti indispensabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 104 comma 2 C.p.a.; nonché, se del caso, di disporre l'acquisizione di informazioni presso la Regione Puglia in ordine agli esiti del procedimento di S.C.I.A. prot. 208 del 14.01.2013, sottoscritta dalla zzzz S.p.a. e dalla xxxx2 yyyy S.r.l.; ovvero, qualora lo reputi opportuno, l'intervento della Regione Puglia ai sensi dell'art. 28 cpa, comma 3.
4. La società xxxx2 si è costituita con atto di mero stile, chiedendo il rigetto il gravame.
5. Si sono, altresì, costituiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, anch’essi con atto di mero stile.
6. Le parti hanno ulteriormente insistito nelle rispettive tesi difensive mediante la produzione di documenti, memorie integrative e di replica.
7. All’udienza pubblica del 10 maggio 2018 la causa è stata discussa e trattenuta dal Collegio in decisione.
8. L’appello è fondato nei limiti di cui appresso.
8.1. Il primo motivo, con cui si assume la nullità della sentenza e la necessità dell’annullamento del giudizio con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., non può trovare accoglimento.
La Regione Puglia non può essere ritenuta un controinteressato necessario e, dunque, destinataria della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, giacché difettano i concorrenti requisiti formali e sostanziali elaborati dalla costante giurisprudenza amministrativa, secondo cui può essere considerato tale solo cui che risulti dal tenore formale del provvedimento impugnato e vanti un interesse di segno uguale e contrario a quello vantato dal ricorrente.
Nel caso di specie, la Regione Puglia è il soggetto amministrativo che ha rilasciato alla società zzzz, dante causa dell’odierna società ricorrente, l’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico, sicché –al limite- la stessa potrebbe assumere in giudizio la qualità di amministrazione resistente laddove la società xxxx2 si ritenesse ingiustamente lesa da un’eventuale diniego su un’istanza di rilascio di nuovo titolo edilizio (per la parte di impianto acquistata con la cessione del ramo aziendale) o di voltura di quello già rilasciato, ma giammai quella di soggetto contro-interessato rispetto alla decisione assunta dal GSE nei confronti dell’odierna ricorrente, la quale riguarda solo il riconoscimento o meno dell’incentivo economico.
Le recenti vicende amministrative occorse (documentate a cura della parte appellata con le produzioni del 28 marzo 2018) riscontrano quanto appena esposto, benché in senso –questa volta- favorevole al privato: la Regione Puglia, chiamata a ri-esercitare il potere, ha adottato la determinazione n. 83 del 16 dicembre 2016, procedendo alla scissione dell’autorizzazione unica originariamente rilasciata con la determinazione dirigenziale n. 110 dell’11 maggio 2010 (che riguardava l’intero impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 44 KW in località Serra di Cristo e Ripe di Suonno, in favore della società zzzz spa) in due autorizzazioni distinte e contestualmente volturate (mediante due volture parziali) riguardanti, rispettivamente: l’impianto di potenza di 32 KW in località Serra di Cristo, in favore della società xxxx2 e l’impianto di potenza di 12 KW in località Ripe di Suonno, in favore della società xxxx1.
8.2. Nell’ordine logico delle questioni va esaminata con priorità, rispetto agli altri motivi di gravame, l’eccezione svolta dall’appellata di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere.
Secondo la società xxxx2, l’adozione della determinazione n. 83/2016 da parte della Regione Puglia, siccome comportante la scissione dell’originario titolo edilizio e la duplice voltura parziale dei titoli nascenti dalla scissione medesima, costituirebbe motivo di soddisfazione dell’interesse del privato e, dunque, di cessazione della ragione della lite, essendo venuto meno il presupposto giuridico sul quale il GSE aveva fondato il diniego di riconoscimento della qualità IAFR.
L’eccezione non può trovare accoglimento.
Salvo quanto si dirà appresso, nel merito, in relazione al terzo motivo di appello, va preliminarmente osservato che l’adozione della determinazione regionale n. 83/2016 non è idonea a determinare alcuna cessazione della materia del contendere: il presente giudizio, infatti, riguarda l’accertamento della spettanza o meno del diritto della società xxxx2, al tempo della proposizione della relativa richiesta, a vedersi riconosciuta la qualità IAFR all’impianto di 32 KW acquistato dalla propria dante causa società Fortore. La menzionata scissione del titolo, unitamente alle contestuali duplici volture parziali, non importano –dunque- la soddisfazione dell’originario interesse della ricorrente, ma soltanto la certezza – al limite- che dalla data di adozione di questi nuovi provvedimenti (16 dicembre 2016) le due società cessionarie delle porzioni dell’originario impianto (la xxxx1 per l’impianto più piccolo di 12 KW e la xxxx2 per l’impianto più grande di 32 KW) vantano entrambe la titolarità formale dell’impianto e quella relativa al suo esercizio (cd. allineamento tra titolarità del permesso di costruire e responsabilità dell’esercizio dell’impianto medesimo).
Il giudizio, pertanto, deve proseguire il suo corso.
8.3. Migliore favore non incontra nemmeno il secondo motivo di appello, con il quale si assume l’inutilizzabilità della scia per la voltura dell’autorizzazione unica.
[color=red][b]L’art. 19 della legge n. 241/1990 è chiaro nello stabilire, al suo primo comma, che l’istituto della segnalazione certificata di inizio di attività (salve le esclusioni ivi riportate) sostituisce “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi”.[/b][/color]
[color=red][b]La norma non pone distinzione alcuna tra primo rilascio del titolo e sua successiva eventuale voltura (cd. novazione soggettiva), sicché nel silenzio della norma (chiaramente ispirata alla maggiore semplificazione possibile dei procedimenti amministrativi) ogni tentativo di creare in via interpretativa limiti o condizioni alla libera presentazione della scia, anche per le successive volture del titoli acquisiti, appare anzi tradire lo spirito e la ratio legis dell’introduzione dell’istituto nella legge generale sul procedimento amministrativo.[/b][/color]
[color=red][b]Detta soluzione esegetica trova peraltro un’importante conferma nel successivo comma 2 del medesimo art. 19 cit., il quale fa riferimento esplicito all’attività oggetto della segnalazione (quindi, l’attività nel suo complesso, anche quella svolta dal cessionario cui è stato eventualmente volturato il titolo), senza distinzioni di sorta tra primo rilascio e successivi trasferimenti.[/b][/color]
In tal senso, del resto, si era già orientato il Consiglio di Stato (ordinanza n. 3524/2013, poi confermata dall’ordinanza n. 4376/2013 in sede di esecuzione), sebbene con sommaria delibazione, nell’ambito dell’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza cautelare del Tar adottata nel medesimo giudizio, di iniziale reiezione dell’incidente cautelare proposto dalla società ricorrente: il Consiglio di Stato, infatti, aveva ritenuto che “il ricorso all’istituto della scia sembrerebbe esperibile nel procedimento di cui è causa, concernente la voltura della titolarità di un impianto alimentato da fonti rinnovabili”.
[color=red][b]8.4. Fondato, invece, è il terzo motivo di appello.[/b][/color]
[color=red][b]Il Gestore deduce l’invalidità e l’inefficacia in concreto della scia in relazione alla pretesa della xxxx2 di volturare in proprio favore solo parte del titolo originariamente rilasciato in favore della Fortore.[/b][/color]
Dalla documentazione versata agli atti del giudizio è possibile evincere che oggetto dell'autorizzazione unica originariamente rilasciata in favore della società Fortore era un impianto unitario di complessivi 44 KW.
La società xxxx2, per il solo fatto (rilevante esclusivamente sul piano civilistico) di avere acquistato dalla propria dante causa un ramo d’azienda, nel cui asset rientrava una parte del detto complessivo impianto (evidentemente divisibile in natura in due impianti più piccoli, di cui uno di 12 KW e l’altro di 32 KW), pretende oggi di ottenere, tramite la presentazione di una scia, la voltura del titolo edilizio (rilasciato per l’intero impianto) non già nel suo complesso (come generalmente accade per le volture e i successivi trasferimenti) ma per la sola “quota parte ideale” corrispondente all’acquisto fatto sul piano civilistico (l’impianto di 32 KW).
La pretesa della società è chiaramente destituita di fondamento.
[color=red][b]Qui non è in discussione l’astratta volturabilità dei titoli (da sempre pacificamente ammessa secondo il principio generale della circolazione giuridica dei beni e dei titoli rappresentativi di essi: bene giuridico è, del resto, ogni cosa che può formare oggetto di diritti) o l’utilizzabilità di istituti di semplificazione amministrativa per le successive modificazioni dal lato soggettivo dei medesimi (cd. novazione soggettiva), ma la giuridica praticabilità di una ideale suddivisione dell’unico titolo giuridico in parti non formalmente né materialmente individuate, in modo da poterlo continuare ad utilizzare per parti separate e distinte dell’unico originario impianto -per avventura divisibile in natura- senza compiere alcun nuovo accertamento sulla possibilità di autorizzarli come entità distinte e separate.[/b][/color]
Ciò, all’evidenza, contrasta in primo luogo con il principio di certezza dei titoli giuridici: ad opinare diversamente, ci si dovrebbe domandare a che titolo la cedente Fortore potesse allora continuare ad esercitare la parte di impianto non ceduta e rimasta nella propria disponibilità (l’impianto di 12 KW), posto che, ad avvenuta voltura, la modificazione dal lato soggettivo del titolo sarebbe stata totale.
[b]Nel caso di specie, infatti, la xxxx2 pretendeva la voltura del titolo sic et simpliciter, ritenendo di potere utilizzare (evidentemente, può presumersi, pro quota ideale) un titolo che in realtà era stato rilasciato per un bene diverso: un impianto di 44KW, che è cosa e, dunque, bene giuridico, assai diverso da due impianti rispettivamente di 32 e 12 KW: pur volendo fare massima applicazione possibile del principio (sopra ampiamente ricordato) della semplificazione amministrativa, il sistema ordinamentale non può essere spinto fino al punto di entrare in contraddizione con sé stesso, collidendo (piuttosto che collimando) con principi giuridici di pari grado rispetto a quello che la ricorrente pretende di vantare.
E infatti, ammesso e non concesso che, in natura, tale suddivisione di beni potesse essere effettuata (ed evidentemente lo era, visto che è stato fatto), sul piano giuridico ciò avrebbe comportato necessariamente l’apertura di un nuovo procedimento, con una nuova istruttoria, volta a verificare la rispondenza tecnica degli interventi, i quali sarebbero stati gestiti, separatamente, da due soggetti giuridici distinti, con distinte responsabilità giuridiche, a garanzia dei principi (di pari rango rispetto al principio di semplificazione) di certezza e sicurezza dei traffici giuridici e responsabilità giuridica.[/b]
Siamo, dunque, chiaramente al di fuori dei meccanismi di operatività della scia e degli istituti di semplificazione in generale (i quali esigono l’assenza della necessità di accertamenti amministrativi), con conseguente necessità di attivare un nuovo procedimento amministrativo di rilascio del titolo autorizzativo (cd. novazione oggettiva).
Ciò, in effetti, è poi avvenuto nelle more del giudizio: la recente determinazione assunta dalla Regione Puglia (atto dirigenziale n. 83 del 16 dicembre 2016) tramite la quale si è proceduto alla scissione dell’autorizzazione unica originariamente rilasciata con la determinazione dirigenziale n. 110 dell’11 maggio 2010 (che riguardava l’intero impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 44 KW in località Serra di Cristo e Ripe di Suonno, in favore della società zzzz spa) e alla contestuale autorizzazione ad effettuare due volture parziali (che rispecchiano, sul piano giuridico, quanto già realizzato in natura: l’impianto di potenza di 32 KW in località Serra di Cristo, in favore della società xxxx2 e l’impianto di potenza di 12 KW in località Ripe di Suonno, in favore della società xxxx1), dimostra il buon diritto del Gestore ad opporre il diniego del riconoscimento, all’epoca della richiesta, della qualifica IAFR all’impianto.
Non vi è dubbio alcuno, invece, che il beneficio del riconoscimento spetti a far data dal 16 dicembre 2016, giorno in cui, sia formalmente che sostanzialmente, vi è stato rispetto del cd. principio dell’allineamento, ai fini della responsabilità, tra titolarità del permesso edilizio e titolarità dell’esercizio dell’impianto.
8.5. Resta assorbito, invece, il quarto motivo, sia in ragione dell’accoglimento del terzo motivo (Adunanza Plenaria n. 5/2015), sia –soprattutto- in ragione del difetto di interesse dell’appellante a riproporre tesi difensive in senso reiettivo di un motivo di ricorso originario (il primo) già respinto dal Tar e non oggetto di impugnazione da parte della società ricorrente, l’unica che ne avrebbe avuto effettivo interesse secondo il principio della soccombenza.
9. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo d’appello, va disposta la riforma della sentenza impugnata.
10. La complessità delle questioni giuridiche trattate rappresenta giusto motivo di compensazione delle spese di lite del doppio grado tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio.
Spese del doppio grado integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio.
[size=18pt]La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella L. 241/1990 e nelle leggi speciali (effetti, irricevibilità, inefficacia, conformazione, autotutela, scia condizionata)[/size]
[img width=300 height=131]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/42044816_1083859985102021_1035055554621341696_o.png?_nc_cat=0&oh=c6d019f3d82fa226a059f3a8fb59d819&oe=5C322629[/img]
webinar
[color=red][size=18pt][b]10 ottobre 2018 ore 14.30-17.30[/b][/size][/color]
PER INFORMAZIONI: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=46645.0