Buongiorno,
Un itinerante chiede autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di una festa di paese. Da un controllo risulta che la P.IVA associata è in stato "INATTIVO". Ai sensi dell'art. 21 c.4 L.R. Lombardia 6/2010 l'attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione alla CCIAA (ormai decorsi); la sanzione relativa consiste nella revoca della licenza ad opera del Comune che l'ha rilasciata.
Ho notiziato il Comune della cosa ma al momento non ha ancora ritenuto di revocare il titolo che, a quanto ne so, sarebbe ancora valido.
Domanda: posso concedere l'occupazione o devo negarla in base alla succitata normativa regionale?
Buongiorno,
Un itinerante chiede autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di una festa di paese. Da un controllo risulta che la P.IVA associata è in stato "INATTIVO". Ai sensi dell'art. 21 c.4 L.R. Lombardia 6/2010 l'attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione alla CCIAA (ormai decorsi); la sanzione relativa consiste nella revoca della licenza ad opera del Comune che l'ha rilasciata.
Ho notiziato il Comune della cosa ma al momento non ha ancora ritenuto di revocare il titolo che, a quanto ne so, sarebbe ancora valido.
Domanda: posso concedere l'occupazione o devo negarla in base alla succitata normativa regionale?
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Secondo me ti devi fare una domanda a monte: HO FATTO AVVISO PUBBLICO per concedere tale posteggio.
Non si può concedere un posteggio a domanda ... si fa avviso, anche se semplificato.
Ciò detto l'articolo 21 comma 4 della legge regionale NON DISCIPLINA l'ipotesi della mancata attivazione in CCIAA (per cui è competente in via esclusiva la camera di commercio) bensì l'ipotesi in cui il soggetto abbia la concessione e non la attivi DI FATTO.
Quindi se risulta che il soggetto è operativo ... quindi ha montato su posteggi ecc... non si ha decadenza.
Ovviamente se rimane inattivo dovrai mandare relazione alla CCIAA per modifica d'ufficio ed eventuale sanzione
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[color=red]4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l’attività di vendita dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Non è consentito iniziare l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 27, comma 4.(55)[/color]
Grazie per la risposta.
Ma quindi la procedura di bando semplificato va sempre attivata per qualsivoglia occupazione di suolo pubblico a scopo commerciale anche se non all'interno di un posteggio già disciplinato e previsto?
Grazie per la risposta.
Ma quindi la procedura di bando semplificato va sempre attivata per qualsivoglia occupazione di suolo pubblico a scopo commerciale anche se non all'interno di un posteggio già disciplinato e previsto?
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Sì, è la regola fondamentale dell'art. 12 L. 241/1990
Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
(comma così modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013)
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.